IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976
con il  quale  e  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  "Bianco  di  Scandiano"  e successiva modifica di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Colli di Scandiano e di Canossa" in sostituzione della denominazione
di origine controllata "Bianco di Scandiano";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata  "Colli  di
Scandiano  e  di  Canossa"  e del relativo disciplinare di produzione
formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
134 del 10 giugno 1996;
  Considerato che ai sensi della  normativa  comunitaria  il  vitigno
"Malvasia  di  Candia  aromatica"  e'  da  ritenersi  tra  i  vitigni
raccomandati o autorizzati per la provincia di Reggio  Emilia  e  che
conseguentemente    nel    suddetto   disciplinare   di   produzione,
limitatamente alla  base  ampelografica  della  tipologia  "Colli  di
Scandiano  e  di  Canossa"  Malvasia  spumante,  laddove  e' prevista
l'utilizzazione del  vitigno  "Malvasia  di  Candia"  in  misura  non
inferiore  all'85% tale vitigno deve intendersi sostituito del citato
vitigno "Malvasia di Candia aromatica";
  Considerato che il citato Comitato nel parere sopra indicato si  e'
espresso  favorevolmente  alla  revoca della denominazione di origine
controllata  "Bianco  di  Scandiano"  prevedendo  nella  proposta  di
disciplinare  di  produzione  della  DOC  "Colli  di  Scandiano  e di
Canossa", della quale propone il riconoscimento in sostituzione della
citata DOC "Bianco di Scandiano" una zona "classica" comprendente  la
zona  di  produzione  gia' delimitata per la denominazione di origine
controllata "Bianco di Scandiano";
  Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti,
istanze o controdeduzioni  da  parte  degli  interessati  avverso  il
parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati;
  Considerato  che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,  concernente  la   procedura   per   il   riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari
di produzione,  prevede  che  le  denominazioni  di  origine  vengano
riconosciute   ed  i  relativi  disciplinari  di  produzione  vengano
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Colli di Scandiano e di Canossa" ed e' approvato, nel testo annesso,
il relativo disciplinare di produzione.
  Tale   denominazione   e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.
  La  denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" deve
intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.