LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, lettera f), dello stesso; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la propria delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995, con la quale sono state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche del contratto MIBO30; Visto in particolare il terzo capoverso della citata delibera, che prevede che lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio e' fissato in un punto dell'indice MIBO30; Ritenuto opportuno modificare il suindicato capoverso prevedendo la differenziazione di detto scostamento sulla base del valore del premio del contratto MIBO30; Delibera: Il terzo capoverso della delibera citata in premessa e' sostituito dal seguente: "Il contratto MIBO30 e' quotato in punti indice e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio e' fissato come segue: Valore del premio Scostamento minimo - - 1 - 100 1 102 - 500 2 uguale o maggiore di 505 5". La presente delibera entra in vigore il 21 ottobre 1996. Essa sara' inviata in copia al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 17 ottobre 1996 Il presidente: ZURZOLO