IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica; Atteso che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visto il verbale di ispezione del 14 aprile 1995, redatto dall'ispettore rag. Franco Causarano nei confronti della cooperativa Metaponto 83 a r.l., con sede in Matera, nel quale e' attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso il competente tribunale di Matera i bilanci relativi all'ultimo biennio; Decreta: Dalla data del presente decreto la cooperativa "Metaponto 83" a r.l., con sede in Matera, e' sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalita' giuridica. Matera, 25 ottobre 1996 Il direttore: RANDAZZO