Ai  sensi  degli  articoli  29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione,  in  data  30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato
atto della dichiarazione resa da sei delegati di  consigli  regionali
di  voler  promuovere  una richiesta di referendum popolare, previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati l'articolo 38 e l'articolo  39  del
decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  'Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421'?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio in Roma, presso la
sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.
   Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,   si   annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a  verbale  e  dato
atto  della  dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali
di voler promuovere una richiesta di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la legge 4 dicembre 1993, n. 491
'Riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola  e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle risorse
agricole, alimentari e forestali'?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  in  Roma,  presso  la
sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.
   Ai  sensi  degli  articoli  29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione,  in  data  30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato
atto della dichiarazione resa da sei delegati di  consigli  regionali
di  voler  promuovere  una richiesta di referendum popolare, previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 29  marzo  1995,  n.
97, convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 maggio 1995, n.
203  'Riordino  delle  funzioni  in  materia di turismo, spettacolo e
sport' limitatamente a:
    -- articolo 1;
    -- articolo 2;
    -- articolo 3, comma 1,
   (Riordino degli organi consultivi e degli enti del  settore  dello
spettacolo  e  del  turismo.  -  1.  In  attesa della costituzione di
un'autorita' di Governo specificamente competente  per  le  attivita'
culturali  e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il
cinema, la musica, la danza, il teatro  di  prosa  e  gli  spettacoli
viaggianti,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto,  con  regolamenti  governativi  adottati  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n.  29,  e  successive  modificazioni,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, sentite le competenti commissioni
parlamentari, si procede a:
     a)  riordinare  gli  organi  consultivi  istituiti   presso   il
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
     b)  riordinare  gli enti operanti nel settore dello spettacolo e
del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso  Ministero
del turismo e dello spettacolo.)
Comma 2,
   (I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri
e principi:
     a)  le  funzioni  gia'  proprie delle commissioni e degli organi
consultivi esistenti presso il  soppresso  Ministero  del  turismo  e
dello  spettacolo  sono  attribuite ad almeno cinque comitati musica,
danza,  cinema,  teatro  di  prosa,  circhi  equestri  e   spettacoli
viaggianti,  ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti tra
rappresentanti delle associazioni di categoria ed  esperti  altamente
qualificati.  I  membri dei predetti comitati non possono rimanere in
carica piu' di tre anni e  non  possono  essere  nuovamente  nominati
prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla cessazione dell'ultimo
incarico.  I  membri  dei  comitati  che  siano   rappresentanti   di
associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle
quali  sono  esaminate  le richieste di finanziamento o di contributi
avanzate dalla rispettiva categoria;
     b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira  alle  istanze
della  regionalizzazione  e dell'affidamento di specifiche funzioni a
societa' o enti anche di natura privata quando cio'  sia  conforme  a
criteri  di  economicita' e funzionalita'. Alla nomina dei componenti
degli organi amministrativi dei suddetti enti si procedera' solo dopo
il riordino degli enti stessi;
     c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai  comitati
o   agli  organi  dell'Ente  teatrale  italiano  con  l'esercizio  di
attivita'  professionali  obiettivamente  tali  da  pregiudicarne  la
imparzialita' in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari
pubblici.)
Comma 3,
   (Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei
lavori  teatrali, gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo
e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della  costituzione
di   un'autorita'  di  Governo  specificatamente  competente  per  le
attivita' culturali, alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni
di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
la  revisione  in  lingua  originale  dei film in lingua tedesca e in
lingua francese  da  proiettare,  rispettivamente,  in  provincia  di
Bolzano  e  nella  regione Valle d'Aosta e' esercitata, su delega del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dal  presidente  della  giunta
provinciale  di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della
Valle  d'Aosta,  sentita  la  commissione   nominata   dalla   giunta
provinciale  e  dalla  giunta  regionale.  Il parere ed il nulla osta
all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n.  161
del  1962,  sono validi anche per le corrispondenti versioni del film
in lingua tedesca e in lingua francese.)
