Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996, la corresponsione  del
trattamento   di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Edil Florio, con sede in Foggia,
unita' di Foggia, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  sei  mesi,  la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trentuno unita', su un organico complessivo di trentuno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Florio - a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
2  agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 24 agosto 1995 al 21 febbraio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.   1   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3,  del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Pravisani,  con  sede  in  Udine,
unita'  di  Sequals  (Pordenone),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
ventisette unita', su un organico complessivo di cinquantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pravisani - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo dal 1 novembre 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del
trattamento   di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Coats  Cucirini,  con  sede in
Milano, unita' di Acquacalda (Lucca), per i quali e' stato  stipulato
un contratto di solidarieta' che stabilisce, per quattordici mesi, la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 32
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  quattrocentotrentacinque  unita', su un organico
complessivo di cinquecentonovantacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Coats Cucirini - a corrispondere
il  particolare  beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.   6,   del
decreto-legge  2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dall'11  luglio 1995 al 2 luglio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.   1   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3,  del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Richard Ginori 1735, con  sede  in
Acqui Terme (Alessandria), unita' di Laveno Mombello-Boesio (Varese),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero massimo di lavoratori pari a settantaquattro unita', su
un organico complessivo di settantaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Richard  Ginori   1735   -   a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari  posti
dal  comma  stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla  Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo  dal  12  settembre  1994  all'11  settembre  1995,  con   la
decurtazione delle ore recuperate dal personale nei periodi di lavoro
ad  orario  pieno,  per un totale di n. 2330,5 ore, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
C.K.C., con sede in Arezzo, unita' di Arezzo, per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a venti unita', su un organico complessivo
di ventidue unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 21187 del 26 luglio 1996.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  C.K.C.  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 aprile 1995 al 31 dicembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Lambertini Cimac, con sede in Castenaso (Bologna), unita' di Castello
d'Argile  (Bologna) e Cento (Ferrara), per i quali e' stato stipulato
un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  8,5  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  trentatre  unita', su un organico complessivo di
sesssanta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini Cimac - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 23 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Aerimpianti - Gruppo Ansaldo Finmeccanica, con sede in Milano, unita'
di  Milano,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  sette  mesi  e  nove  giorni, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  30
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a quattordici unita', su un organico  complessivo  di
centonove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Aerimpianti  -  Gruppo Ansaldo
Finmeccanica - a corrispondere i particolari  benefici  previsti  dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 maggio 1995 al 1 maggio  1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Calzaturificio  Pancaldi,  con sede in Molinella (Bologna), unita' di
Molinella (Bologna), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32,70 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
centotrentasei   unita',    su    un    organico    complessivo    di
centocinquantasei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Calzaturificio  Pancaldi  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Lifepharma,  con  sede  in  Milano,  unita'  di  Sesto  San  Giovanni
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da 40 ore  settimanali  a  31  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  un  numero massimo di lavoratori pari a centotrentotto
unita', su un organico complessivo di duecentouno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lifepharma  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanar,
con  sede  in  Milano  e  unita'  di Cernusco sul Naviglio (Milano) e
Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari  a  ventuno  unita',  su  un
organico complessivo di novantotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Lanar  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 23 giugno 1994 al 19 giugno 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Migliorati  Giocattoli,  con  sede  in  Pavone  del Mella (Brescia) e
unita' di Pavone del Mella (Brescia), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce, per dodici mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  24
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a quarantatre unita', su un organico  complessivo  di
sessantotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Migliorati  Giocattoli  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal 9 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knorr
Bremse Sist. Aut.li Comm.li dal 1 agosto 1994 Bendix  H.V.S.  Italia,
con  sede in Arcore (Milano) e unita' di Arcore (Milano), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
venti  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di lavoratori pari a duecentoquaranta unita', su un organico
complessivo di duecentosettantasette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knorr Bremse Sist. Aut.li  Comm.li
dal   1  agosto  1994  Bendix  H.V.S.  Italia  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  28 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Nordwall,  con  sede  in Piove di Sacco (Padova) e unita' di Piove di
Sacco (Padova) e Segrate (Milano), per i quali e' stato stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventidue mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  28
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a ventuno  unita',  su  un  organico  complessivo  di
ventotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nordwall  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova
Izzo (ex Mimosix S.r.l.), con sede in Milano e unita' di Milano,  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo  di  lavoratori  pari  a  ventiquattro
unita',  di cui due part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di quarantasette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di quanto disposto dall'art. 1 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.)
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4,
nei   limiti   di   cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Olympic, con sede in Bologna e unita' di  Villa  Verucchio  (Forli'),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27,60  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta  unita',
su un organico complessivo di sessanta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Olympic  -  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 febbraio 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Roxline,  con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  quindici  unita',  su  un  organico
complessivo di quindici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Roxline  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Retesette  Emilia  Nord, con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio
Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore  settimanali  a  31,60  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a nove unita', su
un organico complessivo di undici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Retesette  Emilia  Nord  -   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 14 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Eurocontrol, con sede in Genova e unita' di Genova, per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventitre  unita',  su  un  organico
complessivo di cinquantadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Eurocontrol - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  luglio 1995 al 30 giugno 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme
di Castrocaro, con sede in Castrocaro  Terme  (Forli')  e  unita'  di
Castrocaro  Terme  Terra  del  Sole  (Forli'),  per  i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di   solidarieta'   che   stabilisce,   per
ventiquattro  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  quindici  unita',  su  un  organico
complessivo di centouno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Terme  di  Castrocaro  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal 1 giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necsy
Network Control Systems, con sede in Padova  e  unita'  di  Padova  e
Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per dieciannove mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31,12  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a  centottantasei
unita', su un organico complessivo di quattrocentotredici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Necsy Network Control Systems - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  29 maggio 1995 al 28 maggio 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Bernardini Sedie, con sede in Manzano (Udine)  e  unita'  di  Manzano
(Udine),  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a nove unita', su un organico
complessivo di dieciassette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bernardini sedie - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  e  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata,  dalla  S.n.c.  Garavini  e  Cavallari
mensa  c/o  Enichem  Anic,  con  sede in Faenza (Ravenna) e unita' di
Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a quarantanove unita', su  un
organico complessivo di cinquantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  Garavini e Cavallari mensa c/o
Enichem Anic - a corrispondere i particolari  benefici  previsti  dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Metropolitana  Milanese  M.M., con sede in Milano e unita' di Milano,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  diciotto  mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoquarantatre unita',
su un organico complessivo di trecento unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Metropolitana Milanese M.M. - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.