IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,  n.
462, inseriti dall'art. 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516;
  Visto  l'art.  5  del  decreto  del Ministro delle finanze 1 agosto
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986;
  Visto il parere espresso dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato con nota n. 5238 del 18 settembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del  decreto  del
Ministro  delle  finanze  1  agosto  1986,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986,  relativamente  all'utilizzazione
dell'alcole  metilico,  le  seguenti categorie di aziende, sempreche'
impieghino  tale  prodotto  nei  soli  processi  di  saldatura  e  lo
acquistino in quantitativi non superiori ai 60 litri annui:
    a) laboratori di lavorazione metalli preziosi e bigiotteria;
    b) laboratori ottici.
    Roma, 12 ottobre 1996
                                                   Il Ministro: VISCO