IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge  29  luglio 1981, n. 402, convertito nella
legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme  per  il  contenimento
della  spesa  previdenziale  e  l'adeguamento delle contribuzioni, il
quale all'art. 13  dispone  che  l'interesse  di  differimento  e  di
dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi
ed  accessori  di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori
di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e'  pari  al  tasso
degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi
di  piu'  favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara'
determinato con decreto del Ministro del tesoro di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data
di emanazione del decreto stesso;
  Visto  il  decreto-legge  9  ottobre 1989, n. 338, convertito nella
legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone
che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 e' elevata  da
8,50  punti  a  12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del
relativo decreto ministeriale;
  Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, il quale all'art. 3,
comma  4,  stabilisce  che,  a  decorrere  dal  1  luglio  1996,   e'
determinata  in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art.
13, primo comma,  del  decreto-legge  n.  402/1981,  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 537/1981;
  Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti in
bianco  utilizzabili  in  conto  corrente e' fissato nella misura del
10,875%;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto-legge  14 giugno 1996, n. 318,
l'interesse di differimento e di dilazione  per  la  regolarizzazione
rateale  dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai
datori di  lavoro  agli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  ed
assistenza obbligatoria e' fissato nella misura del 16,875 per cento,
a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto.
   Roma, 9 settembre 1996
                                           Il Ministro del tesoro
                                                   CIAMPI
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
           TREU