Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164:
    esaminate   le  istanze  presentate  avverso  il  proprio  parere
relativo alla richiesta  di  riconoscimento  della  denominazione  di
origine controllata dei vini "Garda Orientale" e la relativa proposta
di  disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
289 del 12 dicembre 1994;
    svolto un apposito supplemento di istruttoria;
    tenuto conto della istanza che i  richiedenti  il  riconoscimento
della  denominazione  di  origine controllata "Garda Orientale" hanno
presentato  al  fine  di  ottenere  anche  la  modifica  della  detta
denominazione  in  "Garda"  presentando  espressa rinuncia per quella
"Garda  Orientale",  precedentemente  richiesta,   ha   accolto   sia
l'istanza  riguardante  la  modifica  della  denominazione di origine
controllata "Garda Orientale" in "Garda" e sia, in parte, le  istanze
relative al disciplinare di produzione proposto.
   Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare
di produzione, allegato al proprio parere relativo alla denominazione
di   origine  controllata  "Garda  Orientale"  sopra  richiamato,  il
Comitato propone  e  riporta  qui  di  seguito  il  testo  integrale,
rielaborato   in   parziale   accoglimento  delle  suddette  istanze,
riguardante la richiesta di  riconoscimento  della  denominazione  di
origine  controllata  "Garda",  il relativo schema di disciplinare di
produzione  e  la  revoca  del  proprio  parere  sulla  richiesta  di
riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata "Garda
Orientale".
   In relazione a quanto sopra il parere espresso sulla richiesta  di
riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata "Garda
Orientale",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  289  del  12
dicembre 1994, e' da ritenersi revocato.
 
                Schema di disciplinare di produzione
       dei vini a denominazione di origine contrallata "Garda"
                               Art. 1.
 
   La  denominazione  di  origine controllata "Garda" e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Garda"  puo'  essere
accompagnata dal riferimento della sottozona "classica" a  condizione
che  i  vini  cosi'  designati  provengano  dalla  rispettiva zona di
produzione e che rispondano ai requisiti rispettivamente previsti dal
presente disciplinare di produzione.
 
                               Art. 2.
 
