IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e  grado  e  segnatamente  gli  articoli  405,  470,  473  e 479, che
prevedono l'istituzione  di  corsi  di  riconversione  finalizzati  a
rendere  possibile  una  maggiore mobilita' professionale all'interno
del comparto scuola;
  Visto il decreto ministeriale n. 231 del 23 luglio 1994, registrato
alla Corte dei conti il 18 ottobre 1994, registro  n.  1,  foglio  n.
208;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  ottobre 1995, con il quale si
stabiliscono le modalita' di costituzione delle  commissioni  per  la
verifica  finale  dei corsi di riconversione professionale registrato
alla Corte dei conti il 14 novembre 1995, registro n.  1,  foglio  n.
307;
  Vista la direttiva n. 43 del Ministro della pubblica istruzione del
1  febbraio  1996,  registrata  dalla  Corte dei conti il 10 febbraio
1996, registro n. 1, foglio n. 48, con la quale e' stato recepito  il
contratto decentrato nazionale sulla formazione;
  Visto  il decreto ministeriale n. 176 del 27 maggio 1995 registrato
alla Corte dei conti il 13 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 220;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  334  del  25  ottobre   1995,
registrato  alla  Corte dei conti il 14 novembre 1995, registro n. 1,
foglio n. 306;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  87  del  26  febbraio   1996,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il 21 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 82;
  Considerata la necessita' di procedere a modifiche ed  integrazioni
della  normativa contenuta nei citati decreti ministeriali n. 231 del
1994 e 25 ottobre 1995;
  Considerata l'opportunita' di redigere  un  nuovo  testo  unificato
contenente  le  precedenti  disposizioni  e  le predette modifiche ed
integrazioni;
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto scuola del 4 agosto 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Corsi di riconversione professionale finalita' e soggetti
   1. Le attivita'  di  riconversione  del  personale  docente  delle
scuole  statali  di  ogni  ordine  e grado sono finalizzate a rendere
possibile una maggiore mobilita' professionale del predetto personale
all'interno del comparto scuola.
  2. Le  attivita'  di  riconversione  professionale,  programmate  e
organizzate  dalle  autorita'  scolastiche  indicate  nei  successivi
articoli, sono destinate:
    a) ai docenti che, appartenendo a ruoli o a classi di concorso in
situazioni di esubero in ambito provinciale, siano  utilizzati  anche
d'ufficio,  a  norma dell'art. 479 del decreto legislativo n. 297 del
16 aprile 1994, in scuole e istituti dello stesso o di altro ordine e
grado per classe di concorso  diversa  da  quella  di  titolarita'  e
successivamente, in relazione alle possibilita' eventualmente offerte
dalle modalita' organizzative dei corsi, scelte dall'amministrazione,
e  al  numero degli aspiranti sovrannumerari e utilizzati, ai docenti
di ruolo che, pur appartenendo a ruoli o  a  classi  di  concorso  in
situazione  di  esubero in ambito provinciale non siano utilizzati in
altri insegnamenti;
    b) ai docenti appartenenti a classi di concorso che, per  effetto
della  ridefinizione  della loro tipologia ai sensi dell'art. 405 del
decreto legislativo n. 297/1994, siano state oggetto di modifiche e/o
di revisione dei relativi insegnamenti.