IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento   del   Ministero  della  sanita'  ed  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 febbraio  1994,  n.  196,  relativo  al
regolamento per il riordinamento del Ministero della sanita';
  Visto  l'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che,
nell'istituire, presso il Ministero della  sanita',  il  Dipartimento
per  la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, prevede che
il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti  tecnici
e  scientifici,  stabiliti  con  regolamento  da  emanare  a cura del
Ministro della sanita' in conformita' a quelli  richiesti  a  livello
internazionale  tra  i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza
con le aziende produttrici;
  Ritenuto di fare riferimento, per la  definizione  degli  anzidetti
requisiti  tecnici  e  scientifici,  a  quanto stabilito dall'Agenzia
europea di valutazione dei medicinali nel bando relativo  alle  prime
assunzioni  dei  quadri  da  effettuarsi presso la medesima (Gazzetta
Ufficiale delle Comunita'  europee  n.  171/A  del  24  giugno  1994)
nonche'   di  individuare,  per  cio'  che  riguarda  i  rapporti  di
trasparenza con le aziende produttrici, specifici criteri  anche  con
riferimento a quelli a suo tempo adottati dalla Commissione unica del
farmaco;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 19;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 25 luglio 1996;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota n. 100/55.7/5944 del 27 agosto 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al  Dipartimento  per  la  valutazione  dei medicinali e per la
farmacovigilanza, istituito presso  il  Ministero  della  sanita'  ai
sensi  dell'art.  28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e'
preposto un dirigente generale in  possesso  dei  seguenti  requisiti
tecnici e scientifici:
    a)  diploma  di laurea in biologia, o in farmacia, o in chimica o
in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia;
    b)  qualificazione  scientifica,  comprovata   da   pubblicazioni
scientifiche  su  riviste  internazionali,  preferibilmente in lingua
inglese o in altra  lingua  straniera  comunitaria,  nei  settori  di
anestesiologia,  batteriologia, biochimica, biofisica, biotecnologia,
ematologia,  enzimologia,  epidemiologia,   farmacologia,   genetica,
igiene,   microbiologia,  oncologia,  parassitologia,  radiobiologia,
radioprotezione, tossicologia, virologia  e  ogni  altra  specialita'
biomedica;
    c)  esperienza  di  lavoro, pubblico o privato, per un periodo di
almeno dodici anni,  dei  quali  non  meno  di  cinque  in  posizione
dirigenziale  in  uno  dei  settori  di  cui  alla  lettera b), fermo
restando quanto previsto dal successivo art. 2.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  D.Lgs.  30   giugno   1993,   n.   266,   concerne
          "Riordinamento   del   Ministero  della  sanita',  a  norma
          dell'art. 1, comma 1, lettera h), della  legge  23  ottobre
          1992, n. 421".
             -  Il  D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, reca "Regolamento
          concernente il riordinamento del Ministero della sanita' in
          attuazione dell'art.  2, comma 2, del  decreto  legislativo
          30 giugno 1993, n. 266".
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  28 della legge 6
          febbraio 1996, n. 52  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alla
          Comunita' europea - Legge comunitaria 994) e' il  seguente:
          "2.  E'  istituito  presso  il Ministero della sanita', nei
          limiti  degli  stanziamenti   iscritti   nello   stato   di
          previsione   della  spesa  dello  stesso  Ministero  e  dei
          contingenti  previsti  dagli  organici,  un   servizio   di
          farmacovigilanza,    denominato    Dipartimento    per   la
          valutazione dei medicinali e la  farmacovigilanza,  analogo
          ai  servizi  di  rilevazione  e  sorveglianza  istituiti in
          ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza  e
          il   corretto   uso   dei   farmaci.  Il  responsabile  del
          Dipartimento  deve  rispondere  a   requisiti   tecnici   e
          scientifici,  stabiliti  con  regolamento da emanare a cura
          del  Ministro  della  sanita'  in  conformita'   a   quelli
          richiesti  a  livello  internazionale  tra  i  quali  siano
          ricompresi  rapporti  di   trasparenza   con   le   aziende
          produttrici.   Il   Dipartimento  si  avvale  dell'Istituto
          superiore di sanita', della Commissione unica del  farmaco,
          del  Consiglio  superiore  di sanita', delle regioni, delle
          unita' sanitarie locali,  delle  aziende  ospedaliere,  dei
          medici   di   medicina   generale,  delle  farmacie,  delle
          associazioni dei consumatori, delle aziende  produttrici  e
          degli  informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento
          provvede oltreche' all'espletamento di ogni altra  funzione
          in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici gia'
          di  competenza  del  Dipartimento  della  prevenzione e dei
          farmaci di  cui  all'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla
          elaborazione di studi  e  ricerche  sull'utilizzazione  dei
          farmaci,    sulla    epidemiologia   e   eziologia,   sulla
          farmacovigilanza attiva e sulla  interpretazione  dei  dati
          ottenuti  nonche'  alla  predisposizione dei registri della
          popolazione per la farmacoepidemiologia da  destinare  alle
          regioni.  Con  il  regolamento  che definisce l'ordinamento
          delle   competenze  del  Dipartimento  sono  modificate  in
          conformita'   le   competenze   del   Dipartimento    della
          prevenzione e dei farmaci definite all'art. 4, comma 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n.
          196".
             -   L'art.  19  del  D.Lgs.  3  febbraio,  1993,  n.  29
          (Razionalizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421),
          come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n.  546/1993, e' il
          seguente:
             "Art.  19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente  anche  in  relazione  ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2
          e 3.
             2. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto
          del   Ministro   competente,   sentito  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, a dirigenti  generali  in  servizio
          presso  l'amministrazione  interessata.    Con  la medesima
          procedura  sono  conferiti  gli   incarichi   di   funzione
          ispettiva  e  di  consulenza,  studio  e ricerca di livello
          dirigenziale generale.
             3. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di  livello  dirigenziale  sono  conferiti  con decreto del
          Ministro, su proposta del dirigente generale competente,  a
          dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata.
          Con  la  medesima procedura sono conferiti gli incarichi di
          funzione ispettiva e di consulenza,  studio  e  ricerca  di
          livello dirigenziale.
             4.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di  giustizia
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti   e'  demandata  ai  rispettivi  ordinamenti  di
          settore e definitiva con regolamento, ai sensi dell'art. 6.
             5. Per il personale di  cui  all'art.  2,  comma  4,  il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore".
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n.  400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
          e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo del comma 2 dell'art. 28 della legge 6
          febbraio 1996, n. 52, vedi in note alle premesse.