    A)  La  denominazione  di  origine  controllata  "Garda"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Garganega;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Chardonnay;
    Tocai (da Tocai friulano);
    Riesling italico;
    Riesling;
    Cortese;
    Sauvignon,
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei  vigneti  costituiti  per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere  alla produzione di detti vini inoltre, le uve
provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca  bianca,   non   aromatici,
raccomandati   e/o  autorizzati  rispettivamente  nelle  province  di
Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale,
fino ad un massimo del 15%.
   La  denominazione  di   origine   controllata   "Garda"   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Cabernet;
    Cabernet Franc;
    Cabernet Sauvignon;
    Merlot;
    Pino nero;
    Marzemino;
    Corvina;
    Barbera,
e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre,  le  uve
provenienti   da   altri   vitigni   a  bacca  nera,  non  aromatici,
raccomandati  e/o  autorizzati  rispettivamente  nelle  province   di
Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale,
fino ad un massimo del 15%.
   La   specificazione  "Cabernet"  e'  riservata  ai  vini  ottenuti
impiegando congiuntamente le  uve  dei  vitigni  Cabernet  Franc  e/o
Cabernet Sauvignon e/o Carmenere.
    B)  La  denominazione  di  origine  "Garda" con la specificazione
"classico" e'  riservata  ai  vini  prodotti  nella  zona  delimitata
all'art.  3,  punto  4,  e  puo'  essere  rivendicata soltanto per le
seguenti tipologie:
    bianco;
    chiaretto;
    rosso;
    rosso superiore;
    Groppello;
    Groppello riserva.
   La  denominazione  di   origine   controllata   "Garda"   con   la
specificazione  aggiuntiva  "classico"  nella  tipologia  bianco deve
essere ottenuta da uve  provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito
aziendale la seguente composizione varietale:
    Riesling e/o Riesling italico minimo 70%.
   Possono concorrere per la percentuale rimanente alla produzione di
detto  vino, congiuntamente e/o disgiuntamente, anche uve provenienti
da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, purche'  raccomandati
e/o autorizzati nella provincia di Brescia.
   La   denominazione   di   origine   controllata   "Garda"  con  la
specificazione aggiuntiva "classico" nelle  tipologie:  rosso,  rosso
superiore  e  chiaretto  deve  essere  ottenuta da uve provenienti da
vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la   seguente   composizione
varietale:
    Groppello (nei tipi gentile, S. Stefano e Mocasina), minimo 30%;
    Marzemino, minimo 5%;
    Sangiovese, minimo 5%;
    Barbera, minimo 5%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o
disgiuntamente,  anche le uve provenienti da vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia presenti nei vigneti fino  ad
un massimo complessivo del 10%.
   La   denominazione   di   origine   controllata   "Garda"  con  la
specificazione aggiuntiva  "classico"  nelle  tipologie  Groppello  e
Groppello  riserva  deve  essere  ottenuta  dalle  uve provenienti da
vigneti costituiti per almeno l'85% dal vitigno  Groppello  nei  tipi
gentile, Mocasina e Groppellone.
   Possono  concorrere  alla produzione di detti vini inoltre, le uve
provenienti  da  altri  vitigni  a   bacca   nera,   non   aromatici,
raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Garda"  di  cui  all'art.  2,  lettera  A),  e'   cosi'
delimitata:
   1)  Provincia  di Verona, comprende l'intero territorio dei comuni
di:
    Bardolino, Castelnuovo del Garda,  Cazzano  di  Tramigna,  Garda,
Illasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Ronca', Sant'Ambrogio
Valpolicella,  S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago,
ed in parte il territorio dei comuni di:
    Affi, Badia Calavena,  Brentino  Belluno,  Bussolengo,  Caldiero,
Caprino  Veronese,  Cerro,  Cavaion,  Colognola ai Colli, Costermano,
Dolce',  Fumane,  Grezzana,  Lavagno,  Marano,  Monteforte  d'Alpone,
Negrar,  Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San
Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona,  Torri
del Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo  da  sud  del  lago  di  Garda  al confine del comune di
Peschiera con la provincia di Brescia la  delimitazione  segue  verso
sud  detto  confine  sino  a  raggiungere  quello  della provincia di
Mantova segue quindi verso  est  sino  alla  congiunzione  del  fiume
Mincio.  Segue  verso  sud  il corso del Mincio sino ad incontrare il
ponte che lo attraversa e che  abbandona  per  un  breve  tratto  per
seguire  il  confine di provincia sino a reincontrare il fiume Mincio
che ridiscende sino alla localita' Burino. Piega, quindi, prima verso
sud-ovest e poi a sud sempre  seguendo  il  limite  di  provincia  in
destra  Mincio  sino  a  ricongiungersi  a quota 63 con il Mincio che
risale fino al ponte Visconteo di Borghetto.
   Attaversa il ponte Visconteo verso  Valeggio  e  quindi  segue  il
canale  Prevaldesca  sino  alla  carreggiabile  che porta a Ca' Buse.
Segue  quindi  verso  nord  la  strada  comunale  sino  ad   arrivare
all'abitato di Valeggio.
   Prosegue  verso  est  immettendosi  sulla  strada  provinciale  di
Villafranca-Valeggio che segue fino a incrociare la  strada  comunale
toccando  Grottarole,  C.  Nuova  Pigno  e Ca' Delta, quindi prosegue
seguendo verso nord la strada passando per Colombare e Pozzo  Moretto
sino  a  raggiungere la strada comunale per Villafranca che segue per
breve tratto sino ad incontrare il canale del Consorzio  di  bonifica
