IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
  Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358, recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni;
  Visti  gli  articoli  42,  73,  75  e  79, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,  n.  287,  concernente  il
regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  26  luglio  1995,  n.  403,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495;
  Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento
delle circoscrizioni territoriali delle  conservatorie  dei  registri
immobiliari,  e  il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile
1972;
  Visto il regio decreto 29 marzo 1929, n. 499;
  Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, n. 8/434, con il quale
sono stati determinati i criteri di massima di  organizzazione  degli
uffici;
  Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  marzo 1992, n. 287, gli uffici del
territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,   come
modificato  dall'art.  2  del  decreto-legge  26 luglio 1995, n. 403,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n.  495,
l'attivazione  degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un
tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici
medesimi;
  Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1996, prot. n. 11192, con il
quale, tra gli altri, sono stati nominati i  dirigenti  degli  uffici
del territorio di Trento, Matera e Messina;
  Visto  il  decreto ministeriale 9 maggio 1996, prot. n. 4/7474, con
il quale, tra gli altri, sono stati nominati i dirigenti degli uffici
del territorio di Trieste, Caltanissetta, Agrigento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1996  sono  attivati  gli  uffici  del
territorio di Trento, Trieste, Matera, Agrigento, Caltanissetta.
  2.  A  decorrere  dal  3  ottobre  1996  e'  attivato l'ufficio del
territorio di Messina.