IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente disposizioni sul processo tributario; Visto l'art. 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992 che prevede la facolta', nel processo dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, di richiedere, alle parti diverse dall'ufficio tributario, il rilascio di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio attraverso la corresponsione delle spese, commisurate al costo del servizio, mediante applicazione ed annullamento di marche da bollo ordinarie; Visti l'art. 38, comma 1, e l'art. 69 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992 che, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie di cui sopra, prevedono, per il rilascio di copia della sentenza, la corresponsione delle relative spese a norma del succitato art. 25, comma 2; Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996 che ha fissato al 1 aprile 1996 la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Ritenuto che occorre determinare - in base al costo presunto del servizio - l'importo delle spese che il contribuente deve corrispondere per tali prestazioni, mediante applicazione di marche da bollo ordinarie sulla relativa domanda; Decreta: Art. 1. 1. Le spese per il rilascio, da parte delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e di copia della sentenza di cui all'art. 38, comma 1, ed all'art. 69 dello stesso decreto legislativo, sono fissate, per i richiedenti diversi dall'ufficio tributario, nei seguenti importi forfetari per ciascuna copia richiesta: da 1 a 4 facciate - lire 1.000 complessive; da 5 a 10 facciate - lire 2.000 complessive; da 11 a 20 facciate - lire 4.000 complessive; da 21 a 50 facciate - lire 8.000 complessive; da 51 a 100 facciate - lire 16.000 complessive; oltre le 100 facciate - lire 16.000 complessive piu' lire 10.000 complessive ogni ulteriori 100 facciate o frazione di 100. 2. Le spese per il rilascio delle copie di cui al comma 1 sono a carico del richiedente e vengono riscosse, all'atto della presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sulla stessa domanda da annullarsi, con il timbro datario, a cura della segreteria della commissione tributaria cui va inoltrata la richiesta. 3. La stessa segreteria provvede ad annotare sull'originale degli atti di cui al comma 1 il numero delle copie rilasciate ai richiedenti.