Alto   Veronese   che   segue  verso  nord-est  sino  all'abitato  di
Sommacampagna.
   Prosegue quindi verso nord sulla strada per  Bussolengo  superando
l'autostrada   Serenissima   e  la  ferrovia  Milano-Venezia  sino  a
raggiungere il confine del comune di Bussolengo presso  la  localita'
Civile.
   Prosegue  lungo  il confine comunale di Bussolengo verso nord fino
ad incontrare l'autostrada del Brennero.
   Segue per breve tratto la strada  per  Bussolengo  per  immettersi
sulla  strada  comunale  del  Cristo  che segue sino ad incontrare la
strada provinciale Verona-Lago nei pressi di  quota  130.  Segue  per
breve  tratto verso est la strada Verona-Lago e poi la strada interna
di Bussolengo sino al  ponte  sul  canale  dell'Enel  che  attraversa
immettendosi  sulla  strada  per  Pol e la Sega sino a raggiungere il
fiume Adige che risale verso nord sino alla frazione di  Volargne  in
prossimita' delle Fornaci Tosadori.
   La  delimitazione  scende quindi verso sud seguendo la carrareccia
che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la statale n. 12  passa
la  localita'  Paganella  che  segue  verso sud sino ad incontrare la
stazione  ferroviaria  di  Domegliara  e  inserendosi   sulla   linea
ferroviaria  del Brennero che segue sino alla stazione ferroviaria di
Parona, imbocca quindi la statale 12 sino ad incontrare la strada che
porta a Quinzano che segue sino all'abitato, imbocca quindi la strada
che passando dalla localita' S.  Giuliano  e  il  cimitero  di  Avesa
arriva  alla  strada  comunale  per Avesa che risale per breve tratto
sino ad incontrare la carrareccia che verso est raggiunge S. Mattia e
verso nord quota 283 piega quindi verso sud seguendo la strada  delle
Torricelle  sino  ad  arrivare  a  Castel  S.  Felice  da dove per il
sentiero che porta a Villa Policanta scende sino  alla  strada  della
Valpantena in prossimita' di villa Beatrice.
   Da  villa  Beatrice  la  delimitazione  scende  verso sud lungo la
strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la carrareccia
che verso est passando per Ca'  dell'Olmo  e  Bongiovanna,  giunge  a
Villa  Cometti  per  scendere  quindi  a  sud  per  corte Paroncini e
giungere sulla strada per Montorio che segue toccando  Morin  e  Olmo
sino  all'abitato  di  Montorio  dove  prosegue  per la strada per S.
Martino B.A. sino alla localita' Spinetta e poi lungo il fiume Fibbio
sino all'abitato di S.  Martino  per  seguire  quindi  verso  est  la
statale  n.  11  sino  a  toccare  la localita' S. Pietro al km. 48 e
piegare quindi verso sud per la  strada  di  Caldiero  e  quindi  con
quella  che  delimita  a  sud in monte Rocca per risalire quindi sino
alla strada per le terme e da queste ritornare sulla  statale  n.  11
che  segue  sempre  verso  est  sino al ponte sul torrente Alpone del
quale ne segue risalendo il corso  sino  ad  incontrare  l'autostrada
Serenissima  che  ne  delimita  a  sud-est  il  comprensorio, sino ad
incontrare il confine della provincia di Vicenza.
   La delimitazione sale quindi  verso  nord  lungo  il  confine  del
vicentino  incontrando,  dopo il territorio del comune di Monteforte,
quello di Montecchia,  Ronca',  S.  Giovanni  Ilarione  e  quello  di
Vestenanova sino alla localita' Bacchi, dove piegando ad ovest per la
strada  comunale,  tocca  le  localita'  Alberomatto  e  Siveri  sino
all'abitato di Vestenanova  e  quindi  Vestenavecchia  e  Castelvero,
attraversa il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al
centro  abitato  toccando  le  localita' Costalunga-Rosati e Nicolai,
sale per breve tratto sino alla localita' Fornai e ridiscende  quindi
verso  sud-ovest  per  la strada comunale toccando le localita' Riva,
Tessari, Antonelli, Mastini-Canovi e Bettola alla congiunzione tra  i
comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline.
   Dalla  localita'  Bettola  il limite scende per breve tratto a sud
lungo il confine tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di  Saline  sino
ad  incontrare  il vaio dell'Obbligo che segue sino alla congiunzione
del progno di Mezzane che discende per breve tratto sino  all'imbocco
del  vaio di Tretto verso ovest che risale sino a Chiesa sopra Moruri
dove si immette sulla strada che passa  per  Casette,  Roccolo  e  la
Costa  e  si  interseca  con  il  vaio  Bruscara  che  risale sino ad
incontrare il confine del comune di Grezzana, che  segue  e  piegando
verso nord sino al vaio Orsaro che risale sino sull'abitato di Azzago
a quota 621.
   Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole passando
per  Nalini,  Cabalai  per  i  Vai e per i Busoni, prosegue per breve
tratto la strada comunale sino al vaio  Sannava  che  segue  sino  al
progno  Valpantena  e  risale per vaio Salsone sino alle localita' S.
Benedetto, scende quindi verso sud per la strada per Vigo  Salvalaio,
segue la curva di livello di quota 500 interno a monte Tondo passando
per  le  localita' Righi, Montecchio, La Bassa ove imbocca verso nord
la strada comunale sino a La  Fratta,  sale  toccando  Sottosengia  a
ovest  di  casa  Antolini,  attraverso  il  progno Castello risalendo
sempre per Colombare e la Conca, quota 580 e  Case  Prael,  piega  ad
ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per
Fane  che  da questa localita' con andamento tortuoso segue sino alla
contrada Menola e poi il vaio del Canale che attraversa fino a Molino
Monier e per il vaio di Pra' il Molino da Pra'.
   Da questa localita' il confine prosegue  sulla  strada  che  verso
ovest  porta  alla  localita'  S.  Cristina  da  dove  prosegue verso
sud-ovest passando per la Ca' Fava, Ca'  Norini,  Vaialta  di  Sopra,
Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di S. Rocco, risale verso
