IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ed in particolare gli articoli 14 e seguenti che istituiscono e disciplinano il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 12, comma 10, che determina il tasso di interesse relativo al periodo di ammortamento da applicare al finanziamento - previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1986, n. 46 - per le iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica che vengono realizzate nei territori meridionali; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare l'art. 37, lettera a), punto 2, che determina il tasso di interesse relativo al periodo di ammortamento da applicare ai programmi ammessi alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica proposti dalle imprese piccole e medie per iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 1 che dispone la cessazione dal 15 aprile 1993 dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno cosi' come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 1 marzo 1986, n. 64, e prevede l'avvio dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazione, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994 con il quale sono state individuate le aree in cui applicare il disposto di cui ai precedenti punti; Vista la nota del 28 marzo 1995 della Commissione delle Comunita' europee con la quale e' stato definito, con effetto dal 1 marzo 1995, l'elenco delle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 92, 3c del trattato CE; Considerato che i disposti di cui all'art. 12, comma 10, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e del secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto dall'art. 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere applicati solo nelle zone ammesse alle deroghe dell'art. 92, 3a, e dell'art. 92, 3c; Considerato che e' pertanto indispensabile modificare l'elenco delle zone individuate con il decreto ministeriale 31 marzo 1994 per adeguarlo alle nuove determinazioni assunte con la nota del 28 marzo 1995 in merito alle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92, 3c, del trattato CE; Decreta: Art. 1. I tassi di interesse determinati dall'art. 12, comma 10, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'art. 15, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto dall'art. 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano alle iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nelle aree ammesse alla deroga dell'art. 92, 3a, e 92, 3c, del trattato CE, elencate nell'allegato 1 al presente decreto.