Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Ai  commissari  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
 La legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995,
concernente  "Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica",
all'art. 3, comma 138, prevede che,  con  decorrenza  dal  1  gennaio
1996,  "le  tasse  sulle  concessioni governative di cui alla tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  641,  come  sostituito  dal decreto del Ministro delle finanze 20
agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  106  alla
Gazzetta   Ufficiale   n.  196  del  21  agosto  1992,  e  successive
modificazioni, sono dovute limitatamente agli  atti  e  provvedimenti
previsti  nelle  voci  concernenti  i passaporti, il porto d'arma, le
case da gioco, la licenza per l'esercizio di  attivita'  relative  ai
metalli preziosi ..".
 Per  quel  che  concerne  le  autorizzazioni il cui rilascio rientra
nella competenza delle autorita' centrali  e  periferiche  di  questa
Amministrazione,  sono  pertanto  dovute,  nella  misura  a fianco di
ciascuna riportata, le tasse sulle concessioni governative  solo  per
gli  atti  e provvedimenti indicati nella tabella allegata al decreto
del Ministro delle finanze del 28  dicembre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 303 del 30 dicembre 1995
(con il quale e' stata  sostituita  la  tabella  allegata  al  citato
decreto  ministeriale 20 agosto 1992 e sue successive modificazioni),
emanato in conseguenza della previsione di cui all'art. 3, comma 138,
della richiamata legge n. 549/1995:
  Art. 1:
   lettera a), rilascio del passaporto  ordinario  per  l'estero,  L.
60.000;
   lettera b), rilascio di passaporto collettivo, per ogni componente
il gruppo (esclusi i capi gruppo ed i minori di anni 10), L. 4.000.
  Art.   4:  Licenza  di  porto  di  pistole,  rivoltelle  o  pistole
automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati L. 170.000.
  Art. 5: Licenza di porto di fucile anche per uso di  caccia  (tassa
annuale di rilascio e di rinnovo), L. 250.000.
  Art.  6:  Autorizzazione  all'esercizio  di case da gioco (tassa di
rilascio e per ogni anno di validita'), L. 800.000.000.
  Art. 7: Licenza per l'esercizio di  attivita'  relative  a  metalli
preziosi (tassa di rilascio e per il rinnovo):
    a)  fabbricanti  di  oggetti preziosi ed esercenti di industrie o
arti affini, L. 600.000;
    b)  commercianti  e  mediatori  di  oggetti   preziosi,   nonche'
fabbricanti,   commercianti  ed  esercenti  stranieri  che  intendono
esercitare nello Stato il  commercio  di  oggetti  preziosi  da  essi
importati, L. 400.000;
    c)  agenti,  rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei
fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla  lettera
b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi, L. 120.000;
    d)  cesellatori,  orafi  e  incastratori  di  pietre preziose, L.
120.000;
    e)  fabbricanti  e  commercianti  di  articoli  con  montature  o
guarnizioni in metalli preziosi, L. 300.000.
 Per  gli  atti  ed  i  provvedimenti  elencati nell'allegato A) alla
presente circolare, non sono piu' dovute le tasse  sulle  concessioni
governative, mentre rimangono invariati, ove dovuti, sia per il primo
rilascio  che  per  i  rinnovi  annuali,  gli adempimenti relativi al
pagamento dell'imposta di bollo di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  elevata nella misura
prevista dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565.
  Com'e' noto per numerose autorizzazioni  di  polizia  il  pagamento
della  tassa  sulle  concessioni  governative,  unitamente agli oneri
fiscali o di altra natura fissati per legge,  comportava  il  rinnovo
automatico, di anno in anno, del titolo autorizzatorio.
  Questa  procedura  di rinnovo automatico, invece, era esclusa - per
ovvi motivi  di  pubblica  sicurezza  -  per  quelle  concernenti  la
fabbricazione, il deposito, la detenzione, il trasporto, il commercio
ed   il   porto  di  armi,  nonche'  per  i  prodotti  esplodenti  ed
infiammabili.
  Per queste ultime licenze le procedure di  rilascio  e  di  rinnovo
sono  rimaste  invariate  e  pertanto  gli interessati, alla scadenza
annuale, continueranno a produrre all'autorita'  competente  apposita
istanza  di  rinnovo,  corredata  della documentazione di rito. Resta
tuttavia  ovviamente  inteso  che,  per  le  autorizzazioni  indicate
nell'allegato  A)  alla  presente  circolare,  non dovra' piu' essere
pretesa la ricevuta postale  attestante  l'avvenuto  pagamento  della
tassa  sulle concessioni governative, che invece dovra' continuare ad
essere richiesta solo per le domande di rilascio e di rinnovo per  le
licenze  di  porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi
lunghe da fuoco e bastoni animati, nonche' per le licenze di porto di
fucile, anche per uso di caccia.
