IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'adeguamento  degli  organici  e  il  potenziamento
delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per
razionalizzare  l'impiego  del   relativo   personale   nei   servizi
d'istituto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita',  per
la funzione pubblica  e  gli  affari  regionali,  del  tesoro  e  del
bilancio e della  programmazione  economica  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
              Incremento e ripianamento degli organici 
 
  1. Per fronteggiare le esigenze del servizio  operativo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico e'  aumentato  di
495   unita',   ripartite   nei   profili   professionali    indicati
nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto. 
  2.  Alla  copertura  delle  vacanze   di   organico   nel   profilo
professionale di vigile  del  fuoco  conseguenti  all'attuazione  del
comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al  31  dicembre
1998 si  provvede  mediante  utilizzazione  della  graduatoria  degli
idonei del concorso a 588 posti, indetto  con  decreto  del  Ministro
dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta 
graduatoria avra' validita' triennale. 
  3. Per assicurare  la  continuita'  del  reclutamento  nel  profilo
professionale di vigile  del  fuoco,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  a  bandire,  fatte  salve  le  riserve  previste   dalle
disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la  copertura  dei  posti
che si rendono disponibili a decorrere dal  31  dicembre  1998.  Tali
concorsi dovranno  inoltre  prevedere  una  riserva  di  posti,  pari
complessivamente al 25 per cento dei  posti  vacanti,  per  i  vigili
volontari in servizio presso  gli  appositi  distaccamenti  e  per  i
vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del
bando abbiano prestato servizio per  non  meno  di  sessanta  giorni,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al  profilo
professionale di vigile  del  fuoco.  Le  graduatorie  dei  candidati
risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento,
per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per  cento
di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, sempre che siano in possesso dei  requisiti  previsti
per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. Per garantire l'organizzazione  dei  servizi,  l'amministrazione
puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza
nella  sede  previsti  per   il   personale   di   nuova   assunzione
dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni. 
  5.  Per  assicurare  la  continuita'  del  reclutamento  nei  ruoli
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici  concorsi
per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal
31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun
bando. La graduatoria dei  candidati  risultati  idonei  puo'  essere
utilizzata, ai fini del  reclutamento,  fino  all'approvazione  della
graduatoria  relativa  ai  candidati  del  concorso   successivo   e,
comunque, per non oltre tre anni. 
  6. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, viene  emanato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il
regolamento  recante  norme  sul  "reclutamento,  sull'avanzamento  e
sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco", in attuazione dell'articolo 13  della  legge  8  dicembre
1970, n. 996. 
  7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive
nell'interesse  del  Corpo  nazionale.  Le  procedure  relative  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.