IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  19  dicembre  1992,  n. 488, che ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,
recante  modifiche  alla  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno  e
norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il
trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3  della  legge  19
dicembre 1992, n. 488;
  Visto   l'art.  15  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che demanda al Ministro
del bilancio, ai fini dell'applicazione dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di
conversione  4  dicembre  1993,  n.   493,   l'individuazione   degli
interventi  le  cui  procedure di affidamento in appalto non siano in
corso al 30 settembre 1993 o i cui lavori non risultino consegnati  e
materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993;
  Vista la propria delibera del 28 giugno 1995, con la quale e' stato
revocato  il  finanziamento  di  lire  12.000  milioni  destinato  al
progetto di arredo ambiente, organizzazione  delle  funzioni,  tutela
del  paesaggio  a  supporto  dell'attivita'  turistica,  sport, tempo
libero, di cui alla convenzione n. 187/90, con la motivazione che  le
procedure  di  appalto  non erano in corso alla data del 30 settembre
1993;
  Vista la deliberazione n. 159/95 del 9 novembre 1995 della  sezione
del  controllo  della  Corte  dei conti che ha ricusato il visto e la
conseguente registrazione della predetta delibera CIPE del 28  giugno
1995  per errata motivazione in quanto le procedure di affidamento in
appalto erano in corso al 30 settembre 1993, anche  se  bloccate  per
effetto dell'intervento dell'autorita' giudiziaria;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  riammissione al finanziamento
della convenzione n. 187/90, anche sulla  base  del  parere  espresso
dall'Avvocatura  generale dello Stato con nota del 3 maggio 1996, che
evidenzia  come  gli   interventi   dell'autorita'   giudiziaria   di
sospensione  delle  procedure di appalto costituiscano causa di forza
maggiore, atta a giustificare il ritardo nell'inizio lavori;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  E'   confermato,   per   i   motivi  in  premessa  specificati,  il
finanziamento di L. 12.000.000.000 regolato  con  la  convenzione  n.
187/90:  "Progetto di arredo ambiente, organizzazione delle funzioni,
tutela del paesaggio  a  supporto  dell'attivita'  turistica,  sport,
tempo libero".
  La  durata  della convenzione e' prorogata di 36 mesi dalla data di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
 Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 293