IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991 recante norme per la profilassi di malattie di animali; Ritenuto necessario integrare le norme vigenti in materia di lotta contro talune malattie dei pesci segnatamente nei confronti della setticemia emorragica virale e della necrosi ematopoietica infettiva; Ordina: Art. 1. 1. Nei casi di conferma o anche di solo sospetto clinico di setticemia emorragica virale (VHS) o di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci, il servizio veterinario competente dispone nell'azienda in questione l'applicazione delle seguenti misure: a) divieto di trasferimento al di fuori dell'azienda interessata di pesci vivi, loro uova, gameti, mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze, fatto salvo quanto previsto all'art. 4; b) prelievo di idonei campioni per la conferma anatomo-patologica e virologica da parte dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente; c) censimento, da tenersi costantemente aggiornato, di tutte le specie e categorie di pesci presenti nell'azienda, registrando per ciascuna di esse il quantitativo di pesci gia' morti, di quelli infetti o sospetti di essere infetti o contaminati; d) distruzione dei pesci morti o morenti; e) disinfezione appropriata ad ogni ingresso e ad ogni uscita dall'azienda; f) indagine epizootologica. 2. Le misure di cui al comma 1, si applicano anche alle aziende situate a valle dello stesso bacino imbrifero qualora siano collegate per l'approvvigionamento di acqua all'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia.