IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1957,   n.   1248,   e   successive
modificazioni,   concernente   aumento   della  misura  dei  soccorsi
giornalieri  alle  famiglie  bisognose  dei  militari  richiamati   o
trattenuti alle armi;
  Vista  la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2,
comma 1;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento   ed
addestramento  del  personale  in  congedo illimitato ancora soggetto
agli obblighi militari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno 1996 sono autorizzati i seguenti richiami  alle  armi
di  personale  in  congedo  illimitato  ancora soggetto agli obblighi
militari, per aggiornamento ed addestramento:
   trecentouno ufficiali, nove sottufficiali e ventisette militari di
truppa dell'Esercito, riferiti a richiami di quaranta giorni, pari  a
circa  trentatre ufficiali, un sottufficiale e tre militari di truppa
in ragione d'anno;
   centoquarantaquattro ufficiali e settantadue  sottufficiali  della
Marina  militare,  riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa
dodici ufficiali e sei sottufficiali in ragione d'anno;
   trenta ufficiali e trenta sottufficiali dell'Aeronautica militare,
riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa  tre  ufficiali  e
tre sottufficiali in ragione d'anno.