nord  lungo  la  Strada comunale sino al tornante in promissimita' di
monte Per e ridiscende verso ovest per Ca' Camporal e Molino  Gardane
ove  incontra  il confine comunale di Marano che segue sino al progno
di Fumane che discende per breve  tratto  sino  a  Ca'  Pangoni  dove
risalendo  l'omonimo vaio e passando per monte Cartello (quota 676) a
nord di Cavalo raggiunge Stravalle e Ca' Torre sino al confine di  S.
Ambrogio.
   Da  qui la delimitazione passa a nord di M. Pugna (quota 740) Casa
Campogiano di sotto, tocca quota 534, passa  sopra  i  caseggiati  di
Monte  e raggiunge casa Fontana e finisce sullo strapiombo sull'Adige
di fronte al monte Rocco ove incontra il limite del comune di  Dolce'
e sotto la strada statale n. 12. La delimitazione della zona prosegue
verso  nord lungo la statale dell'Abetone e del Brennero passando per
Ceraino, la Fornace, Ca' Soman e subito dopo il  km  313  imbocca  la
curva di livello di quota 150 che segue fino ad incontrare il confine
della  provincia  di  Trento  passando per le localita' Ca' del Maso,
Cava del Prete a monte di Peri e di  Ossenigo  e  seguire  quindi  il
limite  di demarcazione di provincia, attraversare l'Adige e risalire
lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200 da dove
ridiscende sulla destra Adige a sud in  comune  di  Brentino  Belluno
sino ad incontrare il territorio di Rivoli da dove prosegue sino alla
localita' Canal.
   Da  qui  la linea di confine riprende a salire verso nord lungo il
confine del comune di Caprino  Veronese  sino  alla  localita'  Pozza
Galletto,  attraversa il torrente Tasso e raggiunge localita' Vezzane
e Renzon, attraversa il vaio  delle  Giare  e  passando  a  monte  di
Vilmezzano  raggiungendo  Casette delle Pozze, Ca' Zerman e le Peagre
attraversa il progno dei Lumini e costeggiando  il  monte  Pesina  in
quota arriva al confine di Costermano.
   La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e
attraversando  il  vaio  Baione  raggiunta la strada che da Torri del
Benaco porta a S. Zeno di Montagna, seguendo questa strada  verso  il
lago  di  Garda  passando per Albisano giunge a Torri del Benaco e da
qui costeggiando la sponda del lago  si  ricongiunge  alla  linea  di
partenza di Peschiera del Garda al confine con Brescia.
   2)  Provincia  di  Mantova,  comprende  in  toto il territorio dei
comuni di:
    Monzambano, Ponti sul Mincio,
ed in parte il territorio dei comuni di:
    Castiglione  delle  Stiviere,   Cavriana,   Solferino   e   Volta
Mantovana.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con
il  confine  della provincia di Mantova in localita' Villa (Ponti sul
Mincio) segue verso sud il limite provinciale  fino  all'intersezione
con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla
localita' Molini della Volta.
   Dalla  suddetta  localita'  il  limite  piega  ad  ovest  lungo la
rotabile per Sci Vie, passando per le quote 63 e 66, e  quindi  lungo
la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da
dove  segue  prima  verso  sud  e  poi verso nord-ovest la strada che
circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena
immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada
comunale della Malvasia). Il limite segue  ora  verso  nord-ovest  la
suddetta  strada  toccando  quota 57, passando a nord dell'abitato di
Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C.  Venti  Settembre,  Croce  Riva
Bianca  (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte
sul canale dell'Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da  dove
immettendosi   sul  canale  dell'Alto  Mantovano,  risale  lo  stesso
passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finche' a sud di
Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto  il
limite  di  zona  segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora
verso est, il limite di provincia fino alla localita' Villa, punto di
partenza.
   3)  Provincia di Brescia, comprende l'intero territorio dei comuni
di:
    Limone  sul  Garda,  Tremosine,   Tignale,   Gargnano,   Vobarno,
Toscolano  Maderno, Gardone Riviera, Salo', Roe' Volciano, Villanuova
sul Clisi,  Gavardo,  S.  Felice  del  Benaco,  Puegnago,  Muscoline,
Manerba  del  Garda,  Polpenazze,  Moniga del Garda, Soiano del Lago,
Calvagese della  Riviera,  Padenghe  sul  Garda,  Bedizzole,  Lonato,
Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione.
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Garda" designabili con la specificazione  "classico"  di
cui  all'art.  2,  lettera  B),  comprende  l'intero  territorio  dei
seguenti comuni in provincia di Brescia:
    Limone  sul  Garda,  Tremosine,   Tignale,   Gargnano,   Vobarno,
Toscolano  Maderno, Gardone Riviera, Salo', Roe' Volciano, Villanuova
sul  Clisi,  Gavardo,  Puegnago,  Muscoline,   Manerba   del   Garda,
Polpenazze,  Moniga  del  Garda,  Soiano  del  Lago,  Calvagese della
Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del  Garda,
Pozzolengo e Sirmione.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  "Garda"
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le  specifiche  caratteristiche
di qualita'.
   Il  sistema  di  impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   E' vietata ogni pratica di  forzatura  ad  esclusione  della  sola
irrigazione  di  soccorso  da  effettuarsi  non  piu' due volte prima
dell'invaiatura.
   La produzione massima di uva per ettaro di  coltura  specializzata
delle   varieta'  di  viti  destinate  alla  produzione  dei  vini  a
denominazione di orgine "Garda" di cui all'art. 2, lettera A),  ed  i
rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali  minimi  devono
essere i seguenti:
 
