IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico; Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993 che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorita' e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, della legge n. 808/1985 che demanda al CIPI il compito di aggiornare, sulla base dell'istruttoria del comitato tecnico per lo sviluppo dell'industria aeronautica, gli indirizzi e gli obiettivi generali per la politica del settore; Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che ai commi 4, 5 e 6 dispone il rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico; Visto l'art. 2, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla soppressione del CIPI, devolve a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi di cui alla citata norma della legge n. 808/1985; Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nella parte in cui dispone che, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, questo Comitato aggiorna le condizioni di ammissibilita' dei programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge n. 808/1985, e determina le priorita' avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse; Considerato il piano di settore teso ad individuare le linee di sviluppo strategico del settore aeronautico e ad ottimizzare l'impegno delle risorse pubbliche disponibili; Viste le note del 18 marzo 1996, prot. n. 329092 15/0-3 e del 19 luglio 1996, prot. n. 329353-15/0-3, con le quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti dal Comitato, intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica; Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione previsionale e programmatica per gli anni 1995-97; con particolare riguardo agli indirizzi volti al sostegno e, quindi, allo sviluppo dei comparti che, per contenuto tecnologico e specialita' del prodotto, presentano concrete prospettive di incrementare il grado di penetrazione dei mercati; Considerata altresi' l'opportunita' di individuare criteri di selezione e di graduatoria, nonche' di determinare livelli di incentivazione ai finaziamenti dei programmi aeronautici con elementi maggiormente rappresentativi della validita' economica e finanziaria delle imprese e dello sviluppo del settore; Rilevato che la finalita' e le procedure stabilite per la legge n. 808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore senza possibilita' di sovrapposizioni procedurali con altri sistemi incentivanti; Ravvisata la necessita' di modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate recentemente dalla politica comunitaria e da quella nazionale, e alle esigenze attuali dell'apparato produttivo nazionale; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive: 1. Condizioni di ammissibilita'. 1.1. La legge opera, con riferimento alla partecipazione di imprese italiane a programmi aeronautici in collaborazione internazionale, per le seguenti attivita': a) elaborazione di programmi, esecuzione studi, progettazioni e sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per l'industrializzazione e avviamento alla produzione sino al raggiungimento delle condizioni produttive di regime; b) produzioni di serie; c) vendita dei prodotti ai clienti finali. 1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 808/1985 sono considerate imprese con attivita' principale nel settore aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici e' per oltre il 50% dovuto ad attivita' di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche' parti degli stessi. Limitatamente al triennio 1995-1998 sono considerate imprese con attivita' principali nel settore aeronautico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 808/1985 anche quelle il cui fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici e' inferiore al 50%. Tale deroga si applica esclusivamente alle aziende per le quali sono previste operazioni di concentrazione finalizzate ad omogeneizzare le presenze industriali nel segmento elettronico per l'aeronautica, purche' tali operazioni si pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a sviluppare specifiche aree di eccellenza. Per i rami di azienda - istituiti con apposita deliberazione legalmente valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilita' sezionali - la predetta percentuale del 50% sara' verificata, nell'ambito delle suddette contabilita' sezionali, sulla base di un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale. Nella fase di costituzione delle contabilita' sezionali, si fara' riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio delle aziende preesistenti. Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti. 1.3. Le attivita' di cui al precedente punto 1.1 devono riferirsi a progetti industriali relativi a costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale sulla base di specifici accordi industriali. Tali programmi sono ammissibili solo se: presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti; tendano al consolidamento ed allo sviluppo dell'occupazione nelle aree a tradizionale vocazione aeronautica; comportino una partecipazione al rischio industriale in misura tale da non risultare un mero rapporto di fornitura da parte delle aziende nazionali. 1.4. Ferma restando la sussistenza delle altre condizioni richieste nella presente delibera, per le imprese del settore equipaggiamenti sono ammissibili programmi riguardanti componenti che costituiscono parte di sistemi principali prodotti da aziende italiane nell'ambito di collaborazioni internazionali gia' ammesse ai benefici della legge n. 808/1985. 1.5. Le nuove attivita' di programma devono essere avviate entro tre mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 808/1985. 1.6. I programmi avviati anteriormente alla data della presentazione delle domande sono ammissibili, per la parte dei costi sostenuti successivamente, purche' le attivita' ancora da realizzare sulla fase di programma oggetto della domanda stessa, come specificate nel successivo punto 3.1, non siano inferiori al 70% dei costi totali della suddetta fase. 1.7. La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi internazionali potenzialmente concorrenti dovra' essere valutata con particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialita' di penetrazione dei mercati ed alle possibilita' di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali. 2. Criteri di selezione e graduatoria. Sono considerati prioritari, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 808/1985, quei programmi nei quali ricorrano almeno tre dei sottoindicati requisiti: a) non prevedano corresponsione di quote d'ingresso da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero; b) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto riguardanti prodotti di alta specializzazione e/o innovativi e di conseguenza caratterizzanti da un elevato rischio tecnologico; c) prevedano l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse fasi, fino alla certificazione finale dei prodotti; d) comportino un rilevante grado di rischio industriale in rapporto ai maggiori tempi di ritorno dell'investimento ed a piu' elevati "coefficienti di pareggio" (intesi come rapporti fra punto di pareggio finanziario e serie totali da produrre); e) richiedano adeguata capacita' gestionale a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi; f) prevedano un utilizzo diretto in prodotti tipicamente aeronautici per almeno il 50% delle serie da produrre o per un periodo di tempo pari alla meta' della durata totale del programma produttivo; g) favoriscano l'occupazione qualificata e lo sviluppo tecnologico, in particolare nelle strutture industriali aeronautiche presenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Una particolare preminenza nell'assegnazione dei fondi e' attribuita ai programmi che: presentino caratteristiche di elevato contenuto tecnologico, diretti al consolidamento ed allo sviluppo dell'occupazione e rispondenti alla localizzazione sul territorio dell'industria aeronautica nazionale; abbiano particolare rilevanza relativamente alla ricerca, nell'indotto, nell'universita' o in altri enti pubblici di settore. 