IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 15 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che demanda al Ministro del bilancio, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, l'individuazione degli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso al 30 settembre 1993 o i cui lavori non risultino consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993; Vista la propria delibera del 28 giugno 1995, con la quale e' stato revocato il finanziamento di lire 12.000 milioni destinato al progetto di arredo ambiente, organizzazione delle funzioni, tutela del paesaggio a supporto dell'attivita' turistica, sport, tempo libero, di cui alla convenzione n. 187/90, con la motivazione che le procedure di appalto non erano in corso alla data del 30 settembre 1993; Vista la deliberazione n. 159/95 del 9 novembre 1995 della sezione del controllo della Corte dei conti che ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della predetta delibera CIPE del 28 giugno 1995 per errata motivazione in quanto le procedure di affidamento in appalto erano in corso al 30 settembre 1993, anche se bloccate per effetto dell'intervento dell'autorita' giudiziaria; Ritenuto di dover procedere alla riammissione al finanziamento della convenzione n. 187/90, anche sulla base del parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota del 3 maggio 1996, che evidenzia come gli interventi dell'autorita' giudiziaria di sospensione delle procedure di appalto costituiscano causa di forza maggiore, atta a giustificare il ritardo nell'inizio lavori; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: E' confermato, per i motivi in premessa specificati, il finanziamento di L. 12.000.000.000 regolato con la convenzione n. 187/90: "Progetto di arredo ambiente, organizzazione delle funzioni, tutela del paesaggio a supporto dell'attivita' turistica, sport, tempo libero". La durata della convenzione e' prorogata di 36 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 293