IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di ampliare il
ruolo  organico  degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria e di
stabilire   modalita'  per  la  graduale  cessione  del  servizio  di
traduzione dei detenuti;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
accelerare  le procedure in tema di appalti per edifici da adibire ad
uffici giudiziari nei territori della Calabria e della Sicilia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   di   grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno,  della  difesa,  dei lavori pubblici e del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia
              penitenziaria e modalita' di reclutamento
 1.  L'organico  del  Corpo  di polizia penitenziaria stabilito dalla
tabella  A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e'
aumentato   nel   ruolo   degli   agenti   e   degli   assistenti  di
millequattrocento  unita'  di personale maschile e duecento unita' di
personale femminile.
  2.  Alla  copertura  dei  posti  portati  in aumento dal comma 1 si
provvede,  prioritariamente,  mediante assunzione del personale delle
Forze  armate  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto-legge,  presta  servizio  volontario  nel  Corpo  di  polizia
penitenziaria  secondo  le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n.
145,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n.
231,  e  successive  modificazioni. Se residuano vacanze si provvede,
nella  misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda
dei  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza  demerito,  in
possesso  dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante
parte,  mediante  assunzione  su  domanda  degli ausiliari in congedo
dell'Arma  dei  carabinieri  e  delle altre Forze di polizia, che non
siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermita'.
  3.  Il  corso  di formazione per il personale reclutato a norma del
comma 2 ha la durata di tre mesi.
  4.  Fermo  quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le
assunzioni  del  personale  maschile e femminile del Corpo di polizia
penitenziaria  per  l'accesso  alla  qualifica  di agente hanno luogo
anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli
agenti  e  degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo  12  maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma
non   oltre   il   limite  delle  vacanze  esistenti  nel  ruolo  dei
sovrintendenti  e  degli  ispettori  di cui alla predetta tabella. Le
conseguenti  eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono
riassorbite  mediante  le  ordinarie  procedure  di avanzamento o per
effetto delle assunzioni.
  5.  Alla  copertura  dei  posti  disponibili a norma del comma 4 si
provvede  mediante  l'assunzione  dei  candidati  risultati idonei in
precedenti  concorsi  e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione
dei   volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza  demerito,  e
successivamente   mediante  assunzione  degli  ausiliari  in  congedo
dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.
  6.  Ai  fini  delle  assunzioni  a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con
decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto con i
Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i  termini  e  le  modalita'  per  la presentazione delle domande, e'
istituita    un'apposita    commissione    presso   il   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e
sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.
  7.  I  periodi  di  tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo  30  ottobre  1992,  n  443, sono ridotti ad un quarto in
relazione  ai  concorsi  banditi  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai concorsi
banditi  successivamente  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 1997.
Sono  fatte  salve  le  procedure gia' avviate per il reclutamento di
agenti  ausiliari  del  Corpo  di polizia penitenziaria, le procedure
concorsuali gia' in atto, nonche' le procedure per le riammissioni in
servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
  8.   Le  facolta'  riconosciute  all'Amministrazione  penitenziaria
dall'articolo  14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono
esercitabili  sino  al  30  giugno  1997, anche al fine di completare
l'organico   del   personale   femminile   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria.  Le  idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie
espletati  nei  tre  anni  precedenti  alla data di entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purche'
non  abbiano  superato  il  quarantesimo  anno  di  eta' alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti
gli  altri  requisiti  previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia
penitenziaria.