IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale ed in particolare l'art. 2, comma 1, che affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, concernente norme per gli interventi programmati in agricoltura ed in particolare l'art. 1, comma 1, che autorizza per il 1996 la spesa di lire 517 miliardi per il completamento degli interventi pubblici nel settore agricolo; Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 386/1996 che destina la predetta somma di lire 517 miliardi per la realizzazione di programmi di rilevanza nazionale, programmi interregionali e copertura di rate di mutuo contratte ai sensi dell'art. 18 della legge n. 984/1977; Visti i commi 3 e 4 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 386/1996 che prevedono che la succitata somma di lire 517 miliardi venga assegnata dal CIPE, su proposta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con i comitato delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge n. 491/1993, e che la stessa proposta sia corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario, con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge n. 549/1995; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'art. 3, il quale ai commi 1 e 8, dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1996 cessino i finanziamenti in favore alle regioni a statuto ordinario previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 752/1986 e che le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 dello stesso art. 3 della legge n. 549/1995 includano la somma del lire 1.130 miliardi vincolati per gli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustria e foreste; Vista la legge 28 dicembre 1996, n. 550: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)" ed in particolare la tabella B nella quale e' prevista la somma di lire 517 miliardi da destinare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi programmati nel settore agricolo; Visto l'art. 2, comma 10, della succitata legge n. 491/1993 che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20% del complessivo stanziamento; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38: "Norme urgenti in materia di finanza locale" che all'art. 20, comma 1, lettera b), ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 (ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3) e dell'art. 6 della legge n. 752/1986; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la nota n. 50727 del 2 agosto 1996 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di assegnazione del succitato stanziamento di lire 517 miliardi per l'anno 1996; Vista la nota n. 34201/1034 del 6 agosto 1996 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha trasmesso la tabella relativa alla quantificazione delle iscrizioni nei bilanci regionali per complessive lire 1.747,828 miliardi cosi' come previsto dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 386/1996; ha comunicato una rettifica alla originaria proposta di riparto trasmessa con la citata nota n. 50727 del 2 agosto 1996; ha trasmesso copia del verbale del comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge n. 491/1993 del 25 luglio 1996 dal quale risulta che il medesimo comitato ha conferito pieno mandato al Ministro per la formulazione del riparto dei fondi decreto-legge n. 386/1996 e per il suo successivo invio al CIPE; Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Delibera: 1. E' assegnata la somma di lire 517 miliardi destinata dal comma 2 dell'art.1 del decreto-legge n. 386/1996 per i seguenti interventi: a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali cosi' come specificato nell'allegato A; b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali ancora da definire; c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, cosi' come specificato con tabella nell'allegato B. 2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali avra' cura di sottoporre all'approvazione del CIPE i programmi interregionali di cui alla lettera b) del punto 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 386/1996 cosi' come previsto dall'art. 1, comma 3, dello stesso decreto. Roma, 8 agosto 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 286