IL SUB-COMMISSARIO
            per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996
   (Art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449
del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)
 Vista l'ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento  della  protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con
la quale il presidente  della  giunta  regionale  e'  stato  nominato
commissario  delegato  per  gli  interventi  conseguenti  gli  eventi
alluvionali del 19 giugno 1996;
 Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996  che  nomina
l'assessore  alla  presidenza,  Paolo Fontanelli, sub-commissario per
gli adempimenti attribuiti al commissario  dalla  predetta  ordinanza
2449/1996,  attribuendo  al  medesimo tutti i poteri amministrativi e
tecnici concernenti  gli  atti  di  urgenza,  da  esercitare  tramite
proprie ordinanze;
 Visto   in   particolare  l'art.  3  della  predetta  ordinanza  del
Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno  1996  che
prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui
il  Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano
puo' essere rimodulato  in  conseguenza  di  ulteriori  accertamenti,
ferma  restando  la  necessaria  presa  d'atto del Dipartimento della
protezione civile;
 Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996
e' stato approvato il piano in questione e che,  in  data  17  luglio
1996,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  ha  comunicato la
relativa presa d'atto;
 Considerato altresi' che con ordinanza commissariale n.  17  del  26
luglio   1996   e'   stata  approvata  una  integrazione  e  parziale
rimodulazione del piano, anche  in  adeguamento  a  quanto  richiesto
nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della
protezione civile;
 Considerato   che   il   Dipartimento  della  protezione  civile  ha
comunicato la propria presa d'atto in data 1 agosto 1996;
 Considerato che con ordinanza commissariale n. 61  del  9  settembre
1996  e'  stata  approvata  una  seconda  rimodulazione  del piano di
interventi e che  con  nota  n.  56714  del  13  settembre  1996,  il
Dipartimento  della protezione civile ha comunicato la relativa presa
d'atto;
 Rilevato che l'attuazione degli  interventi  previsti  nel  piano  e
nella  sua  integrazione  e parziale rimodulazione sono attuati dagli
enti ivi specificati, in conformita' al  disciplinare  approvato  con
ordinanza  commissariale  n.  14  del 19 luglio 1996, successivamente
integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;
 Visto in particolare il punto  2.8  del  suddetto  disciplinare  che
prevede   che  il  commissario  delegato  prenda  atto  dei  progetti
approvati dagli enti attuatori;
 Considerato che tale presa d'atto ha la finalita' di  verificare:
  l'inserimento delle  eventuali  direttive  tecniche  formulate  dal
commissario ai sensi del punto 2.2. dell'ordinanza n. 14/1996;
  il   rispetto   della  quota  massima  prevista  per  le  spese  di
progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilita' di  cui
al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;
 Rilevato che nel Piano e' stato incluso il seguente intervento:
  Regione  Toscana  (Genio  civile  di Lucca) - Ricalibratura sezioni
deflusso e rinforzi arginali del T. Baccatoio, per  l'importo  di  L.
450.000.000;
 Visto  il progetto presentato dalla regione Toscana (Genio civile di
Lucca) - ente attuatore - approvato dal dirigente ing. Luigi Macchi;
 Ritenuto di dover prendere atto del progetto in  questione; Ordina:
 1. Di prendere atto del progetto "Ricalibratura sezioni  deflusso  e
rinforzi arginali del T. Baccatoio" predisposto dalla regione Toscana
(Genio civile di Lucca) - ente attuatore - ai sensi e per gli effetti
di  cui  all'ordinanza  del  Dipartimento  della protezione civile n.
2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che  presenta  il
seguente quadro economico:
 A) Importo dei lavori a base d'asta             L. 332.000.000
 B) Somme a disposizione:
  b.1) per IVA 19%                               "   63.080.000
  b.2) per spese tecniche                        "   54.930.000
                                               _________________
              Importo totale di progetto . . .   L. 450.010.000
 2.  L'ente attuatore, in sede di ridefinizione del quadro economico,
ha da riportare le spese tecniche nel limite  del  10%  previsto  dal
punto 2.3 dell'ordinanza n. 14/1996.
 3.  La  prosecuzione  del procedimento di attuazione del progetto e'
subordinata  alla  acquisizione  dei  pareri  favorevoli  degli  enti
previsti dal vigente ordinamento.
 4.  La  presa d'atto di cui alla presente ordinanza e' effettuata ai
fini delle verifiche specificate nelle premesse.
  Firenze, 17 settembre 1996 Il sub-commissario: Fontanelli