IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996, con il quale il Ministro dell'interno e' stato delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2410 del 4 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 agosto 1995, n. 189, con la quale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sono stati autorizzati gli interventi di bonifica idonei a fronteggiare la situazione di emergenza nei comuni di Cirie', Piossasco e Tortona e sono stati nominati per l'individuazione e l'attuazione degli interventi necessari i sindaci dei rispettivi comuni; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2427 del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1996, con la quale, il sindaco del comune di Tortona, per incompatibilita' della propria attivita' professionale di avvocato con l'incarico di commissario delegato, e' stato sostituito dal vice sindaco dello stesso comune; Vista altresi' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2429 del 15 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1996, con la quale, nel ridefinire il piano finanziario, sono state disposte procedure piu' celeri, per quanto attiene al trasferimento dei fondi ai commissari delegati; Viste le note del commissario delegato del comune di Tortona del 20 maggio 1996, del prefetto di Torino del 13 giugno 1996 e della regione Piemonte del 19 giugno 1996 con le quali viene richiesta la proroga di un anno dello stato di emergenza nei comuni di Cirie', Piossasco e Tortona; Considerato che la mancata realizzazione degli interventi di bonifica dei siti di cui trattasi e' riconducibile in gran parte al ritardo con cui sono stati trasferiti i rispettivi fondi ai commissari delegati e considerata altresi' la complessita' degli interventi ancora da realizzare a causa dell'imponente quantita' di rifiuti da avviare allo smaltimento e delle successive operazioni di bonifica; Valutato che le suddette operazioni, pur proseguendo senza interruzioni, non consentono il completamento della bonifica dei siti nei tempi previsti dalla precitata ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995; Ritenuto che il perdurare della situazione di pericolo nei precitati comuni costituisce il necessario presupposto per la proroga delle gestioni commissariali straordinarie; Vista la nota del Ministro dell'ambiente n. 11112/ARS del 18 giugno 1996 con la quale si esprime parere favorevole sulla proroga; Visti la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1996 ed il conseguente decreto del 27 giugno 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996 con il quale lo stato di emergenza nei comuni di Cirie', Piossasco e Tortona e' prorogato fino al 30 giugno 1997; Ritenuto necessario di dover dare immediata attuazione alle deliberazioni di cui sopra onde consentire ai commissari delegati il completamento degli interventi nei siti ex Interchim-Cirie', ex Fidom-Piossasco, ex Nuova Roma-Tortona, nonche' di accogliere le richieste degli stessi commissari in ordine alla possibilita' di avvalersi di strutture di supporto; Acquisito il parere del Ministero dell'ambiente con nota n. 12715/ARS del 5 luglio 1996; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. Le gestioni commissariali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2410 del 4 agosto 1995, n. 2427 del 3 aprile 1996 e n. 2429 del 15 aprile 1996, sono prorogate fino al 30 giugno 1997, termine entro il quale dovranno essere completati gli interventi.