IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti in particolare gli articoli 2 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilita' di utilizzare i nomi dei vitigni, contemplati in detti disciplinari, nella designazione e nella presentazione dei rispettivi vini ad indicazione geografica tipica; Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome; Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalita', della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica; Viste le istanze presentate da alcuni interessati tendenti ad escludere la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome del vitigno "Montepulciano", da solo o congiuntamente al riferimento al nome di altri vitigni, nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica, sia nel caso in cui detto vitigno costituisca in purezza la base ampelografica dei vini in questione, sia nel caso in cui entri a far parte di detta base; Visto il proprio decreto 12 settembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nel territorio della regione Puglia ed approvati i relativi disciplinari di produzione nei quali all'art. 2, in conformita' al parere espresso dal citato Comitato, viene espressamente vietata la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" nella designazione e presentazione dei vini stessi; Visti i pareri espressi dal Comitato citato, nei quali si intende estendere il divieto all'uso del riferimento al nome del vitigno "Montepulciano", nei termini di cui sopra specificati, anche agli altri disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle restanti regioni e nelle province autonome; Considerato che alcuni disciplinari di produzione prevedono all'art. 2 la possibilita' di utilizzare, nella designazione e presentazione dei rispettivi vini, il riferimento al nome dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nell'ambito delle province nei quali i vini ad indicazione geografica tipica sono prodotti; Tenuto conto che tra i vitigni sopra considerati figura il vitigno "Montepulciano", per cui in carenza di espresso divieto, potrebbe utilizzarsi il riferimento a detto vitigno; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' dei suddetti pareri del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalita', da intendersi integrative delle disposizioni contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, approvati con decreti ministeriali, che prevedono la possibilita' di fare riferimento al nome di un vitigno raccomandato e/o autorizzato per le rispettive province, sono integrate dal divieto di fare riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" nella designazione e nella presentazione dei predetti vini.