IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta e detta norme per la produzione di materiale base e certificato; Visto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, in particolare l'art. 8, prevede il riconoscimento ufficiale degli organismi idonei all'effettuazione degli esami volti ad accertare l'assenza di virus e che il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, ripropone all'art. 6 il riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite; Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varieta' di vite, istituito con decreto interministeriale n. 187802 del 18 febbraio 1986, nella riunione del 26 aprile 1993 ha deciso l'adozione dei requisiti in ordine al riconoscimento dell'idoneita' all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione della vite; Vista la domanda n. 7136 del 26 luglio 1995 presentata dall'Universita' degli studi di Pisa - dipartimento di coltivazione e difesa delle piante legnose intesa ad ottenere il riconoscimento suddetto; Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varieta' di vite espresso nella riunione del 6 novembre 1995 riguardo alla rispondenza ai nuovi requisiti delle strutture e del personale di detto ente regionale; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta l'idoneita' dell'Universita' degli studi di Pisa - dipartimento di coltivazione e difesa delle specie legnose, all'effettuazione degli esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, art. 8, e delle verifiche fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 1996 Il Ministro: PINTO