Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, ai sensi del combinato
disposto,  di  cui  all'art.  3  della legge n. 223/91 ed all'art. 7,
comma 8, della legge n. 236/93, e come da  richiesta  della  curatela
fallimentare,    e'    confermata    l'erogazione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10  luglio
1996 al 13 dicembre 1996, gia' autorizzata con decreti n. 20159 del 7
marzo  1996  e  n.  29229 del 14 marzo 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Interklim Sistemi, sede in Pavia, unita' in:
    Chieti, per un massimo di 257 dipendenti;
    Bari, per un massimo di 111 dipendenti;
    Genova, per un massimo di 212 dipendenti;
    Mantova, per un massimo di 36 dipendenti;
    Pavia, per un massimo di 196 dipendenti;
    Potenza, per un massimo di 273 dipendenti.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma
8-bis, della legge n. 160/88.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  13  settembre  1996, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  dal  6  luglio  1996  al  5  gennaio  1997,  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isotecnica, sede  in  Due  Carrare
(Padova), unita' in Due Carrare (Padova), per un massimo di trentadue
dipendenti.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 6 gennaio 1997 al 5 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale   ai   lavoratori   interessati,    nonche',
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporenee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996,  e'  approvata la
proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal  9
novembre  1994  al  13 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Metalmetron,
con sede in Savona, unita' di Savona.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1996: favorevole.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Metalmetron, con sede in Savona, unita' di Savona, per il periodo dal
9 novembre 1994 al 13 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 14 luglio 1994 con decorrenza 9
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 e' approvata la proroga
del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 14  giugno
1994 all'8 novembre 1994, della ditta S.r.l. Metalmetron, con sede in
Savona, unita' di Savona.
   Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui sopra ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Metalmetron, con sede in Savona, unita' di Savona, per il periodo dal
14 giugno 1994 all'8 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza
14 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
del 7 agosto 1995, n. 18528/1.
   L'Istituto  nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazioneaziendale, intevenuta con il decreto ministeriale del
31  maggio  1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  31  maggio  1995 con effetto dall'11
aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta    S.p.a.    FIAR    -    Fabbrica   italiana   apparecchiature
radioelettriche,  con  sede in Milano, unita' di Baranzate di Bollate
(Milano), Milano, via G.B. Grassi e Milano, via  Montefeltro  per  il
periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1995 con decorrenza
11 ottobre 1995;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intevenuta con  il  decreto  ministeriale
dell'11  aprile  1996,  e' autorzzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  dell'11  aprile  1996  con effetto dal 22
maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.r.l.  Ansaldo  ricerche - Gruppo Ansaldo - IRI Finmeccanica,
con sede in Genova, unita' di Genova, per il periodo  dal  22  maggio
1996 al 21 novembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza
22 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996  e'  approvato  il
programma  per  crisi  aziendale, relativa al periodo dal 22 novembre
1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.r.l. Boghetti,  con  sede  in
Massa, unita' di Massa.
   Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Boghetti, con sede in Massa, unita'  di
Massa, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza
22 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
del 25 febbraio 1995, n. 16902/8.
   L'Istituto  nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 18 settembre 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  maggio  1994  al  1  maggio 1995, della ditta S.r.l.
S.I.L.C.A. impresa  costruzioni  con  sede  in  Campotto  di  Argenta
(Ferrara),  unita'  di  Bologna  (4 cantieri), Molinella (Bologna), 2
unita', Pontelagoscuro (Ferrara).
   Parere comitato tecnico del 5 ottobre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l.  S.I.L.C.A.  impresa  costruzioni,  con
sede   in  Campotto  di  Argenta  (Ferrara),  unita'  di  Bologna  (4
cantieri), Molinella (Bologna), 2 unita',  Pontelagoscuro  (Ferrara),
per il periodo dal 2 maggio al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza
2 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
del  1 dicembre 1995, n. 19415/1, esclusi lavoratori sospesi per fine
cantiere e/o fine fase lavoro cantiere;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  S.I.L.C.A.
impresa costruzioni con sede in Campotto di Argenta (Ferrara), unita'
di   Bologna   (4   cantieri),   Molinella   (Bologna),   2   unita',
Pontelagoscuro (Ferrara), per il periodo dal 2  novembre  1994  al  1
maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza
2 novembre 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
del 1 dicembre 1995, n. 19415/2, esclusi lavoratori sospesi per  fine
cantiere e/o fine fase lavoro cantiere.
   L'Istituto  nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto   ministeriale   18   settembre   1996,   a   seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di  ristrutturazione aziendale,
intervenuto con  il  decreto  ministeriale  del  27  marzo  1996,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  L'Unita'  (dal  27  luglio 1994 L'Arca editrice), con sede in
Roma, unita' di Roma e filiali periferiche nazionali, per il  periodo
dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996.
    Con  decreto  ministeriale  18  settembre  1996  e'  accertata la
condizione di ristrutturazione aziendale,  limitatamente  al  periodo
dal  1  dicembre  1995  al  30  novembre  1996,  della  ditta  S.p.a.
