IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  concernente
disposizioni sul processo tributario;
  Visto  l'art.  25, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 546
del  1992  che  prevede  la  facolta',  nel  processo  dinanzi   alle
commissioni  tributarie  provinciali  e regionali e delle commissioni
tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e  di
Bolzano,  di  richiedere, alle parti diverse dall'ufficio tributario,
il rilascio di copie di atti e documenti contenuti nei  fascicoli  di
parte   e  di  ufficio  attraverso  la  corresponsione  delle  spese,
commisurate  al  costo  del  servizio,   mediante   applicazione   ed
annullamento di marche da bollo ordinarie;
  Visti  l'art.  38,  comma  1,  e  l'art.  69 del menzionato decreto
legislativo  n.  546  del  1992  che,  nel  processo   dinanzi   alle
commissioni  tributarie  di  cui sopra, prevedono, per il rilascio di
copia della sentenza, la corresponsione delle relative spese a  norma
del succitato art. 25, comma 2;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996 che ha
fissato al  1  aprile  1996  la  data  unica  di  insediamento  delle
commissioni  tributarie  provinciali  e regionali e delle commissioni
tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e  di
Bolzano  di  cui  all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545;
  Ritenuto che occorre determinare - in base al  costo  presunto  del
servizio   -   l'importo   delle   spese  che  il  contribuente  deve
corrispondere per tali prestazioni, mediante applicazione  di  marche
da bollo ordinarie sulla relativa domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Le  spese  per  il  rilascio,  da parte delle segreterie delle
commissioni tributarie provinciali e  regionali  e  delle  segreterie
delle  commissioni  tributarie  di  primo  e  di  secondo grado delle
province di Trento e  di  Bolzano,  di  copie  di  atti  e  documenti
contenuti  nei  fascicoli  di  parte e di ufficio di cui all'art. 25,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e di  copia
della  sentenza  di  cui  all'art.  38, comma 1, ed all'art. 69 dello
stesso decreto legislativo, sono fissate, per i  richiedenti  diversi
dall'ufficio  tributario, nei seguenti importi forfetari per ciascuna
copia richiesta:
   da 1 a 4 facciate - lire 1.000 complessive;
   da 5 a 10 facciate - lire 2.000 complessive;
   da 11 a 20 facciate - lire 4.000 complessive;
   da 21 a 50 facciate - lire 8.000 complessive;
   da 51 a 100 facciate - lire 16.000 complessive;
   oltre le 100 facciate - lire 16.000 complessive piu'  lire  10.000
complessive ogni ulteriori 100 facciate o frazione di 100.
  2.  Le  spese  per il rilascio delle copie di cui al comma 1 sono a
carico  del  richiedente   e   vengono   riscosse,   all'atto   della
presentazione  della  domanda,  mediante  l'applicazione di marche da
bollo ordinarie sulla stessa domanda da  annullarsi,  con  il  timbro
datario,  a cura della segreteria della commissione tributaria cui va
inoltrata la richiesta.
  3.  La  stessa segreteria provvede ad annotare sull'originale degli
atti  di  cui  al  comma  1  il  numero  delle  copie  rilasciate  ai
richiedenti.