IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazioni di origine dei
vini;
  Visti i propri decreti con  i  quali  sono  state  riconosciute  le
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini prodotti nelle regioni e
province autonome del territorio nazionale e sono stati  approvati  i
relativi disciplinari di produzione;
  Visti  in  particolare  gli  articoli  2 dei citati disciplinari di
produzione che prevedono la possibilita' di  utilizzare  i  nomi  dei
vitigni,  contemplati  in  detti  disciplinari,  nella designazione e
nella presentazione dei rispettivi  vini  ad  indicazione  geografica
tipica;
  Visti  i  propri  decreti  con i quali sono stati modificati alcuni
disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica
prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni
integrative  e  modificative,  sul  piano  della  generalita',  della
disciplina concernente la produzione  e  la  commercializzazione  dei
vini ad indicazione geografica tipica;
  Viste  le  istanze  presentate  da  alcuni  interessati tendenti ad
escludere la possibilita' di utilizzare il riferimento  al  nome  del
vitigno  "Montepulciano",  da solo o congiuntamente al riferimento al
nome di altri vitigni, nella designazione e nella  presentazione  dei
vini  ad  indicazione  geografica  tipica,  sia nel caso in cui detto
vitigno costituisca in purezza la  base  ampelografica  dei  vini  in
questione, sia nel caso in cui entri a far parte di detta base;
  Visto  il proprio decreto 12 settembre 1995 con il quale sono state
riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nel
territorio della regione Puglia ed approvati i relativi  disciplinari
di produzione nei quali all'art. 2, in conformita' al parere espresso
dal  citato  Comitato, viene espressamente vietata la possibilita' di
utilizzare il riferimento al nome del vitigno  "Montepulciano"  nella
designazione e presentazione dei vini stessi;
  Visti  i  pareri espressi dal Comitato citato, nei quali si intende
estendere il divieto all'uso del  riferimento  al  nome  del  vitigno
"Montepulciano",  nei  termini  di  cui sopra specificati, anche agli
altri disciplinari di produzione dei vini ad  indicazione  geografica
tipica prodotti nelle restanti regioni e nelle province autonome;
  Considerato   che   alcuni  disciplinari  di  produzione  prevedono
all'art. 2  la  possibilita'  di  utilizzare,  nella  designazione  e
presentazione dei rispettivi vini, il riferimento al nome dei vitigni
raccomandati  e/o  autorizzati nell'ambito delle province nei quali i
vini ad indicazione geografica tipica sono prodotti;
  Tenuto  conto che tra i vitigni sopra considerati figura il vitigno
"Montepulciano", per cui in carenza  di  espresso  divieto,  potrebbe
utilizzarsi il riferimento a detto vitigno;
  Ritenuto  di  doversi provvedere in conformita' dei suddetti pareri
del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere
di  generalita',  da  intendersi   integrative   delle   disposizioni
contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica;
  Considerato  che  l'art.  4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la  procedura  per  il
riconoscimento  delle  denominazioni  di origine e l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione prevede che per i  riconoscimenti
e  le  approvazioni  dei  disciplinari  si  provveda  con decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  2  dei  disciplinari  di
produzione  dei  vini ad indicazione geografica tipica, approvati con
decreti  ministeriali,  che  prevedono  la   possibilita'   di   fare
riferimento al nome di un vitigno raccomandato e/o autorizzato per le
rispettive  province,  sono integrate dal divieto di fare riferimento
al nome  del  vitigno  "Montepulciano"  nella  designazione  e  nella
presentazione dei predetti vini.