IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
                    DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                 IL DIRETTORE GENERALE DEL NAVIGLIO
           DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli  Stati  membri  riguardanti  le
unita' da diporto;
  Vista  la  legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed,
in particolare, l'art. 49 e l'allegato A;
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di  attuazione
della predetta direttiva 94/25/CE;
  Considerato  che  nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  436,  si  puo'
provvedere  ad  una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
  Ritenuto  comunque  necessario  che  gli  operatori  economici  del
settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale
dei propri prodotti;
  Vista la istanza avanzata dal Registro italiano navale, con sede in
Genova, via Corsica, 12;
  Visto  l'art.  12, capo III, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
le  direttive  impartite  all'epoca  dal   Ministero   della   marina
mercantile  con  il  decreto  ministeriale 8 agosto 1977 con il quale
veniva riconosciuto che il RINA (Registro italiano  navale)  svolgeva
funzioni di omologazione di unita' da diporto;
  Visto  che  il  Registro  italiano navale possiede gia' i requisiti
elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14  agosto  1996,  n.
436,  e  svolge  attualmente  l'attivita' di certificazione di cui al
decreto ministeriale 8 agosto 1977;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. Il Registro italiano navale e' autorizzato, in via  provvisoria,
ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436,
ad espletare per i prodotti  rientranti  nel  campo  di  applicazione
della  direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori
le procedure di attestazione di conformita' di  cui  all'art.  6  del
decreto stesso e precisamente:
    a)  l'esecuzione  di  prove,  calcoli equivalenti o controlli per
l'accertamento:
    della stabilita' conformemente al punto 3.2 dell'allegato II;
    delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente al  punto
3.3 dello stesso allegato II;
    b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo;
    c)  la  valutazione  e l'approvazione del sistema di qualita' del
produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante;
    d) la verifica della conformita' ai requisiti della direttiva:
    per ogni singola unita' di prodotto, oppure
    con metodi statistici;
    e) la verifica della conformita' ai requisiti della direttiva per
unico prodotto;
    f) la valutazione e l'approvazione del sistema di Qualita' Totale
del produttore.