                                  Rese uva/Ha
       Vino                          tonn.      Vol. %
        -                              -          -
   Garganega .......................  16          9,5
   Pinot bianco ....................  13         10
   Pinot grigio ....................  12         10
   Chardonnay ......................  13         10
   Tocai ...........................  14         10
   Riesling italico ................  12         10
   Riesling (renano) ...............  12         10
   Cortese .........................  14         10
   Sauvignon .......................  12         10
   Cabernet e/o Franc e Sauvignon ..  12         10,5
   Merlot ..........................  13         10,5
   Pinot nero ......................  11         10,5
   Marzemino .......................  13         10
   Corvina .........................  13         10
   Barbera .........................  13         10
 
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare alla produzione di detti vini devono essere  riportati  nei
limiti  di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermo restando  i  limiti  resa  uva/vino  di  cui
trattasi.
   La  produzione  massima di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di
origine  "Garda"  con la specificazione "classico" di cui all'art. 2,
lettera B), ed i rispettivi titoli  alcolometrici  volumici  naturali
minimi devono essere i seguenti:
 
                                    Rese uva/Ha
       Vino                            tonn.      Vol. %
        -                                -          -
   "Garda" classico bianco ...........  12,5       10,5
   "Garda" classico chiaretto ........  12,5       10,5
   "Garda" classico rosso ............  12,5       10,5
   "Garda" classico rosso superiore ..  10         11
   "Garda" classico Groppello ........  12,5       10,5
   "Garda" classico Groppello riserva.  10         11,5
 
