IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, inseriti dall'art. 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516; Visto l'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986; Visto il parere espresso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 5238 del 18 settembre 1996; Decreta: Art. 1. 1. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, relativamente all'utilizzazione dell'alcole metilico, le seguenti categorie di aziende, sempreche' impieghino tale prodotto nei soli processi di saldatura e lo acquistino in quantitativi non superiori ai 60 litri annui: a) laboratori di lavorazione metalli preziosi e bigiotteria; b) laboratori ottici. Roma, 12 ottobre 1996 Il Ministro: VISCO