IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno
delle  attivita'  di  prevenzione e recupero delle tossicodipendenze,
nonche'   di   introdurre  talune  modifiche  al  testo  unico  sulle
tossicodipendenze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  di concerto con i Ministri
delle  finanze,  del  tesoro  e  del  bilancio e della programmazione
economica,  della  sanita', della difesa, della pubblica istruzione e
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
dell'interno e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  "Fondo  nazionale di intervento per la lotta alla droga" di
cui   all'articolo  127  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  per  gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi  di  cui  agli  articoli  127, 131, 132 e 134 dello stesso
testo  unico.  A  tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283
dello  stato  di previsione del Ministero dell'interno, come indicati
alla  tabella  C  allegata  alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono
trasferiti,  per  gli  anni  ivi  indicati, nello stato di previsione
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni  di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati
i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
  2.  I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della  difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e
della   previdenza   sociale,   dell'universita'   e   della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  possono  chiedere  il  finanziamento di
progetti,  indicanti  i  tempi,  le  modalita' e gli obiettivi che si
intendono conseguire, finalizzati:
    a)  ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione
e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di
efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo;
    b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con
le iniziative assunte dalla Unione europea;
    c)  al  potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare
la  diffusione  delle  tossicodipendenze e a stimolare la crescita di
modelli  comportamentali  antagonisti  del fenomeno, per la parte non
coperta dai finanziamenti ordinari;
    d)  alla  realizzazione  di programmi di studio sulla prevenzione
primaria  della  tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonche'
sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze
sintetiche;
    e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
    f)  alla  formazione  del  personale  nei  settori  di  specifica
competenza;
    g)  alla  realizzazione  di  programmi  organici  e  specifici di
educazione  alla  salute  presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare  lungo  l'intero arco della carriera scolastica, anche con
riferimento  alla  prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione di esperti specialisti.
  3.  Gli  enti  locali e le unita' sanitarie locali possono attivare
servizi  e  chiedere  il  finanziamento  di progetti finalizzati alla
prevenzione   e   al   recupero   dalla   tossicodipendenza  e  della
alcooldipendenza  correlata,  nonche'  di  progetti  finalizzati alla
riduzione  dei  danni  correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da
realizzare  sulla  base  dei  bisogni  del  territorio  rigorosamente
rilevati  e  analizzati,  con  la  previsione  di  una o piu' fasi di
verifica  e  valutazione,  anche  a  distanza,  degli  effetti  degli
interventi  attivati.  I  medesimi soggetti, nonche' quelli di cui al
comma 4, possono altresi' chiedere il finanziamento di progetti volti
ad  attivare  servizi  sperimentali  di  prevenzione  e  recupero sul
territorio  finalizzati  alla  riduzione  del  danno, con particolare
riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unita' di
strada.  I progetti ed i servizi finalizzati alla riduzione del danno
di  cui  al  presente comma non possono prevedere la somministrazione
delle  sostanze  stupefacenti  incluse  nelle  tabelle  I e II di cui
all'articolo  14  del  testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
delle  sostanze  non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo
l'uso   del  methadone,  limitatamente  ai  progetti  ed  ai  servizi
interamente gestiti dalle unita' sanitarie locali, secondo la vigente
normativa.  I progetti di prevenzione, recupero e riduzione del danno
devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che
si vogliono ottenere.
  4.  Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i
privati  che  operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'articolo  116  del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero  in  caso  di mancata istituzione dell'albo e nelle more della
registrazione  temporanea,  che  si  coordinino  con la regione o con
l'unita'  sanitaria  locale  mediante  apposite  convenzioni, possono
chiedere  il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con
contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione  dell'ente  locale,  della  tossicodipendenza  e della
alcooldipendenza   correlata  nonche'  al  recupero  e  reinserimento
sociale  e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di
attivita'   di  recupero  e  reinserimento  sociale  gia'  avviate  e
dettagliatamente    documentate.   Possono   altresi'   chiedere   il
finanziamento   di   progetti   di  reinserimento  professionale  dei
tossicodipendenti  le  cooperative  sociali,  e loro consorzi, di cui
all'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima
legge,  ovvero,  nelle  more  della  istituzione dell'albo regionale,
iscritte   nel   registro   prefettizio  delle  cooperative,  sezione
cooperazione   sociale,   ai   sensi  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577,  ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.
302,  e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati
con   l'agenzia   per   l'impiego   o   con   il   servizio   per  le
tossicodipendenze    delle    unita'    sanitarie    locali    (SERT)
territorialmente competenti.
  5.  Le  regioni  possono chiedere il finanziamento di progetti o di
attivita'   di  formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
pubblici,  degli  enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del
testo  unico  sulle  tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   9  ottobre  1990,  n.  309,  e  del
volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze,
anche  con  riguardo  alle problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi, nonche' di progetti di formazione di
operatori  per  l'elaborazione  di  sistemi di verifica e valutazione
degli interventi.