3. Criteri per le modalita' dell'istruttoria. 3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le domande dovranno essere presentate separatamente con riferimento alle attivita' precedentemente descritte al punto 1.1, lettere a), b) e c). Le domande presentate per le attivita' di cui al punto 1.1, lettera a), della presente delibera potranno essere presentate anche separatamente per ciascuna delle seguenti fasi: esecuzione di studi e progettazione, sviluppo, prototipi e prove; industrializzazione ed avviamento alla produzione. 3.2. Sono esclusi dagli interventi di cui all'art. 3, lettera a), della legge, i costi relativi ad immobili, impianti generali, mobili ed arredi. Limitatamente al triennio 1996-1998 sono ammessi i costi relativi a impianti generali e ad opere di ristrutturazione o rilocalizzazione infrastrutturale, che risultino sostenuti in attuazione delle iniziative finalizzate ad omogeneizzare le presenze industriali negli specifici segmenti produttivi, purche' tali iniziative si pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a sviluppare specifiche aree di eccellenza. 3.3. Sono, altresi', escluse dagli interventi di cui all'art. 3, lettera a), della legge, le quote di programma delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di programma dell'impresa italiana sia subcommessa all'estero per oltre il 25%, il programma stesso non sara' agevolato. 3.4. Il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formula il proprio parere sul programma presentato, con particolare riferimento ai criteri indicati al precedente paragrafo 2 della presente delibera. Il medesimo Comitato esprime, altresi', la valutazione circa il livello "elevato", "medio" ovvero "basso" da attribuire ai singoli programmi, con riferimento alle finalita' indicate dalla legge ed agli indirizzi ed obiettivi stabiliti da questo Comitato, ai sensi anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985. Ai fini dell'attribuzione del livello, il programma - impostato secondo parametri ottimali di validita' economico/commerciale - dovra' rispondere: per il livello "elevato": ad almeno cinque dei criteri di cui al punto 2) della presente delibera unitamente al perseguimento del saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore; per il livello "medio": ad almeno quattro dei criteri di cui al punto 2). A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n. 808/1985, differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente: per i benefici di cui all'art. 3, lettera a), della legge n. 808/1985, finanziamenti pari rispettivamente al 100%, al 90% e al 75% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree depresse e al 100%, all'80% ed al 60% per quelle localizzate nelle restanti aree del territorio nazionale; per i benefici di cui all'art. 3, lettera b), della legge n. 808/1985, contributi rispettivamente pari al 70%, al 60% ed al 50% del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le iniziative localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (ob. 1); per le iniziative localizzate nelle restanti aree la misura e' rispettivamente del 60%, del 50% e del 40%. 3.5. Per i programmi ammessi ai benefici della legge da questo Comitato, i cui costi sono stati giudicati congrui dal Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985, il Ministero dell'industria - acquisita la documentazione qualificativa ritenuta necessaria - puo' autorizzare l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce "imprevisti" per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo. Il Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985, in considerazione dell'impegno frazionato di fondi a sostegno della stessa fase del medesimo programma, puo' autorizzare - in tutto o in parte - che il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti medesimi abbia luogo a decorrere dall'anno successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma. Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, soprattutto nel particolare momento recessivo del settore, saranno autorizzati, limitatamente al periodo 1993-1998, direttamente dagli uffici ministeriali, acquisita la necessaria documentazione giustificativa nonche' un'analitica relazione tecnica redatta da un esperto tecnico esterno di notoria qualificazione, trasferimenti compensativi - che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del programma - fra voci di costo sia nel corso di un anno del programma che nell'arco dell'intero programma. Attesa la ricordata situazione di crisi del settore, gia' in atto dal 1991, le procedure di cui sopra - previa la valutazione definitiva del Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985 - potranno essere estese alle domande riferite a programmi gia' in corso dall'anno 1991. 4. Regime delle restituzioni nelle fattispecie della chiusura di programmi. Nel quadro degli indirizzi ed obiettivi generali per il settore aeronautico di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della citata norma, stabilisce che: a) nel caso di programmi che si caratterizzino come famiglie di prodotto o come derivati dello stesso prodotto la cui versione "basica" sia gia' in fase di ammortamento e venga sostituita da quella successiva, i piani di rimborso del nuovo prodotto della famiglia o derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni con il successivo prodotto, restando inteso che alla quota di rimborso esclusivamente imputabile al prodotto basico - purche' tale quota non ecceda i due quinti dell'originario importo da rimborsare, con un margine di variazione positivo o negativo di un decimo - per l'eventuale parte non ancora rimborsata, si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 5, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1988; b) nel caso di impegno frazionato nel tempo di fondi a sostegno di una singola richiesta di benefici riferita al medesimo programma, il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti abbia luogo a decorrere dall'anno successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma. 5. Composizione del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica. A seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, disposta dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e del conseguente affidamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sugli interventi pubblici nelle aree depresse del territorio nazionale, il rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 e' sostituito da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Roma, 8 agosto 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 295