  Per quel che concerne il rinnovo automatico delle autorizzazioni di
polizia - fatta eccezione per le autorizzazioni in materia  di  armi,
esplosivi  e prodotti infiammabili, le quali come si e' detto erano e
rimangono escluse da tale procedura - sono state  impartite  apposite
disposizioni  con  circolare  prot.  n.  10.13951/12982.D, in data 27
agosto   1954,   successivamente   ribadite    con    circolari    n.
10.16208/12982.D.(10) del 3 gennaio 1957, n. 10.17726/12982.D.(4) del
30  novembre  1960,  n.  10.10222/12982.D.(10)dell'11 marzo 1961 e n.
10.20607/12982.D.(10) del 26 ottobre 1963.
  La suddetta circolare n. 10.13951/12982.D.(10) del 27 agosto  1954,
per i motivi che di seguito si indicano deve ora ritenersi abrogata.
  Infatti,  la  prima  parte di questa direttiva (punti 1, II e III),
concernente una serie di indicazioni relative allo snellimento,  alla
semplificazione  delle  procedure  ed  alla  soppressione di tutte le
formalita'  superflue,  prima  richieste  per   il   rilascio   delle
autorizzazioni  di  polizia, deve ritenersi ora superata, in quanto i
principi in essa enunciati sono stati successivamente recepiti  dalle
norme  intervenute in materia di trasparenza, celerita' e snellimento
dell'azione amministrativa.
  In particolare si richiamano la legge 7 agosto 1990, n.  241  ed  i
relativi  regolamenti  di  attuazione della stessa legge (decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1994; decreto ministeriale 2
febbraio 1993, n. 284,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 185 del 9 agosto 1993; decreti del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 e 9 maggio 1994, n.  411,  che
hanno  modificato  le tabelle annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, pubblicati  rispettivamente  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 147 del 25 giugno 1994 e n. 149 del 28 giugno
1994; decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 150 del 29 giugno 1994), nonche' gli articoli
2, 3, 4, 10 e 15 della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  in  materia  di
documentazione amministrativa ed i relativi regolamenti di attuazione
(decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47  del  26
febbraio  1994;  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 marzo 1994, n. 281, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  - n. 108 dell'11 maggio 1994, ed il decreto del Ministro di
grazia e giustizia 22 maggio 1995, n. 431, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995).
  Con la previsione di cui al punto IV della gia' ricordata circolare
del  1954  veniva  invece  soppressa  la formalita' della vidimazione
annuale dei titoli di polizia ed introdotto il principio del "rinnovo
automatico" degli stessi, di  anno  in  anno,  mediante  il  semplice
adempimento  da  parte  dei  titolari  degli oneri fiscali e di altra
natura stabiliti dalla legge per i singoli casi.
  Anche tale procedura deve ritenersi venuta meno  per  tutte  quelle
autorizzazioni  di  polizia  (allegato  A),  per le quali non e' piu'
previsto il pagamento  della  tassa  sulle  concessioni  governative,
rimanendo  invece  ancora  vigente per quelle ipotesi per le quali il
suddetto tributo e' ancora dovuto.
  Deve allora  concludersi  che  -  ferme  restando  le  disposizioni
attualmente  vigenti  per  i  passaporti, le case da gioco ed i porti
d'arma  -  rimane  in  vigore   la   procedura   secondo   la   quale
l'autorizzazione si rinnova automaticamente, previo pagamento annuale
della tassa sulle concessioni governative, solo per le licenze di cui
all'art.  127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in
particolare:
 Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi:
    a)  fabbricanti  di  oggetti preziosi ed esercenti di industrie o
arti affini;
    b)  commercianti  e  mediatori  di  oggetti   preziosi,   nonche'
fabbricanti,   commercianti  ed  esercenti  stranieri  che  intendono
esercitare nello Stato il  commercio  di  oggetti  preziosi  da  essi
importati;
    c)  agenti,  rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei
fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla  lettera
b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi;
    d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose;
    e)  fabbricanti  e  commercianti  di  articoli  con  montature  o
guarnizioni in metalli preziosi.
  Per le autorizzazioni ricomprese  nell'allegato  A)  alla  presente
circolare  (escluse  come  gia'  si  e'  detto  quelle indicate nella
Sezione I, recante la rubrica: "Armi - Esplosivi - Gas  tossici")  si
rende  necessario  individuare  una  apposita  procedura  che,  lungi
dall'imporre incombenze ulteriori a carico del richiedente,  consenta
all'autorita'  di  avere  contezza della volonta' dell'interessato di
proseguire nello svolgimento di quella determinata attivita'.
