IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n. 555;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991 recante norme per la
profilassi di malattie di animali;
  Ritenuto necessario integrare le norme vigenti in materia di  lotta
contro  talune  malattie  dei  pesci segnatamente nei confronti della
setticemia emorragica virale e della necrosi ematopoietica infettiva;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Nei casi di  conferma  o  anche  di  solo  sospetto  clinico  di
setticemia   emorragica  virale  (VHS)  o  di  necrosi  ematopoietica
infettiva (IHN) nei pesci, il servizio veterinario competente dispone
nell'azienda in questione l'applicazione delle seguenti misure:
    a) divieto di trasferimento al di fuori dell'azienda  interessata
di  pesci vivi, loro uova, gameti, mangimi, utensili, oggetti o altre
sostanze, fatto salvo quanto previsto all'art. 4;
    b) prelievo di idonei campioni per la conferma anatomo-patologica
e virologica  da  parte  dell'istituto  zooprofilattico  sperimentale
competente;
    c)  censimento,  da tenersi costantemente aggiornato, di tutte le
specie e categorie di pesci presenti  nell'azienda,  registrando  per
ciascuna  di  esse  il  quantitativo  di  pesci gia' morti, di quelli
infetti o sospetti di essere infetti o contaminati;
    d) distruzione dei pesci morti o morenti;
    e) disinfezione appropriata ad ogni ingresso  e  ad  ogni  uscita
dall'azienda;
    f) indagine epizootologica.
  2.  Le  misure  di  cui al comma 1, si applicano anche alle aziende
situate a valle dello stesso bacino imbrifero qualora siano collegate
per l'approvvigionamento di acqua all'azienda nella quale si sospetta
la presenza della malattia.