Comma 8,
   (Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato
ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con
l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, previo parere del
Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e  delle
competenti  commissioni  parlamentari,  di  intesa  con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
     a) razionalizzazione  e  definizione  dell'organizzazione  degli
uffici  all'estero  in  relazione ai flussi turistici prevedibili dai
vari paesi e secondo criteri di  economicita',  utilizzando  in  tali
uffici,  anche  con  contratto  a  tempo  determinato,  personale con
adeguate conoscenze professionali nel  settore  e  idonee  conoscenze
linguistiche;  tali uffici devono operare sulla base di un preventivo
di spesa approvato dal  consiglio  di  amministrazione.  A  tal  fine
l'ENIT  e'  autorizzato  a  stipulare  apposite  convenzioni, secondo
criteri di economicita' e funzionalita', con l'Istituto nazionale per
il commercio con l'estero o con altri organismi  pubblici  o  privati
operanti   all'estero,  nonche'  a  costituire  societa',  anche  con
soggetti privati, per la  realizzazione  di  progetti  di  promozione
turistica;
     b)  riorganizzazione  dell'assetto organizzativo e del personale
con  criteri  di  efficienza  e  di  funzionalita',   disponendo   il
trasferimento  del  personale  in  esubero  con le modalita' previste
dall'articolo 5;
     c) attribuzione di funzioni specifiche  per  lo  sviluppo  della
promozione  turistica  all'estero  come strumento di rappresentazione
dell'immagine  dell'intero  territorio  nazionale,  nonche'  per   la
predisposizione,  d'intesa  con  le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  di  progetti  integrati  interregionali   di
promozione turistica;
     d)   previsione   della   possibilita'   di  costituzione  o  di
partecipazione a societa' miste  per  lo  svolgimento  di  specifiche
attivita'  promozionali,  ovvero  per la partecipazione ad accordi di
programma anche al fine di  predisporre  progetti  comuni  con  altre
amministrazioni    per    lo   sviluppo   dell'immagine   dell'Italia
all'estero.)
Comma 9,
   (Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione
dell'ENIT  composto  da quattro esperti, di comprovata qualificazione
professionale nel settore turistico,  designati  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  sentite le associazioni di categoria di cui
uno con funzioni di presidente, e  da  tre  esperti  designati  dalle
regioni.  I  membri del consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato).
Comma 10,
   (Entro il  medesimo  termine  e  con  le  medesime  modalita',  si
provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da
un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro,  con  qualifica  non
inferiore a dirigente generale, del ruolo della  Ragioneria  generale
dello  Stato,  con funzioni di presidente; da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da
un  rappresentante  delle  regioni;  per  ogni  membro  effettivo  e'
previsto un supplente.)
Comma 11,
   (I  membri  effettivi  del  collegio  dei  revisori dei conti sono
collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.)
Comma 12,
   (Gli articoli 9, 12, comma 1 e 2, e  14  della  legge  11  ottobre
1990,   n.   292,   sono   abrogati.   Le  funzioni  gia'  attribuite
all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo  10  della  legge  11
ottobre   1990,   n.   292,   sono   esercitate   dal   consiglio  di
amministrazione,  fermi  restando  i  controlli  ivi  previsti.  Fino
all'insediamento  del  nuovo consiglio di amministrazione le funzioni
degli  organi  di  amministrazione  dell'ENIT  sono  svolte   da   un
commissario  straordinario  nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.)
Comma 13,
   (Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al  comma
10  resta  in  carica  il  collegio  dei  revisori  nominato ai sensi
dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.)
   -- articolo 4;
   -- articolo 5;
   -- articolo 6;
   -- articolo 7, comma 1,
   (1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di
settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
2,  comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri
di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi  che  fanno  parte
dell'Unione europea delle seguenti normative:
     a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto del 24
maggio   1925,  n.  1102,  e  successive  modificazioni;  nelle  more
dell'emanazione  dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  e  delle
successive  norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla
normativa vigente, e' consentita una riduzione della superficie delle
stanze a un letto e delle stanze a due o piu' letti fino  al  25  per
cento  nelle  strutture  alberghiere  esistenti,  classificate  a una
stella, due stelle o tre  stelle,  e  fino  al  20  per  cento  nelle
strutture  alberghiere  esistenti,  classificate  a  quattro  stelle,
cinque stelle o cinque stelle lusso;
     b) la disciplina recata dagli articoli 7 e  12  della  legge  17
maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
     c)  la  disciplina  recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio
1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.)?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  in  Roma,  presso  la
sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.
   Ai  sensi  degli  articoli  29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione,  in  data  30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato
atto della dichiarazione resa da sette delegati di consigli regionali
di voler promuovere una richiesta di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati:
    --  la  legge  13  marzo 1958, n. 296 'Costituzione del Ministero
della sanita'';
    -- il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, 'Riordinamento del Ministero
della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421'?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  in  Roma,  presso  la
sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.
   Ai  sensi  degli  articoli  29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione,  in  data  30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato
atto della dichiarazione resa da sei delegati di  consigli  regionali
di  voler  promuovere  una richiesta di referendum popolare, previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati:
    -- l'articolo 3  della  legge  22  luglio  1975,  n.  382  'Norme
sull'ordinamento  regionale  e  sulla  organizzazione  della pubblica
amministrazione';
    -- l'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, 'Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.  382',  limitatamente  alle
parole  'la  funzione  di indirizzo e coordinamento nei limiti, nelle
forme e nelle modalita' previste dall'art. 3 della  legge  22  luglio
1975, n. 382';
    -- l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n.  400  'Disciplina  dell'attivita'  di  governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri',  limitatamente  alle  parole
'gli  atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle  disposizioni  statutarie,  delle
regioni  a  statuto  speciale  e  delle province autonome di Trento e
Bolzano';
    -- l'art. 13, comma 1, lett. e), della legge 23 agosto  1988,  n.
400,  limitatamente  alle  parole:  'anche  per  quanto  concerne  le
funzioni statali di indirizzo e coordinamento';
    -- l'articolo 1, comma 1, lettera hh),  della  legge  12  gennaio
1991,  n.  13 'Determinazione degli atti ammministrativi da adottarsi
nella  forma  del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica',
limitatamente   alle   parole  'atti  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita' amministrativa delle regioni  e,  nel  rispetto  delle
disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3,
lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400;'?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  in  Roma,  presso  la
sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.
   Ai  sensi  degli  articoli  29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione,  in  data  30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato
atto della dichiarazione resa da sette delegati di consigli regionali
di voler promuovere una richiesta di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato:
    --  l'articolo  4, comma 2, limitatamente alle parole 'non' e 'se
non previa intesa con il Governo  e  nell'ambito  degli  indirizzi  e
degli  atti di coordinamento di cui al comma precedente', del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616  'Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382'?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio in Roma, presso la
sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.
   Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,   si   annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a  verbale  e  dato
atto  della  dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali
di voler promuovere una richiesta di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati:
    --  l'articolo  4,  comma  1, limitatamente alle parole 'e con la
Comunita'  economica  europea'  e  l'articolo  6,  del  decreto   del
Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 'Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382';
    -- gli articoli 9 e 11 della legge 9  marzo  1989,  n.  86  'Nome
generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
comunitario  e  sulle  procedure   di   esecuzione   degli   obblighi
comunitari'?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio in Roma, presso la
sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.
   Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,   si   annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a  verbale  e  dato
atto della dichiarazione resa da sette delegati di consigli regionali
di  voler  promuovere  una richiesta di referendum popolare, previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il decreto  legislativo  13  febbraio
1993,   n.  40  'Revisione  dei  controlli  dello  Stato  sugli  atti
amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera
h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421', e successive modificazioni,
articoli 1, 2 e 3?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio in Roma, presso la
sede della regione Lombardia, largo Chigi n. 9.
   Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,   si   annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a  verbale  e  dato
atto  della  dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali
di voler promuovere una richiesta di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati:
    --  la  legge  8  giugno  1962,  n. 604 'Modificazioni allo stato
giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari  comunali  e
provinciali',
    --  il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749 'Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali',
    -- l'articolo 52 e l'articolo 53,  comma  1,  limitatamente  alle
parole  'nonche'  del  segretario  comunale  o  provinciale  sotto il
profilo della legittimita'', comma 4, limitatamente  alle  parole  'I
segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle
procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente
al  funzionario  preposto.',  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
'Ordinamento delle autonomie locali'?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  in  Roma,  presso  la
sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9.
   Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 30 settembre 1996 ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  sei  delegati di consigli regionali di voler
promuovere una richiesta di referendum popolare,  previsto  dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati:
    --  il  regio  decreto  9  agosto  1943,  n. 718 'Mutamento della
denominazione del Ministero delle corporazioni';
    --  il  decreto  luogotenenziale  23  febbraio   1946,   n.   223
'Riordinamento   dei  servizi  del  Ministero  dell'industria  e  del
commercio';
    -- la legge 4 gennaio 1951, n.  2  'Varianti  ai  ruoli  organici
della  amministrazione  centrale  del  Ministero dell'Industria e del
Commercio e del Corpo delle Miniere presso il Ministero stesso';
    -- la legge 7 giugno 1951, n. 434  'Ratifica,  con  modificazioni
del  decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione
del ruolo  organico  delle  Amministrazioni  centrali  del  Ministero
dell'industria e commercio';
    --  la  legge 15 dicembre 1960, n. 1483 'Istituzione di una nuova
Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici  del  personale
della  Amministrazione  centrale  del  Ministero dell'industria e del
commercio';
    --  la  legge  26  settembre  1966,  n.  792   'Mutamento   della
denominazione  del  Ministero  dell'industria  e del commercio, degli
Uffici  provinciali  e  delle  Camere  di  commercio,   industria   e
agricoltura';
    --  l'articolo  39  (Riordinamento della Direzione generale della
produzione  industriale)  della  legge  5  ottobre   1991,   n.   317
'Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese';
    --  la  legge 12 ottobre 1966, n. 842 'Soppressione dell'Istituto
nazionale per l'esame delle invenzioni';
    -- l'articolo 28 della legge 12  agosto  1982,  n.  576  'Riforma
della vigilanza sulle assicurazioni';
    --  il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315 'Riorganizzazione della Direzione  generale  delle  assicurazioni
private  e  di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della  L.  12
agosto   1982,   n.   576,  recante  riforma  della  vigilanza  sulle
assicurazioni'?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  in  Roma,  presso  la
sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9.
   Ai  sensi  degli  articoli  29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione,  in  data  30 settembre 1996 ha raccolto a verbale e dato
atto della dichiarazione resa da sei delegati di  consigli  regionali
di  voler  promuovere  una richiesta di referendum popolare, previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato l'art 4, comma 3, limitatamente  alle
parole   'impartisce   direttive   per   l'esercizio  delle  funzioni
amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad  osservarle,
ed'  del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio
1977 'Attuazione, della delega di  cui  all'art.  1  della  legge  22
luglio 1975, n. 382'?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio in Roma, presso la
sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9.
   Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,   si   annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione, in data 30 settembre 1996 ha raccolto a  verbale  e  dato
atto  della  dichiarazione resa da sei delegati di consigli regionali
di voler promuovere una richiesta di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati:
    --  l'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole 'nonche' quelle
che  i  Consigli  e  le  Giunte  intendono,  di  propria  iniziativa,
sottoporre al Comitato';
    comma  2,  come  modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25
marzo 1993, n. 81, limitatamente alle  parole  'Le  deliberazioni  di
competenza  della  Giunta nelle materie sottoelencate sono sottoposte
al controllo nei limiti delle illegittimita'  denunciate,  quando  un
terzo  dei  consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei Comuni  sino  a  15.000
abitanti  ne  facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme  violate  entro  dieci  giorni  dall'affissione  all'albo
pretorio:
      a)   acquisti,  alienazioni,  appalti  ed  in  genere  tutti  i
contratti;
      b) contributi, indennita', compensi, rimborsi ed  esenzioni  ad
amministratori, a dipendenti o a terzi;
      c)  assunzioni,  stato  giuridico  e  trattamento economico del
personale';
    comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 1,  della  legge  25
marzo  1993,  n.  81,  limitatamente  alle  parole  'entro gli stessi
termini di cui al comma 2' ed alla parola 'altresi'';
    -- l'art. 46, comma  3,  limitatamente  alle  parole  'anche  con
riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico';
    -- l'art. 48 (Potere sostitutivo);
    --  l'art.  53,  comma  1, limitatamente alle parole 'nonche' del
segretario comunale o provinciale sotto il profilo di  legittimita'',
e  comma  4,  limitatamente  alle  parole  'I  segretari  comunali  e
provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure  attuative
delle  deliberazioni  di  cui  al  comma 1, unitamente al funzionario
preposto' della legge  8  giugno  1990,  n.  142  'Ordinamento  delle
autonomie locali'?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio in Roma, presso la
sede della regione Lombardia, Largo Chigi n. 9.