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare alla produzione di detti vini devono essere  riportati  nei
limiti  di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermo restando  i  limiti  resa  uva/vino  di  cui
trattasi.
   I  presidenti delle giunte regionali della Lombardia e del Veneto,
su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria  interessate,
e   previo  parere  espresso  dai  competenti  comitati  vitivinicoli
possono, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel  periodo
immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva
per  ettaro  emessi  alla  certificazione,  rispetto  a  quelli sopra
fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero  delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali  ed  al Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni  geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio
di Brescia, Mantova e Verona.
   I rimanenti  quantitativi,  fino  al  raggiungimento  delle  quote
massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino
da tavola.
                               Art. 5.
 
   Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata  "Garda"  devono essere effettuate all'interno della zona
di produzione delimitata nel precedente art. 3.
   Tenuto conto  delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  e'
consentito  che  tali  operazioni  possano  essere  effettuate  entro
l'intero territorio delle province di Brescia, Mantova e Verona.
   Tali   operazioni   possono   altresi'   essere   effettuate,   su
autorizzazione  dal  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentarie
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, previo  parere  favorevole  della  regione  Veneto,
anche  in cantine aziendali o associate site in comune di Gambellara,
sempreche'  all'atto  dell'approvazione  del  presente   disciplinare
dimostrino  di  vinificare  tradizionalmente  le  uve provenienti dai
vigneti idonei a produrre vini di cui alla presente denominazione.
   Per  la  denominazione  di  origine  controllata  "Garda"  con  la
specificazione  "classico"  le  operazioni  di  vinificazione  devono
essere effettuate all'interno della  rispettiva  zona  di  produzione
delimitata  nel  precedente  art.  3,  e  comunque tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione e' in  facolta'  del  Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e
delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini, su parere favorevole
delle regioni competenti per territorio, di consentire, su  richiesta
degli   interessati,   che   le  operazioni  di  vinificazione  siano
effettuate in provincia di Brescia ed anche nei comuni delle province
di Verona e Mantova limitrofi alla provincia di Brescia.
   Nella  vinificazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata  "Garda"  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  leali  e
costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
   E' ammessa la correzione solamente con mosti concentrati  prodotti
da  uve  provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti
della denominazione di origine controllata "Garda", oppure con  mosti
concentrati rettificati.
   La  resa  massima  delle uve in vino finito, per i prodotti di cui
all'art. 2, lettera A), non deve essere superiore al 70%.
   Qualora tale resa superi la percentuale  sopra  indicata,  ma  non
oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di
origine "Garda". Se la resa, infine, supera anche il  75%  decade  il
diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutto il
prodotto.
   Le rese massime delle uve in vino finito, per i  prodotti  di  cui
all'art. 2, lettera B), devono essere le seguenti:
 
