IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE
   ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
riunitosi nella seduta del 30 ottobre 1996;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  novembre  1994,
n.   681,  recante  norme  sul  sistema  delle  spese  derivanti  dal
funzionamento   del    Comitato    centrale    per    l'Albo    degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  Considerato  che  occorre  stabilire  la  misura delle quote dovute
dagli autotrasportatori in  rapporto  al  numero,  al  tipo  ed  alla
portata  dei  veicoli,  al  fine di sopperire alle spese da sostenere
durante l'anno 1997 per il  funzionamento  dei  Comitati  centrale  e
provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta
degli albi provinciali;
  Considerate  le  necessita'  occorrenti per garantire un corretto e
produttivo funzionamento delle  strutture  dei  Comitati  centrale  e
provinciali,  nonche'  per l'integrale adempimento da parte di questi
di tutte le competenze e funzioni  loro  attribuite  dalla  legge  n.
298/1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994;
  Tenuto  conto  delle  proposte  formulate e discusse nella predetta
seduta del Comitato centrale del 30  ottobre  1996  e  riportate  nel
relativo verbale;
  Rilevato  che  il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose
per conto terzi, attualmente in circolazione  nel  Paese  risulta  di
circa 400.000;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Le  imprese  iscritte  all'Albo  alla  data  del  31 dicembre 1996,
debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale
n. 34171009, intestato al  Comitato  centrale  per  l'Albo  nazionale
delle  persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi,  la  quota  relativa  all'anno  1997,  nella
misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
  Al  fine di agevolare il versamento della quota sara' recapitato, a
cura del Comitato  centrale,  presso  la  sede  di  ciascuna  impresa
iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato.
  In  caso  di  mancato  recapito del bollettino entro la data del 15
dicembre  1996,  l'impresa  e'  comunque  tenuta  ad  effettuare   il
versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1996, sulla base di
quanto  indicato  all'art.  2,  utilizzando  un normale bollettino di
versamento sul quale dovra' essere indicato il conto corrente postale
n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per  conto  di  terzi  ed  a  retro  il  proprio numero di iscrizione
all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 1997.
  Qualora  non venga effettuato il versamento entro il termine di cui
al primo comma, l'iscrizione all'Albo verra' sospesa con la procedura
prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.