IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in
particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;
Ritenuta la necessita' di emanare un regolamento che disciplini la
materia oggetto della direttiva del Ministro della pubblica
istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;
Ritenuta l'opportunita' di rimettere ad un successivo, distinto
regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della
citata direttiva;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 1996;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' generali
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito
della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in
relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti, iniziative
complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la
creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le
modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo
educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le
finalita' formative istituzionali.
2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete
esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si
inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione
alle relative attivita' puo' essere tenuta presente dal consiglio di
classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani
occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e
opportunita' per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono
attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e
dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunita' esistenti sul
territorio, della concreta capacita' organizzativa espressa dalle
associazioni studentesche, nonche', per la scuola dell'obbligo, dalle
associazioni dei genitori.
4. A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base
della disponibilita' dei docenti, un determinato numero di ore, oltre
l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di
attualita' che rivestono particolare interesse.
5. E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici
e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle
esperienze maturate, le specifiche finalita' e tipologie delle
iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell' art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati i
regolamenti governativi.
- L'art. 3, comma 5-bis, del D.-L. 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, recante: "Disposizioni urgenti per il
risanamento della finanza pubblica", cosi' dispone: "5-bis.
Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla
direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile
1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e'
finalizzato all'attuazione del predetto regolamento".
- L'art. 326, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297, che ha approvato il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, cosi' dispone:
"17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli
di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri
di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attivita'
informativa e di consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli
enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e
le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di
corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da
realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione
del personale docente, che abbia dichiarato la propria
disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono
esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a
collaborare alle iniziative".
- L'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
cosi' dispone: "4. I rappresentanti degli studenti nei
consigli di classe possono esprimere un comitato
studentesco di istituto".
- L'art. 43 del CCNL del comparto scuola cosi' dispone:
"Art. 43 (Attivita' aggiuntive). - 1. Le attivita'
aggiuntive consistono in attivita' aggiuntive di
insegnamento e attivita' aggiuntive funzionali
all'insegnamento.
2. Le attivita' aggiuntive di insegnamento, a qualunque
finanziarie disponibili, con le modalita' previste
dall'art. 39, e possono consistere anche nello svolgimento
di interventi didattici ed educativi integrativi o in
ulteriori attivita' aggiuntive di insegnamento volte
all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta
formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
3. Le attivita aggiuntive funzionali all'insegnamento
possono consistere in:
a) svolgimento di compiti relativi: al coordinamento
della progettazione, dell'attuazione, della verifica e
valutazione del progetto di istituto; al supporto
organizzativo al capo di istituto; a particolari forme di
coordinamento del collegio dei decenti e di eventuali
articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di
ricerca e commissioni di lavoro, nonche' particolari forme
di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o
intersezione; al coordinamento o referenza o partecipazione
a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni
scolastiche e non; all'assistenza tutoriale; alla
progettazione di interventi formativi; alla produzione di
materiali utili per la didattica finalizzati ad una
utilizzazione collegiale; gni altra attivita' regolarmente
deliberata nell'ambito delle risorse esistenti;
b) attivita' di aggiornamento e formazione in servizio da
svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri
obblighi di servizio;
c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o
locali, mirati al miglioramento della produttivita'
dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei
processi di innovazione ad un maggior raccordo tra scuola e
mondo del lavoro, ovvero ulteriori attivita' funzionali
all'attivita' scolastica, debitamente deliberate
nell'ambito delle risorse assegnate;
d) partecipazione ad attivita' realizzate sulla base di
convezioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico
degi stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o
utilizzazioni di strutture e di personale per progetti
aperti al territorio, coerenti con le finalita' di
istituto;
e) attivita' di progettazione e di direzione di corsi di
formazione, riconversione e aggiornamento del personale.
4. Il compenso delle attivita' aggiuntive di insegnamento
e' fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun
ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario
determinato in base alle allegate tabelle.
5. Il compenso delle attivita' aggiuntive agli obblighi
funzionali viene erogato in maniera forfettizzata per le
funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto
ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per
altre attivita' di cui al comma 3, lettera a), secondo
quanto previsto all'art. 72 del presente CCNL.
6. Il compenso per le attivita' di cui al comma 3,
lettera d), e' fissato nella stessa convenzione che
disciplina le attivita' medesime".
- L'art. 54 del CCNL del comparto scuola cosi' dispone:
"Art. 54 (Attivita' aggiuntive). - 1. Costituiscono
attivita' aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di
lavoro svolte da tale personale non necessariamente oltre
l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno
professionale, comprese tra quelle previste dal profilo
professionale di appartenenza secondo l'art. 51 del
presente contratto.
Tali attivita' consistono in:
>a) eleborazione ed attuazione di progetti volti a
migliorare il livello di funzionalita' organizzativa,
amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell'unita'
scolastica;
b) attivita' finalizzate al piu' efficace inserimento
degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola
lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
c) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per
garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici
ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attivita' intese, secondo il tipo e il livello di
responsabilita' connesse al profilo, ad assicurare il
coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla
gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici,
dei laboratori e dei servizi;
e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in
attesa della sostituzione del titolare prevista dalle
disposizioni vigenti.
2. All'individuazione delle attivita' incentivabili tra
quelle di cui al comma 1, retribuite a carico del fondo di
cui all'art. 72 provvede il capo di istituto, sulla base
delle deliberazioni del consiglio di istituto e delle
proposte del responsabile amministrativo e del personale
interessato. Il capo di istituto determina l'impegno orario
e predispone al riguardo uno specifico piano di attivita'
che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali
attivando le procedure di cui all'art. 9".
- La direttiva del Ministro della pubblica istruzione n.
133 del 3 aprile 1996, stabilisce le finalita', i contenuti
e le modalita' cui le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado devono attenersi per l'attuazione delle
attivita' integrative.