IL SUB-COMMISSARIO
            per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996
   (Art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449
    del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)
 
 Vista l'ordinanza  della  Presidenza  dei  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento  della  protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con
la quale il Presidente  della  giunta  regionale  e'  stato  nominato
commissario  delegato  per  gli  interventi  conseguenti  gli  eventi
alluvionali del 19 giugno 1996;
 Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza  che  prevede
che  il  commissario  predisponga  un  piano di interventi, di cui il
Dipartimento della protezione civile prende atto  e  che  tale  piano
puo'  essere  rimodulato  in  conseguenza  di ulteriori accertamenti,
ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento protezione
civile;
 Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con il quale
l'assessore  alla  presidenza,  Paolo  Fontanelli  e'  nominato  sub-
commissario  della gia' citata ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al
medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti
di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;
 Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996
e' stato approvato il piano in questione e che,  in  data  17  luglio
1996,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  ha  comunicato la
relattiva presa d'atto;
 Considerato altresi' che con ordinanza commissariale n.  17  del  26
luglio   1996   e'   stata  approvata  una  integrazione  e  parziale
rimodulazione del piano, anche  in  adeguamento  a  quanto  richiesto
nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della
protezione civile;
 Considerato   che   il   Dipartimento  della  protezione  civile  ha
comunicato la propria presa d'atto in data 1 agosto 1996;
 Considerato che con ordinanza commissariale n. 61  del  9  settembre
1996  e'  stata approvata una seconda rimodulazione del rimodulazione
del piano di interventi;
 Rilevato che l'attuazione degli  interventi  previsti  nel  piano  e
nella  sua  integrazione  e parziale rimodulazione sono attuati dagli
enti ivi specificati, in conformita' al  disciplinare  approvato  con
ordinanza  commissariale  n.  14  del 19 luglio 1996, successivamente
integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;
 Visto in particolare il punto  2.8  del  suddetto  disciplinare  che
prevede   che  il  commissario  delegato  prenda  atto  dei  progetti
approvati dagli enti attuatori;
 Considerato che tale presa d'atto ha la finalita' di verificare:
  l'inserimento delle  eventuali  direttive  tecniche  formulate  dal
commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;
  il   rispetto   della  quota  massima  prevista  per  le  spese  di
progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilita' di  cui
al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;
 Rilevato che nel Piano e' stato incluso il seguente intervento:
  comune  di  Aulla  -  Strada  comunale  in  localita' Chiamici, per
l'importo di L. 100.000.000;
 Visto  il progetto presentato dal comune di Aulla - ente attuatore -
approvato dalla giunta municipale con atto n.  538  del  9  settembre
1996;
 Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione; Ordina:
 1.  Di  prendere  atto  del  progetto  "Strada comunale in localita'
Chiamici" predisposto dal comune di Aulla - ente attuatore - ai sensi
e per gli effetti di cui all'ordinanza Dipartimento protezione civile
n.  2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che  presenta
il seguente quadro economico:
 A) Importo dei lavori a base d'asta              L.  68.100.000
 B) Somme a disposizione:
  b.1) per IVA 19%                                "   12.939.000
  b.2) per spese tecniche                         "   13.010.110
  b.3) per spese geologiche                       "    5.950.000
                                                 _______________
             Importo totale di progetto . . .     L.  99.999.110
 2.  Il comune dovra', in sede di ridefinizione del quadro economico,
riportare le spese tecniche nel limite del 10% previsto dal punto 2.3
dell'ordinanza n. 14/1996.
 3. La prosecuzione del procedimento di attuazione  del  progetto  e'
subordinata  alla  acquisizione  dei  pareri  favorevoli  degli  enti
previsti dal vigente ordinamento.
 4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza e'  effettuata  ai
fini delle verifiche specificate nelle premesse.
  Firenze, 13 settembre 1996 Il sub-commissario: Fontanelli