IL DIRETTORE GENERALE
             DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE
  Visto  il  decreto ministeriale 26 luglio 1971 di istituzione della
riserva naturale integrale di Sasso Fratino e  i  successivi  decreti
ministeriali  25 settembre 1980 e 15 aprile 1983 di ampliamento della
stessa;
  Visto il decreto ministeriale  2  marzo  1977  che  costituisce  la
riserva naturale integrale di Sasso Fratino in riserva biogenetica;
  Visto  il decreto ministeriale 13 luglio 1977 con il quale i boschi
da seme di Campigna  e  di  Badia  Prataglia  sono,  tra  gli  altri,
dichiarati riserve biogenetiche;
  Visto  l'art.  31  della  legge  n.  394 del 6 dicembre 1991 "Legge
quadro sulle aree protette" che affida al Corpo forestale dello Stato
attraverso le strutture dell'ex  Azienda  di  Stato  per  le  foreste
demaniali  la  gestione delle riserve naturali biogenetiche ricadenti
nei parchi nazionali;
  Vista  la  legge  n.  491  del  4  dicembre  1993  concernente   il
riordinamento   delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 197 del 15
marzo   1994   concernente   il   regolamento   recante   norme   per
l'organizzazione  degli  uffici del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
  Visto l'art. 6 della legge n. 352 del 23  agosto  1993  concernente
norme  quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei e conservati;
  Vista la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2 aprile 1996
concernente la disciplina della raccolta e della  commercializzazione
dei  funghi  epigei  spontanei nel territorio regionale. Applicazione
della legge n. 352 del 23 agosto 1993;
  Considerato che, essendo la gestione ex-ASFD, ai sensi della  sopra
richiamata  legge  n.  394/1991,  organismo di gestione del complesso
delle riserve naturali biogenetiche delle foreste casentinesi;
  Attesa la necessita' di vietare o  regolamentare  la  raccolta  dei
funghi all'interno delle riserve biogenetiche casentinesi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  vietata la raccolta dei funghi entro il perimetro della riserva
naturale integrale di Sasso Fratino (Ha 764), nonche'  nell'area  del
Monte  Penna  (Ha  209)  nella  riserva naturale biogenetica di Badia
Prataglia, individuate nell'allegato cartografico.