IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale  l'assessore
regionale  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art. 2 della sopra
citata  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo con funzioni
delegate e con funzioni di proposta;
  Vista  la  nota  inoltrata  dall'Ente  sardo acquedotti e fognature
prot. n. 6395 del 16 agosto 1996 con la quale vengono formulate,  con
riferimento  alla attuazione dell'intervento "Alimentazione Citta' di
Alghero da Coghinas a Truncu Reale" seguenti richieste:
    A)  autorizzazione  a  derogare,  al  fine  di  ridurre  i  tempi
necessari  per  la  progettazione, al disposto di cui al comma cinque
dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  come  modificato
dall'art.  5-quinquies della legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte
in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e  degli  impianti
tra gli elementi costitutivi del progetto. Cio' in considerazione del
fatto che nel caso di specie, gli stessi sono relativi a strutture in
calcestruzzo   armato,  la  cui  realizzazione  e'  prevista  secondo
standard  collaudati  e  la  cui  applicazione,  pertanto,  in   sede
esecutiva non determina alterazione delle previsioni progettuali;
    B)  autorizzazione  a  derogare,  allo scopo di garantire il buon
esito della gara, alla norma di cui all'art. 13, secondo comma, della
legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, come modificata  dall'art.  1,
comma  1,  della  legge  regionale  n.  29  dell'8  luglio  1993, per
consentire la partecipazione alle gare d'appalto dei  lavori  di  cui
sopra, anche alle imprese iscritte all'albo nazionale costruttori;
    C)  autorizzazione  a  richiedere, in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 17 della legge  regionale  27  aprile  1984,  n.  13,  e
all'art.  3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (richiamata dall'art.
9 della legge n. 109/1994),  la  presentazione  dei  certificati  del
casellario  giudiziario  e  della  cancelleria del tribunale (attuale
certificato  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese)  al  solo
aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;
    D)  autorizzazione  a  richiedere,  nel caso di indicazione di un
solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della  stipulazione
del  contratto,  il  deposito della certificazione attestante, per il
medesimo  subappaltatore  possesso  dei  requisiti,  in  deroga  alla
disposizione di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
nella  parte  in cui prevede che tale certificazione venga presentata
all'atto dell'offerta;
  Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel "Programma di
opere commissariali di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica
in Sardegna (anno 1995) - Secondo stralcio operativo" allegato n.  4,
reso  esecutivo  dal  commissario governativo con ordinanza 20 maggio
1996, n. 42;
  Considerato con riferimento alla richiesta di cui alla  lettera  A)
che, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria del progetto da parte dei
competenti  organi,  si  ritiene  di  dover  accogliere  la richiesta
formulata per le motivazioni proposte in premessa;
  Considerato  con  riferimento  alla richiesta di cui sopra al punto
B):
   che la norma con riguardo alla quale si chiede la deroga,  prevede
obbligatoriamente  l'iscrizione  all'albo  regionale  appaltatori per
chiunque esegua  direttamente  o  in  subappalto  lavori  di  importo
inferiore  alla soglia comunitaria, quando i lavori sono eseguiti con
finanziamenti concessi dall'amministrazione regionale;
   che la norma predetta ha radicato un diffuso  contenzioso  tuttora
non risolto conclusivamente;
   che  l'urgenza  della  realizzazione  dell'opera  di  cui trattasi
impone  di  evitare  il  rischio  del  radicarsi  di  un  contenzioso
specifico   che  potrebbe  determinare  la  paralisi  dell'intervento
stesso;
   che tale scopo e' raggiungibile disponendo, in deroga  alla  norma
in  parola,  che  alla gara per l'appalto dei lavori di che trattasi,
vengano  ammesse  anche  le  imprese  iscritte   all'albo   nazionale
costruttori;
  Considerato  con  riferimento  alle  richieste  di deroga di cui ai
punti C) e D) che le stesse si rendono  necessarie  per  limitare  il
numero  di  documenti  da  presentare  in  sede  di  offerta a quelli
ritenuti essenziali, al fine di accelerare al massimo la procedura di
gara;
  Ritenuto per i motivi predetti, di dover  accogliere  le  richieste
come sopra specificate alle lettere A), B), C) e D);
                             O R D I N A
                      con decorrenza immediata:
  E' autorizzata l'approvazione del progetto "Alimentazione Citta' di
Alghero da Coghinas a Truncu Reale", con la deroga al disposto di cui
al  comma  cinque  dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificato dall'art. 5-quinquies della legge 2 giugno  1995,  n.
216, nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e
degli  impianti tra gli elementi costitutivi del progetto. Conseguita
l'approvazione, l'Ente sardo acquedotti e fognature e' autorizzato  a
procedere, con le indicazioni specificate in premessa, lettere B), C)
e  D),  in  deroga alle disposizioni di legge ivi citate, all'appalto
dei lavori sopra indicati.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nel Bollettino ufficiale della regione, parte II.
   Cagliari, 29 agosto 1996
                                Il sub-commissario governativo: FADDA