IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accellerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 92/85/CEE del 13 dicembre 1991, recante approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee 94/279/CE del 26 aprile 1994, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo 5a) ad esclusione dell'obiettivo 1, definito dal regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, per il periodo 1994-1999; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee 94/834/CE del 15 dicembre 1994, recante approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Italia, nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo dell'obiettivo 5a); Vista la propria delibera 8 agosto 1995, con la quale viene stabilito il programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 5a), nelle regioni fuori obiettivo 1, del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento n. 2081/93; Considerato che il 26 marzo 1992 le autorita' italiane hanno presentato alla Commissione europea una domanda di contributo del Feoga, sezione orientamento, per il programma operativo 92.CT.IT.05 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia; Considerato che la Commissione aveva approvato il programma operativo suddetto con decisione C(92) 2264 del 30 settembre 1992 e che l'art. 1 di detta decisione escludeva il progetto 92.CT.IT.05.015 dal cofinanziamento del Feoga; Considerato che la sentenza T-478/93 del tribunale di prima istanza delle Comunita' europee, resa il 18 maggio 1995, ha annullato la decisione della Commissione C(92) 2264, limitatamente alla parte che esc|udeva il predetto progetto; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(96) 1255 del 15 maggio 1996 recante la concessione di un contributo Feoga, sezione orientamento, per il progetto 92.CT.IT.05.015, a seguito della suddetta sentenza del tribunale di prima istanza delle Comunita' europee; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili ed attribuite nel contesto del suddetto progetto - ammontanti complessivamente a 792.252 ECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1996-1998 - occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in circa 1,584 miliardi di lire; Considerata l'opportunita' di ricorrere per tale intervento al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, assicurando la copertura dell'intera quota nazionale pubblica prevista dal citato progetto, in armonia con le deliberazioni assunte in relazione al Q.C.S. 1991-1993; Considerata l'opportunita', visto l'importo complessivo a carico della legge n. 183/1987, di stabilire in una quota unica, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione; Vista la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 5321 in data 4 luglio 1996; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione del progetto 92.CT.IT.05.015, relativo all'obiettivo 5a), per le zone fuori obiettivo 1 - regione Marche -, e' disposto per il periodo 1996-1998 un finanziamento pari a 1,584 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come indicato nella allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore della regione Marche vengono disposti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. L'anticipo viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti, in relazione allo stato di avanzamento delle azioni, sulla base di motivate richieste della regione Marche inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la quota annuale stabilita nella presente delibera anche negli anni successivi a quello di riferimento, fin quando perdura l'intervento comunitario. 4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la regione Marche attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto. 5. Il Comitato di sorveglianza previsto per le azioni dirette di cui al regolamento CEE n. 866/90 entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la regione Marche effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 12 luglio 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 245