IL SUB-COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996 (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996) Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996; Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano puo' essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile; Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 e' stato approvato il piano in questione e che in data 17 luglio 1996 il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto; Considerato altresi' che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 e' stata approvata una integrazione a parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto dal 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile; Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1 agosto 1996; Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati degli enti qui specificati, in conformita' al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996; Vista la propria precedente ordinanza n. 32 del 13 agosto 1996, con la quale e' stato fatto proprio dal subcommissario il progetto redatto dell'Ufficio del genio civile di Arezzo relativo all'intervento n. 25 "Torrente Cardoso e torrente Serra - Interventi di rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli - Primo stralcio"; Vista altresi' la propria precedente ordinanza n. 34 del 13 agosto 1996 con la quale si affidano i lavori di cui sopra alla ditta I.C.E.S. S.p.a. di Capezzano Pianore; Rilevato che con nota n. 10631 del 20 agosto 1996 l'Ufficio del genio civile di Arezzo, cui e stata affidata la direzione dei lavori in argomento, ha segnalato la presenza, nei luoghi interessati dal progetto, di due porzioni di edifici danneggiati in condizioni di precaria stabilita' tali da compromettere la sicurezza del cantiere; Rilevato altresi' che con successiva nota n. 10747 del 26 agosto 1996 lo stesso genio civile richiedeva, con riferimento all'art. 8 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, l'eliminazione delle porzioni pericolanti dei predetti fabbricati individuati al N.C.T. del comune di Stazzema foglio n. 36, particelle n. 775 e n. 722; Sentito il sindaco del comune di Stazzema; Ritenuto necessario disporre per la demolizione delle porzioni dei fabbricati in questione al fine dell'eliminazione di pericolo esistente per la pubblica e privata incolumita'; Ordina: 1. La demolizione delle porzioni pericolanti, meglio descritte nella relazione del genio civile di Arezzo n. 10747 del 26 agosto 1996, dei seguenti fabbricati individuati al N.C.T. del comune di Stazzema al foglio n. 36 e alle seguenti particelle: n. 722 di Santarelli Umbertina, domiciliata in Marina di Pietrasanta (Pietrasanta) via Castruccio Castracani n. 66; n. 755 di Agostini Renato domiciliato in frazione di Volegno (Stazzema). 2. L'esecuzione della demolizione di cui al punto 1, da effettuarsi immediatamente dopo la notifica di cui al successivo punto e' affidata al genio civile di Arezzo, che ha la direzione dei lavori dell'intervento n. 25 "Torrente Cardoso e torrente Serra - Interventi di rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli - Primo stralcio", il quale provvedera' alla copertura della spesa, prevista di L. 7.500.000 piu' IVA, con le somme a disposizione del progetto sopraindicato; 3. Di inviare la presente ordinanza al sindaco del comune di Stazzema il quale, a sua volta, provvedera' alla notifica della stessa ai proprietari degli edifici indicati al precedente punto 1, entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della presente. 4. La relata di notifica e' da inviarsi, immediatamente, da parte del comune di Stazzema, all'ufficio del commissario. Firenze, 26 agosto 1996 Il sub-commissario: FONTANELLI