IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi  per
i  settori dell'economia di rilevanza nazionale ed in particolare gli
articoli 14 e seguenti  che  istituiscono  e  disciplinano  il  Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
  Vista  la  legge  1  marzo  1986,  n. 64, concernente la disciplina
organica  dell'intervento  straordinario  nel   Mezzogiorno   ed   in
particolare  l'art. 12, comma 10, che determina il tasso di interesse
relativo al periodo di ammortamento da applicare al  finanziamento  -
previsto  dall'art.  15  della legge 17 febbraio 1986, n. 46 - per le
iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo  per
l'innovazione   tecnologica  che  vengono  realizzate  nei  territori
meridionali;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente  interventi  per
l'innovazione  e  lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare
l'art. 37, lettera a), punto 2, che determina il tasso  di  interesse
relativo al periodo di ammortamento da applicare ai programmi ammessi
alle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per l'innovazione
tecnologica proposti dalle imprese piccole  e  medie  per  iniziative
localizzate  nei  territori  di  cui all'art. 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  ed  in
particolare l'art. 1 che dispone la cessazione  dal  15  aprile  1993
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno cosi' come disciplinato
dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, e della legge 1
marzo 1986, n. 64, e prevede l'avvio dell'intervento ordinario per le
aree depresse del territorio nazionale di cui all'art.  1,  comma  1,
del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994 con il quale sono state
individuate le aree in cui applicare il disposto di cui ai precedenti
punti;
  Vista la nota del 28 marzo 1995 della Commissione  delle  Comunita'
europee con la quale e' stato definito, con effetto dal 1 marzo 1995,
l'elenco  delle  zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 92, 3c del
trattato CE;
  Considerato che i disposti di cui  all'art.  12,  comma  10,  della
legge  1  marzo  1986,  n. 64, e del secondo comma dell'art. 15 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto dall'art. 37 della legge  5
ottobre  1991,  n.  317,  possono  essere  applicati  solo nelle zone
ammesse alle deroghe dell'art. 92, 3a, e dell'art. 92, 3c;
  Considerato che  e'  pertanto  indispensabile  modificare  l'elenco
delle  zone individuate con il decreto ministeriale 31 marzo 1994 per
adeguarlo alle nuove determinazioni assunte con la nota del 28  marzo
1995  in merito alle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92, 3c,
del trattato CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  tassi  di  interesse  determinati  dall'art. 12, comma 10, della
legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'art. 15, comma secondo, della legge
17 febbraio 1982, n.  46,  introdotto  dall'art.  37  della  legge  5
ottobre  1991,  n.  317,  si  applicano  alle iniziative ammesse alle
agevolazioni  del   Fondo   speciale   rotativo   per   l'innovazione
tecnologica  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che vengono realizzate nelle aree ammesse alla deroga  dell'art.  92,
3a,  e  92, 3c, del trattato CE, elencate nell'allegato 1 al presente
decreto.