               Vino                         Resa max vino
                -                                 -
   "Garda" classico bianco ....................  68%
   "Garda" classico chiaretto .................  60%
   "Garda" classico rosso .....................  68%
   "Garda" classico superiore .................  68%
   "Garda" classico Groppello .................  68%
   "Garda" classico Groppello riserva .........  68%
 
   Qualora  tale  resa  superi  le percentuali sopra indicate, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto ad  alcuna  denominazione
di origine. Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
   I  vini  ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti agli albi "Garda"
Garganega  e  "Garda"  Chardonnay  possono  essere  elaborati   nella
versione   frizzante   attuando   esclusivamente  il  processo  della
rifermentazione naturale. Detti vini sono posti  al  consumo  con  la
sola designazione di "Garda" frizzante.
   I  mosti  e  i vini a denominazione di origine controllata "Garda"
con i nomi di vitigno Pinot bianco,  Chardonnay  e  Riesling  possono
essere  elaborati  nella  versione  spumante e devono essere ottenuti
esclusivamente per rifermentazione naturale.
   Il mosto e il vino a denominazione di origine controllata  "Garda"
classico  chiaretto possono essere elaborati nella versione spumante,
attuando esclusivamente la pratica  della  rifermentazione  naturale.
Nella  designazione  di  detto spumante non e' consentita la dicitura
"classico   chiaretto"   e   deve    essere    utilizzata,    invece,
obbligatoriamente l'aggettivazione rose'.
   Nella   preparazione   degli   spumanti   di   cui  alla  presente
denominazione  di  origine  e'  consentita  la  tradizionale  pratica
correttiva  in quantita' non superiore al 15% con vini ottenuti dalla
vinificazione in  bianco  del  Pinot  nero  proveniente  dai  vigneti
iscritti  all'albo  camerale, ed a condizione che detti vigneti siano
coltivati in purezza varietale.
   La zona di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti comprende le
province di Verona, Mantova, Brescia e Treviso.
 
                               Art. 6.
 
