IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di farmaci e di sanita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  della  difesa,  della
pubblica  istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                Modificazioni al decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n. 539
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. La ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2
e'  consentita  in  conformita'  alla prescrizione medica che riporti
sulla  ricetta  il  numero  delle  confezioni  occorrenti  ovvero  la
congiunta  indicazione  della posologia e della durata della terapia,
che  non puo' essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero
di  confezioni  superiore  all'unita'  esclude la ripetibilita' della
ricetta  e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti.
In  mancanza  delle citate indicazioni la ripetibilita' della vendita
e'  consentita  per  non  piu'  di  cinque  volte  in  un periodo non
superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "  4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza
presentazione   di   ricetta   medica   e'   soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire centocinquantamila
a  lire  novecentomila.  Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in
cui  il  medicinale  sia  stato  dispensato in casi di necessita', di
urgenza  e di impossibilita' di reperire un medico e a condizione che
sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista
che  viola  il  disposto  del  comma  3 o non appone sulle ricette il
timbro  attestante  la vendita del prodotto e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
seicentomila.".
  2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992,  n.  539,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
  seguente:
" 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1
hanno  validita'  limitata  a tre mesi; esse devono esse ritirate dal
farmacista  che  e' tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le
consegni  all'autorita'  competente  per rimborso del prezzo a carico
del Servizio sanitario nazionale.".
  3.  Qualora  il  farmacista  venda,  per  piu'  di  tre  volte,  un
medicinale  disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su
presentazione   di   ricette   prive   di   validita',  ovvero  senza
presentazione   di   ricetta   di  un  centro  medico  specializzato,
l'autorita' amministrativa competente puo' disporre l'applicazione di
una  sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire trenta milioni.
In  caso  di  recidiva,  l'autorita'  amministrativa  competente puo'
disporre  la  chiusura  della  farmacia  per un periodo da quindici a
trenta  giorni  ovvero  l'applicazione  di una sanzione pecuniaria da
lire  trenta  milioni  a  lire  cinquanta milioni. Nel caso in cui la
chiusura  della  farmacia  determini  il  venir  meno del servizio di
farmacia  sul  territorio  l'autorita' amministrativa competente puo'
disporre  unicamente  l'applicazione  della  sanzione  pecuniaria. Il
secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del
comma  3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539, sono abrogati.