Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Ai commissari del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza La legge 28 dicembre 1995, n. 549, pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", all'art. 3, comma 138, prevede che, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, "le tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, sono dovute limitatamente agli atti e provvedimenti previsti nelle voci concernenti i passaporti, il porto d'arma, le case da gioco, la licenza per l'esercizio di attivita' relative ai metalli preziosi ..". Per quel che concerne le autorizzazioni il cui rilascio rientra nella competenza delle autorita' centrali e periferiche di questa Amministrazione, sono pertanto dovute, nella misura a fianco di ciascuna riportata, le tasse sulle concessioni governative solo per gli atti e provvedimenti indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995 (con il quale e' stata sostituita la tabella allegata al citato decreto ministeriale 20 agosto 1992 e sue successive modificazioni), emanato in conseguenza della previsione di cui all'art. 3, comma 138, della richiamata legge n. 549/1995: Art. 1: lettera a), rilascio del passaporto ordinario per l'estero, L. 60.000; lettera b), rilascio di passaporto collettivo, per ogni componente il gruppo (esclusi i capi gruppo ed i minori di anni 10), L. 4.000. Art. 4: Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati L. 170.000. Art. 5: Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (tassa annuale di rilascio e di rinnovo), L. 250.000. Art. 6: Autorizzazione all'esercizio di case da gioco (tassa di rilascio e per ogni anno di validita'), L. 800.000.000. Art. 7: Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (tassa di rilascio e per il rinnovo): a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini, L. 600.000; b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati, L. 400.000; c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi, L. 120.000; d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose, L. 120.000; e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, L. 300.000. Per gli atti ed i provvedimenti elencati nell'allegato A) alla presente circolare, non sono piu' dovute le tasse sulle concessioni governative, mentre rimangono invariati, ove dovuti, sia per il primo rilascio che per i rinnovi annuali, gli adempimenti relativi al pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, elevata nella misura prevista dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565. Com'e' noto per numerose autorizzazioni di polizia il pagamento della tassa sulle concessioni governative, unitamente agli oneri fiscali o di altra natura fissati per legge, comportava il rinnovo automatico, di anno in anno, del titolo autorizzatorio. Questa procedura di rinnovo automatico, invece, era esclusa - per ovvi motivi di pubblica sicurezza - per quelle concernenti la fabbricazione, il deposito, la detenzione, il trasporto, il commercio ed il porto di armi, nonche' per i prodotti esplodenti ed infiammabili. Per queste ultime licenze le procedure di rilascio e di rinnovo sono rimaste invariate e pertanto gli interessati, alla scadenza annuale, continueranno a produrre all'autorita' competente apposita istanza di rinnovo, corredata della documentazione di rito. Resta tuttavia ovviamente inteso che, per le autorizzazioni indicate nell'allegato A) alla presente circolare, non dovra' piu' essere pretesa la ricevuta postale attestante l'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative, che invece dovra' continuare ad essere richiesta solo per le domande di rilascio e di rinnovo per le licenze di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati, nonche' per le licenze di porto di fucile, anche per uso di caccia. Per quel che concerne il rinnovo automatico delle autorizzazioni di polizia - fatta eccezione per le autorizzazioni in materia di armi, esplosivi e prodotti infiammabili, le quali come si e' detto erano e rimangono escluse da tale procedura - sono state impartite apposite disposizioni con circolare prot. n. 10.13951/12982.D, in data 27 agosto 1954, successivamente ribadite con circolari n. 10.16208/12982.D.(10) del 3 gennaio 1957, n. 10.17726/12982.D.(4) del 30 novembre 1960, n. 10.10222/12982.D.(10)dell'11 marzo 1961 e n. 10.20607/12982.D.(10) del 26 ottobre 1963. La suddetta circolare n. 10.13951/12982.D.(10) del 27 agosto 1954, per i motivi che di seguito si indicano deve ora ritenersi abrogata. Infatti, la prima parte di questa direttiva (punti 1, II e III), concernente una serie di indicazioni relative allo snellimento, alla semplificazione delle procedure ed alla soppressione di tutte le formalita' superflue, prima richieste per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, deve ritenersi ora superata, in quanto i principi in essa enunciati sono stati successivamente recepiti dalle norme intervenute in materia di trasparenza, celerita' e snellimento dell'azione amministrativa. In particolare si richiamano la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i relativi regolamenti di attuazione della stessa legge (decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1994; decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1993; decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 e 9 maggio 1994, n. 411, che hanno modificato le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994 e n. 149 del 28 giugno 1994; decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 1994), nonche' gli articoli 2, 3, 4, 10 e 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di documentazione amministrativa ed i relativi regolamenti di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1994, ed il decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 maggio 1995, n. 431, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995). Con la previsione di cui al punto IV della gia' ricordata circolare del 1954 veniva invece soppressa la formalita' della vidimazione annuale dei titoli di polizia ed introdotto il principio del "rinnovo automatico" degli stessi, di anno in anno, mediante il semplice adempimento da parte dei titolari degli oneri fiscali e di altra natura stabiliti dalla legge per i singoli casi. Anche tale procedura deve ritenersi venuta meno per tutte quelle autorizzazioni di polizia (allegato A), per le quali non e' piu' previsto il pagamento della tassa sulle concessioni governative, rimanendo invece ancora vigente per quelle ipotesi per le quali il suddetto tributo e' ancora dovuto. Deve allora concludersi che - ferme restando le disposizioni attualmente vigenti per i passaporti, le case da gioco ed i porti d'arma - rimane in vigore la procedura secondo la quale l'autorizzazione si rinnova automaticamente, previo pagamento annuale della tassa sulle concessioni governative, solo per le licenze di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare: Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi: a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini; b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati; c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi; d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose; e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi. Per le autorizzazioni ricomprese nell'allegato A) alla presente circolare (escluse come gia' si e' detto quelle indicate nella Sezione I, recante la rubrica: "Armi - Esplosivi - Gas tossici") si rende necessario individuare una apposita procedura che, lungi dall'imporre incombenze ulteriori a carico del richiedente, consenta all'autorita' di avere contezza della volonta' dell'interessato di proseguire nello svolgimento di quella determinata attivita'. Va infatti osservato che - pur vigendo la disposizione contenuta negli articoli 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 13 del relativo regolamento di esecuzione, i quali affermano che la durata delle autorizzazioni di polizia e' annuale - si e' reso possibile introdurre il piu' volte citato principio del "rinnovo automatico", poiche' con il pagamento della tassa sulle concessioni governative veniva palesato l'intendimento del titolare di richiedere alla competente autorita', anche se solo in modo implicito, la conferma di validita' della medesima licenza per l'anno successivo. Essendo ora venuto meno il suddetto adempimento e dovendo pur sempre tenere presente il contenuto dei suddetti articoli 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 13 del relativo regolamento, si rende necessario che i titolari delle licenze di polizia alla scadenza annuale producano una dichiarazione di volonta' espressa, dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attivita' anche per l'anno successivo. Tale "dichiarazione di prosecuzione dell'attivita'", regolare agli effetti della legge sul bollo, a cura del titolare della licenza potra' essere inviata a mezzo raccomandata all'autorita' competente ed in tal caso il timbro postale fara' fede circa l'attestazione della data di invio, ovvero potra' essere consegnata a mano ed in questa ipotesi il competente ufficio dovra' rilasciarne apposita ricevuta, previa apposizione del timbro e della data di ricezione su di una copia. Ovviamente - analogamente a quanto gia' avveniva per la ricevuta attestante il versamento della tassa sulle concessioni governative - al titolo autorizzatorio dovra' essere allegata una copia di tale "dichiarazione di prosecuzione dell'attivita'", recante il timbro dell'ufficio abilitato alla ricezione, ovvero dovra' essere custodito anche la ricevuta di accettazione della raccomandata, ove all'espletamento della suddetta formalita' si sia provveduto a mezzo posta. In relazione a tale dichiarazione, anche al fine di assicurare la massima informazione all'utenza, si ritiene indispensabile che nelle licenze di nuovo rilascio venga precisato che il titolo autorizzatorio ha durata annuale (fatti chiaramente salvi i casi in cui sia prevista, per legge, una diversa durata) ed alla scadenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, si intendera' automaticamente rinnovata, solo qualora da parte dell'interessato venga presentata una espressa "dichiarazione di prosecuzione dell'attivita'" per l'anno successivo. Va precisato che, in ossequio ai principi di snellimento e celerita' dell'azione amministrativa, introdotti dalla citata legge n. 241/1990, rimane soppressa la formalita' della vidimazione annuale del titolo autorizzatorio, prevista dall'art. 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge n. 241/1990, la "dichiarazione della prosecuzione dell'attivita'" da parte dei titolari delle licenze di polizia viene introdotta unicamente per fini istruttori. Pertanto, i competenti uffici all'atto della ricezione della dichiarazione in argomento provvederanno allo svolgimento degli opportuni accertamenti, atti a verificare il permanere in capo all'interessato dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge, procedendo, in caso di accertamento negativo, all'adozione dei provvedimenti inibitori del caso. Poiche' - come risulta dall'allegato A) alla presente circolare - la soppressione del pagamento della tassa sulle concessioni governative interessa anche numerose autorizzazioni di polizia la cui competenza al rilascio e' stata trasferita ai comuni, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i signori prefetti sono pregati di comunicare, nelle forme ritenute piu' opportune, il contenuto della presente circolare anche ai suddetti enti locali. Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta. p. Il Ministro: MASONE