    a) I vini a denominazione di origine controllata "Garda" all'atto
dell'immissione  al  consumo  devono  corrispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   "Garda" Garganega:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda" Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda" Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: pieno, armonico talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda" Chardonnay:
    colore: paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda" Tocai:
    colore: paglierino;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore:   armonico,   fresco,   moderatamente  acidulo,  talvolta
abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda" Riesling:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, pieno, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda" Riesling italico:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda" Cortese:
    colore: paglierino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Garda" Sauvignon:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato leggermente aromatico;
    sapore: armonico, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Garda" Cabernet:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: armonico, moderatamente acidulo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Garda" Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino;
    odore: gradevole caratteristico, leggermente erbaceo;
    sapore: armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Garda" Merlot:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: pieno, gradevole, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Garda" Pinot nero:
    colore: rosso rubino;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: piacevole vinoso, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Garda" Marzemino:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: armonico, pieno, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
    "Garda" Corvina:
    colore: rosso rubino;
    odore: delicato, fresco, gradevole;
    sapore: piacevole, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Garda" Barbera:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico e gradevole;
    sapore: pieno vinoso giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Garda" frizzante:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco o amabile, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 13 per mille.
   "Garda"  Pinot  bianco,  "Garda"  Chardonnay  e "Garda" Riesling -
spumanti:
    spuma: sottile con grana fine e persistente;
    colore: paglierino brillante;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco o amabile fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 13 per mille.
   "Garda" rose':
    spuma: sottile con grana fine e persistente;
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: fragrante con sentore fruttato quando e' spumantizzato con
il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della  fermentazione
in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;
    sapore:  fresco,  sapido,  persistente,  con sensazione finale di
ammandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille;
    rcsiduo zuccherino: non superiore a 49 gr/l.
    b) I vini a denominazione di origine controllata "Garda"  con  la
specificazione  "classico" all'atto dell'immissione al consumo devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Garda" classico bianco:
    colore: paglierino con riflessi verdolini, brillante;
    odore: fresco,  delicato  e  caratteristico  con  eventuali  toni
floreali;
    sapore:  armonico, vellutato con leggera vena salina ed eventuale
retrogusto leggerrnente ammandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Garda" classico chiaretto:
    colore: da rosa petalo di rosa a rosato  cerasuolo  con  riflessi
rubini;
    odore: fine, intenso, con eventuali sentori floreali e fruttati;
    sapore:  secco,  fresco,  fine,  sapido con spiccata salinita' ed
eventualmente con leggero retrogusto ammandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Garda" classico rosso:
    colore: rosso rubino, brillante;
    odore: vinoso, caratteristico, da giovane puo' essere fruttato in
seguito anche speziato;
    sapore: sapido, caratteristico, fine con salinita' caratteristica
ed eventuale retrogusto ammandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima; 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Garda" classico rosso superiore:
    colore: rosso rubino con riflessi granati;
    odore: ampio, complesso, caldo talvolta speziato;
    sapore:  vellutato, gradevole di nobile stoffa, con retrogusto di
mandorla amara, eventualmente con  lieve  sapore  di  legno  derivato
dall'affinamento in botte;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
   "Garda" classico Groppello:
    colore: rosso rubino, brillante;
    odore:   vinoso,  fresco,  fruttato,  caratteristico  leggermente
speziato;
    sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo ammandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Garda" classico Groppello riserva:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: vinoso, intenso caratteristico, speziato di spezie dolci;
    sapore: vellutato, sapido, rotondo, giustamente tannico con fondo
ammandorlato,  eventualmente  con  lieve  sapore  di  legno  derivato
dall'affinamento in botte;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i  limiti  minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Garda"  e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal
presente disciplinare ivi compresi  gli  aggettivi  e  gli  attributi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
   Sulle  bottiglie  o  altri recipienti contenenti vino "Garda" puo'
figurare l'indicazione dell'annata di produzione  delle  uve  purche'
veritiera e documentabile.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
   Nella designazione e presentazione del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Garda" con la specificazione "classico" per le
tipologie "chiaretto", "rosso superiore"  e  "Groppello  riserva"  e'
obbligatorio riportare l'annata di produzione.
   Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Garda"  con  la  specifica  "classico"  puo'  essere  utilizzata  la
menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal relativo toponimo,
che la relativa superficie sia  distintamente  specificata  nell'albo
vigneti,  che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga
riportata  sia  nella  denuncia  delle  uve, sia nei registri che nei
documenti di accompagnamento.
   E'  inoltre  consentito,  alle  condizioni  previste  dal  decreto
ministeriale 22 aprile  1992,  l'uso  delle  indicazioni  geografiche
aggiuntive: Moniga, Raffa, Picedo e Mocasina.
   Il  vino  a  denominazione di origine controllata "Garda" classico
rosso superiore puo' essere  immesso  al  consumo  solo  dopo  il  31
dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.
   Il vino a denominazione di origine "Garda" classico Groppello
puo'  riportare  la menzione riserva solo qualora venga sottoposto ad
un periodo minimo di invecchiamento  obbligatorio  non  inferiore  ad
anni  due  di  cui  almeno  tre  mesi di affinamento in bottiglia. Il
periodo  di  invecchiamento  decorre  dal  1  novembre  dell'anno  di
produzione delle uve.
 
                               Art. 8.
 
   Per  i vini a denominazione di origine controllata "Garda" immessi
al consumo in recipienti di capacita' pari o inferiore a litri 5,  e'
obbligatorio  l'uso  della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con
tappo raso bocca.
   E' ammesso, pero', per le bottiglie  di  contenuto  fino  a  litri
0,250 l'uso anche di tappi a vite o a strappo.
   I  vini  a  denominazione  di origine controllata "Garda" classico
"rosso superiore" e "Groppello  riserva"  devono  essere  immessi  al
consumo  solo in recipienti di capacita' inferiore e/o uguale a litri
5.