IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica  in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore
regionale dei lavori pubblici,  ai  sensi  dell'art.  2  della  sopra
citata  ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri n.
2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo con funzioni
delegate e con funzioni di proposta;
  Vista la nota inoltrata dall'Ente autonomo del Flumendosa prot.  n.
5424  del  1  luglio  1996,  con  la  quale  vengono  formulate,  con
riferimento all'appalto dell'intervento "Raddoppio  dell'impianto  di
potabilizzazione di Settimo San Pietro" le seguenti richieste:
    A)  autorizzazione  a  richiedere, in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 17 della legge  regionale  27  aprile  1984,  n.  13,  e
all'art.  3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la presentazione dei
certificati  del  casellario  giudiziario  e  della  cancelleria  del
tribunale   al  solo  aggiudicatario  prima  della  stipulazione  del
contratto;
    B) autorizzazione a richiedere, nel caso  di  indicazione  di  un
solo  subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione
del  contratto,  il  deposito  della  certificazione  attestante   il
possesso  dei  requisiti  da  parte  del  medesimo subappaltatore, in
deroga alla disposizione di cui all'art. 34 della legge  11  febbraio
1994,  n.  109,  nella  parte  in cui prevede che tale certificazione
venga presentata all'atto dell'offerta;
  Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel "Programma di
opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna -
Primo  stralcio  operativo  1995"  reso  esecutivo  dal   commissario
governativo  con ordinanza 30 dicembre 1995, n. 25, e modificato, per
la parte relativa alla linea di finanziamento dell'intervento stesso,
con ordinanza n. 52 del 9 agosto 1996 (terzo stralcio  operativo  del
programma);
  Considerato,  con  riferimento  ai  punti  A)  e B), che le deroghe
richieste si rendono necessarie per limitare il numero  di  documenti
da  presentare  in  sede  di offerta a quelli ritenuti essenziali, al
fine di accelerare al massimo la procedura di gara;
  Ritenuto per i motivi predetti, di dover  accogliere  le  richieste
come sopra specificate alle lettere A) e B);
                             O R D I N A
                      con decorrenza immediata:
  L'Ente  autonomo  del Flumendosa e' autorizzato a procedere, con le
indicazioni specificate in premessa, lettere A) e B), in deroga  alle
disposizioni   di   legge  ivi  citate,  all'appalto  dell'intervento
"Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro".
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nel Bollettino ufficiale della regione, parte II.
   Cagliari, 29 agosto 1996
                                Il sub-commissario governativo: FADDA