IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DEL NAVIGLIO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unita' da diporto; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato A; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si puo' provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; Ritenuto comunque necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti; Vista la istanza avanzata dal Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica, 12; Visto l'art. 12, capo III, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e le direttive impartite all'epoca dal Ministero della marina mercantile con il decreto ministeriale 8 agosto 1977 con il quale veniva riconosciuto che il RINA (Registro italiano navale) svolgeva funzioni di omologazione di unita' da diporto; Visto che il Registro italiano navale possiede gia' i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e svolge attualmente l'attivita' di certificazione di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1977; Decretano: Art. 1. 1. Il Registro italiano navale e' autorizzato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformita' di cui all'art. 6 del decreto stesso e precisamente: a) l'esecuzione di prove, calcoli equivalenti o controlli per l'accertamento: della stabilita' conformemente al punto 3.2 dell'allegato II; delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente al punto 3.3 dello stesso allegato II; b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo; c) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualita' del produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante; d) la verifica della conformita' ai requisiti della direttiva: per ogni singola unita' di prodotto, oppure con metodi statistici; e) la verifica della conformita' ai requisiti della direttiva per unico prodotto; f) la valutazione e l'approvazione del sistema di Qualita' Totale del produttore.