IL DIRETTORE
                 DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
               E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRESCIA
  Visto  l'art.  2544  del codice civile, comma primo, seconda parte,
che prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione  ed  i
loro  consorzi,  che  non  hanno  depositato in tribunale nei termini
prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, siano sciolte  di
diritto perdendo la personalita' giuridica;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale
della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione la competenza ad emettere i provvedimenti
di  scioglimento,  senza  nomina  del  commissario liquidatore, delle
cooperative di cui all'art. 2544, comma primo;
  Accertato che ricorrono  le  condizioni  indicate  nelle  precitate
disposizioni  in  quanto la cooperativa non ha depositato nei termini
prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del  codice  civile  i
bilanci  di  esercizio  relativi  agli  ultimi due anni ed inoltre ha
assenza di patrimonio da liquidare;
                              Decreta:
  La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544
del codice civile, comma primo, seconda parte, cosi'  come  integrato
dall'art.  18  della  legge  31  gennaio  1992,  n.  59, per non aver
depositato il bilancio annuale per due anni  consecutivi,  in  virtu'
dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla
nomina  del  commissario  liquidatore  per  l'assenza   di   rapporti
patrimoniali da definire:
   societa'  cooperativa  Botticino  a  r.l.  - BUSC 2561/195048, via
Indipendenza, 31 - Brescia - Sez. 4/1.
    Brescia, 9 ottobre 1996
                                       Il direttore reggente: PATANE'