Editoriale bresciana, con sede in Brescia, unita' di Brescia.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Editoriale  bresciana, con sede in Brescia, unita' di Brescia, per il
periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
   Con  decreto   ministeriale   18   settembre   1996,   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della
legge  n.  416/81,  intervenuto  con  il  decreto ministeriale del 23
aprile  1996,  e'  prorogata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Nuova editrice trentina, con sede in  Milano,
unita'  di  Verona,  per  il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre
1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  dal  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  20  settembre  1996  e'  approvato  il
programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo  dal  4
aprile  1994 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Manuli autoadesivi
partecipazioni (gruppo Manuli),  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Cologno Monzese (Milano).
   Parere comitato tecnico del 4 giugno 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   Manuli   autoadesivi
partecipazioni  (gruppo  Manuli),  con  sede  in  Milano  e unita' di
Cologno Monzese (Milano), per il periodo  dal  4  aprile  1994  al  3
ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza
4 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  20  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Impresa  Dicorato  (gruppo
Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' di Bari, Foggia, Matera,
Potenza, Taranto, per un massimo di 260 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  20  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. SAM - Societa' agricola molisana,
con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unita' di  Monteverde
di  Boiano  (Campobasso),  per  un  massimo  di  650  dipendenti,  e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
28 giugno 1996, n. 21056/1-2.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 20 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404,  e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l.
Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede in  Catanzaro  e
unita' di Catanzaro Roccelletta di Borgia (Catanzaro), per il periodo
dal   2  giugno  1995  al  1  dicembre  1995  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto   ministeriale   24   settembre   1996,   a   seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale  dell'11  luglio
1996,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FIAT
Auto, con sede in Torino e unita' di: Direzione Produzione  Staff  di
Torino,    Mirafiori-carrozzeria,    (Torino),    Mirafiori-meccanica
(Torino),   Mirafiori-presse   e   stampaggi    plastici    (Torino),
Napoli-stabilimento (Napoli), Nardo': servizio autopista sperimentale
(Lecce),  Pomigliano-carrozzerie  e  presse (Napoli), Pomigliano-enti
centrali  e   meccanica   (Napoli),   Pomigliano-stampaggi   plastici
(Napoli),  Rivalta-carrozzeria  e  presse (Torino), Rivalta-stampaggi
plastici  (Torino),  Sulmona  (Chieti),  Termini  Imerese  (Palermo),
Termoli (Campobasso), U.P.A. Casalnuovo-Giugliano  (Napoli),  Verrone
(Vercelli),  Verrone  U.P.  Rivalta (Vercelli), per il periodo dal 28
dicembre 1995 al 27 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996 con decorrenza
28 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  24  settembre  1996  sono  accertati i
presupposti di cui all'art.  3,  comma  2,  della  legge  n.  223/91,
relativi  al  periodo  dal  20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996, della
ditta S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e
unita' di  Arzignano  (Vicenza)  e  filiali  nazionali  di  Sesto  S.
Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 13 giugno 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal  20  dicembre
1994,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.r.l. Marelli motori, con sede  in  Sesto  S.  Giovanni  (Milano)  e
unita'  di  Arzignano  (Vicenza)  e  filiali  nazionali  di  Sesto S.
Giovanni (Milano), per il periodo dal 20 dicembre 1995 al  19  giugno
1996.
   Art.  3,  comma 2, della legge n. 223/91, decreto tribunale del 20
dicembre 1994.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 settembre 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.c. a
r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana, con sede in Genova  e  unita'
di Genova.
   Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana,
con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. N.U.I.
Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e  unita'  di  Genova,
per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1994 con decorrenza
1 luglio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996,
e'  autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 marzo 1996, con effetto dal  26  giugno  1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Fonderie Sime, con sede in  Legnago  (Verona)  e  unita'  di  Legnago
(Verona), per il periodo dal 26 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza
26 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  24  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Tekmec  con  sede  in  Sulmona
(L'Aquila)  e  unita'  di  Sulmona  (L'Aquila),  per  un  massimo  di
ventiquattro   dipendenti,   e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 1996
al 4 dicembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  24  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Teknocenter, con sede in Roma e
unita' di Genova,  per  un  massimo  di  diciassette  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 5 ottobre 1995 al 4 ottobre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 5 aprile 1996 al 4 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  24  settembre  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Giluan,  con  sede  in  Lanciano
(Chieti)  e  unita'  di Lanciano (Chieti), per un massimo di ventitre
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  16 aprile 1996 al 15
ottobre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 16 ottobre 1996 al 15 aprile 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  24  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  P.G.S.,  con  sede in Milano e
unita' di  Piacenza,  per  un  massimo  di  sessanta  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  24  settembre  1996,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fidia,  sede  in  Abano  Terme
(Padova) e  unita'  di  Abano  Terme  (Padova),  per  un  massimo  di
seicentotrentanove  dipendenti,  e'  prorogata  la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 21 giugno
1996 al 20 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto   ministeriale   24   settembre   1996,   a   seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di  riorganizzazione aziendale,
intervenuto con il  decreto  ministeriale  del  26  luglio  1996,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l.  PPM Industria poligrafica, sede in Milano e unita' di Paderno
Dugnano (Milano), per il periodo dal 28 febbraio 1996  al  27  agosto
1996.