IL DIRETTORE
                 DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
                E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA
  Visto  l'art.  2544, primo comma, seconda parte, del codice civile,
cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che prevede come le societa' cooperative edilizie di abitazione  e  i
loro  consorzi,  che  non  hanno  depositato in tribunale nei termini
prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono  sciolte  di
diritto   dalla   competente   autorita'  governativa  e  perdono  la
personalita' giuridica;
  Atteso che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e  i
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo 1996, con il quale e' stata  decentrata  ai  competenti  uffici
provinciali  del  lavoro  e  della massima occupazione l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore,  ai  sensi
dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Visto   il  verbale  di  ispezione  del  14  aprile  1995,  redatto
dall'ispettore rag. Franco Causarano nei confronti della  cooperativa
Metaponto  83  a r.l., con sede in Matera, nel quale e' attestato che
la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso il  competente
tribunale di Matera i bilanci relativi all'ultimo biennio;
                              Decreta:
  Dalla  data  del  presente  decreto la cooperativa "Metaponto 83" a
r.l., con sede in Matera, e'  sciolta  di  diritto  senza  nomina  di
liquidatore e perde la personalita' giuridica.
   Matera, 25 ottobre 1996
                                               Il direttore: RANDAZZO