IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
maggio  1996, con il quale il Ministro dell'interno e' stato delegato
ad  esercitare  tutte  le  funzioni  attribuite  al  Presidente   del
Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 5 giugno 1996, registrato alla
Corte dei conti in data 19 giugno 1996, con il quale vengono delegate
al Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, le funzioni di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con  esclusione  del  potere  di
ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2410
del   4  agosto  1995,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 14 agosto 1995,  n.  189,  con  la  quale,  a
seguito  della  dichiarazione  dello  stato  di emergenza, sono stati
autorizzati gli interventi  di  bonifica  idonei  a  fronteggiare  la
situazione  di  emergenza nei comuni di Cirie', Piossasco e Tortona e
sono  stati  nominati  per  l'individuazione  e  l'attuazione   degli
interventi necessari i sindaci dei rispettivi comuni;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2427
del   3  aprile  1996,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 84 del  10  aprile  1996,  con  la  quale,  il
sindaco  del  comune  di  Tortona, per incompatibilita' della propria
attivita' professionale di avvocato  con  l'incarico  di  commissario
delegato, e' stato sostituito dal vice sindaco dello stesso comune;
  Vista   altresi'  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 2429  del  15  aprile  1996,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  94 del 22 aprile 1996, con la quale, nel ridefinire il
piano finanziario, sono state disposte  procedure  piu'  celeri,  per
quanto attiene al trasferimento dei fondi ai commissari delegati;
  Viste le note del commissario delegato del comune di Tortona del 20
maggio  1996,  del  prefetto  di  Torino  del  13 giugno 1996 e della
regione Piemonte del 19 giugno 1996 con le quali viene  richiesta  la
proroga  di  un  anno  dello stato di emergenza nei comuni di Cirie',
Piossasco e Tortona;
  Considerato  che  la  mancata  realizzazione  degli  interventi  di
bonifica  dei  siti di cui trattasi e' riconducibile in gran parte al
ritardo  con  cui  sono  stati  trasferiti  i  rispettivi  fondi   ai
commissari  delegati  e  considerata  altresi'  la complessita' degli
interventi ancora da realizzare a causa dell'imponente  quantita'  di
rifiuti  da avviare allo smaltimento e delle successive operazioni di
bonifica;
  Valutato  che  le  suddette  operazioni,  pur   proseguendo   senza
interruzioni, non consentono il completamento della bonifica dei siti
nei  tempi  previsti  dalla  precitata ordinanza n. 2410 del 4 agosto
1995;
  Ritenuto   che  il  perdurare  della  situazione  di  pericolo  nei
precitati comuni costituisce il necessario presupposto per la proroga
delle gestioni commissariali straordinarie;
  Vista la nota del Ministro dell'ambiente n. 11112/ARS del 18 giugno
1996 con la quale si esprime parere favorevole sulla proroga;
  Visti la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  27  giugno
1996  ed  il  conseguente decreto del 27 giugno 1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996 con il quale lo stato di
emergenza nei comuni di Cirie', Piossasco e Tortona e' prorogato fino
al 30 giugno 1997;
  Ritenuto  necessario  di  dover  dare  immediata  attuazione   alle
deliberazioni  di cui sopra onde consentire ai commissari delegati il
completamento degli  interventi  nei  siti  ex  Interchim-Cirie',  ex
Fidom-Piossasco,  ex  Nuova  Roma-Tortona,  nonche'  di accogliere le
richieste degli stessi commissari  in  ordine  alla  possibilita'  di
avvalersi di strutture di supporto;
  Acquisito  il  parere  del  Ministero  dell'ambiente  con  nota  n.
12715/ARS del 5 luglio 1996;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le gestioni commissariali di cui alle ordinanze del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  2410  del  4 agosto 1995, n. 2427 del 3
aprile 1996 e n. 2429 del 15 aprile 1996, sono prorogate fino  al  30
giugno  1997,  termine  entro il quale dovranno essere completati gli
interventi.