  Va infatti osservato che - pur vigendo  la  disposizione  contenuta
negli articoli 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
13  del  relativo regolamento di esecuzione, i quali affermano che la
durata delle autorizzazioni di  polizia  e'  annuale  -  si  e'  reso
possibile  introdurre  il  piu'  volte  citato principio del "rinnovo
automatico", poiche' con il pagamento della tassa  sulle  concessioni
governative veniva palesato l'intendimento del titolare di richiedere
alla  competente  autorita',  anche  se  solo  in  modo implicito, la
conferma di validita' della medesima licenza per l'anno successivo.
  Essendo ora venuto meno  il  suddetto  adempimento  e  dovendo  pur
sempre  tenere  presente  il  contenuto  dei suddetti articoli 13 del
testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  e  13  del  relativo
regolamento,  si  rende  necessario  che  i titolari delle licenze di
polizia alla scadenza annuale producano una dichiarazione di volonta'
espressa, dalla quale  risulti  l'intendimento  di  voler  proseguire
nello   svolgimento   della   relativa  attivita'  anche  per  l'anno
successivo.
  Tale "dichiarazione di prosecuzione dell'attivita'", regolare  agli
effetti  della  legge  sul  bollo,  a cura del titolare della licenza
potra' essere inviata a mezzo raccomandata  all'autorita'  competente
ed  in  tal  caso  il  timbro postale fara' fede circa l'attestazione
della data di invio, ovvero potra' essere consegnata  a  mano  ed  in
questa  ipotesi  il  competente  ufficio  dovra' rilasciarne apposita
ricevuta, previa apposizione del timbro e della data di ricezione  su
di  una copia.   Ovviamente - analogamente a quanto gia' avveniva per
la ricevuta attestante il versamento della  tassa  sulle  concessioni
governative  -  al  titolo  autorizzatorio dovra' essere allegata una
copia di tale "dichiarazione di prosecuzione dell'attivita'", recante
il timbro dell'ufficio abilitato alla ricezione, ovvero dovra' essere
custodito anche la ricevuta di accettazione della  raccomandata,  ove
all'espletamento  della suddetta formalita' si sia provveduto a mezzo
posta.
  In  relazione  a tale dichiarazione, anche al fine di assicurare la
massima informazione all'utenza, si ritiene indispensabile che  nelle
licenze   di   nuovo   rilascio   venga   precisato   che  il  titolo
autorizzatorio ha durata annuale (fatti chiaramente salvi i  casi  in
cui  sia  prevista,  per legge, una diversa durata) ed alla scadenza,
permanendo  i  requisiti  prescritti  dalla  legge,   si   intendera'
automaticamente  rinnovata,  solo  qualora  da parte dell'interessato
venga  presentata  una  espressa   "dichiarazione   di   prosecuzione
dell'attivita'" per l'anno successivo.
  Va  precisato  che,  in  ossequio  ai  principi  di  snellimento  e
celerita' dell'azione amministrativa, introdotti dalla  citata  legge
n. 241/1990, rimane soppressa la formalita' della vidimazione annuale
del  titolo  autorizzatorio,  prevista  dall'art.  13 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza ed in ossequio  a  quanto  disposto
dall'art.   1,   comma   2,   della  stessa  legge  n.  241/1990,  la
"dichiarazione  della  prosecuzione  dell'attivita'"  da  parte   dei
titolari  delle  licenze  di  polizia viene introdotta unicamente per
fini istruttori.
  Pertanto,  i  competenti  uffici  all'atto  della  ricezione  della
dichiarazione  in  argomento  provvederanno  allo  svolgimento  degli
opportuni accertamenti,  atti  a  verificare  il  permanere  in  capo
all'interessato  dei  requisiti  soggettivi  prescritti  dalla legge,
procedendo,  in  caso  di  accertamento  negativo,  all'adozione  dei
provvedimenti inibitori del caso.
  Poiche'  -  come risulta dall'allegato A) alla presente circolare -
la  soppressione  del  pagamento  della   tassa   sulle   concessioni
governative interessa anche numerose autorizzazioni di polizia la cui
competenza  al  rilascio  e'  stata  trasferita  ai  comuni, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
1977,  n.  616,  i signori prefetti sono pregati di comunicare, nelle
forme ritenute piu' opportune, il contenuto della presente  circolare
anche ai suddetti enti locali.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.
                                               p. Il Ministro: MASONE