IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976 con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" e successiva modifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" in sostituzione della denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1996; Considerato che ai sensi della normativa comunitaria il vitigno "Malvasia di Candia aromatica" e' da ritenersi tra i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Reggio Emilia e che conseguentemente nel suddetto disciplinare di produzione, limitatamente alla base ampelografica della tipologia "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia spumante, laddove e' prevista l'utilizzazione del vitigno "Malvasia di Candia" in misura non inferiore all'85% tale vitigno deve intendersi sostituito del citato vitigno "Malvasia di Candia aromatica"; Considerato che il citato Comitato nel parere sopra indicato si e' espresso favorevolmente alla revoca della denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" prevedendo nella proposta di disciplinare di produzione della DOC "Colli di Scandiano e di Canossa", della quale propone il riconoscimento in sostituzione della citata DOC "Bianco di Scandiano" una zona "classica" comprendente la zona di produzione gia' delimitata per la denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano"; Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996. La denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.