IL DIRETTORE GENERALE
                    DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
                        DEI MONOPOLI DI STATO
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825,  concernente  il  regime  di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista la legge 10 dicembre 1975,  n.  724,  che  reca  disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 marzo 1985, n.  76,  e  successive  modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio  1990  e  16  luglio
1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali
sono   state   dettate   specifiche   disposizioni  tecniche  per  il
condizionamento  e   l'etichettatura   dei   prodotti   del   tabacco
conformemente  alle  prescrizioni della direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 89/622/CEE;
  Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre  1991  concernente  il
rinnovo  dell'inserimento  nella  tariffa  di vendita al pubblico dei
generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco  commercializzati
sul   mercato   italiano,   previa   verifica  dell'adeguamento  alle
prescrizioni stabilite dai citati decreti;
  Vista l'istanza con la quale la  ditta  Philip  Morris  Germany  ha
chiesto  di  apportare  modifiche  grafiche nei condizionamenti delle
sigarette "Philip Morris Super Lights (Super Leggera)  Filter  Slim",
nonche'  di  eliminare la parola Filter dalla relativa denominazione,
pur continuando a dotare di filtro il prodotto stesso e ritenuto  che
tali  modifiche  costituiscono  facolta' della ditta proprietaria del
marchio;
  Visto  l'esito  delle  analisi  all'uopo  effettuate  sui  campioni
presentati   e  salvo  ulteriori  accertamenti  sulle  quantita'  che
verranno effettivamente importate;
  Ritenuto che i condizionamenti nella  nuova  grafica  delle  citate
sigarette rispondono alle prescrizioni di cui alla predetta direttiva
del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  della  marca  di  sigarette appresso indicata e'
cosi' modificata:
   da "Philip Morris Super Lights  (Super  Leggera)  Filter  Slim"  a
"Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Slim".