IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli  interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Friuli-Venezia
Giulia   degli   eventi   calamitosi   di   seguito   indicati,   per
l'applicazione  nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo
di solidarieta' nazionale:
   grandinate del 19 giugno 1996 nella provincia di Gorizia;
   grandinate dal 19 giugno 1996 all'8 luglio 1996 nella provincia di
Udine;
   piogge alluvionali dal 21 giugno  1996  all'8  luglio  1996  nella
provincia di Udine;
   venti impetuosi del 29 giugno 1996 nella provincia di Udine;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali, strutture interaziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei   danni   alle   produzioni,   strutture   aziendali,   strutture
interaziendali  nei  sottoelencati territori agricoli, in cui possono
trovare  applicazione  le  specificate  provvidenze  della  legge  14
febbraio 1992, n. 185:
  Gorizia:  grandinate  del  19  maggio  1996  -  provvidenze  di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b),  c),  d),  f),  nel  territorio  dei
comuni  di  Farra  d'Isonzo,  Gorizia, Grado, Mossa, San Floriano del
Collio, San Lorenzo Isontino.
 Udine:
   grandinate del 19 giugno 1996, del 22 giugno 1996,  dell'8  luglio
1996  -  provvidenze  di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d),
nel territorio dei comuni di Cavazzo Carnico, Fiumicello, Muzzana del
Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Ronchis,  San  Giorgio  di
Nogaro, Teor, Tolmezzo, Verzegnis;
   piogge  alluvionali  dal  21  giugno 1996 al 22 giugno 1996, dal 7
luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3,  comma
2,  lettere  b),  c),  d),  nel  territorio dei comuni di Arta Terme,
Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio  Udinese,  Paularo,
Pontebba, Tolmezzo, Zuglio;
   piogge  alluvionali  dal  21  giugno 1996 al 22 giugno 1996, dal 7
luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3,  comma
2,  lettera e), nel territorio dei comuni di Arta Terme, Chiusaforte,
Dogna, Malborghetto  Valbruna,  Moggio  Udinese,  Paularo,  Pontebba,
Resiutta, Tolmezzo, Verzegnis, Zuglio;
   piogge  alluvionali  dal  21  giugno 1996 al 22 giugno 1996, dal 7
luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3,  comma
3,  lettera  a),  nel  territorio  dei  comuni  di Arta Terme, Dogna,
Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Paularo,  Pontebba,  Resiutta,
Tolmezzo, Venzone, Verzegnis;
   venti  impetuosi  del 29 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art.
3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di San Leonardo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 settembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO