Il MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  2 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito
dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, il quale stabilisce, tra l'altro,
che:
   "Al fine  di  contribuire  al  risanamento  e  allo  sviluppo  dei
trasporti  locali  ad impianti fissi di competenza statale esercitati
in regime di concessione o in gestione governativa, il  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione definisce con decreto da emanarsi di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni  interessate,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
piani finanziari per il riassorbimento  dei  disavanzi  di  esercizio
rilevati al 31 dicembre 1993" (comma 1).
   "Sulla  base  dei  piani  di  cui al comma 1, le aziende esercenti
servizi  ferroviari  in  regime  di   concessione   o   in   gestione
governativa,  ad  esclusione  delle  Ferrovie dello Stato S.p.a, sono
autorizzate  a  contrarre  mutui  decennali  per  la  copertura   dei
disavanzi  di  esercizio  di  cui  al  comma  1.  I relativi oneri di
ammortamento per capitale ed interessi sono  a  carico  del  bilancio
dello  Stato  nel  limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con
decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  le
procedure,  i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti
mutui" (comma 2).
   "Per  le  aziende  per  le  quali   sia   accertato   il   mancato
conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi
del  trasporto  di  cui  al  comma  3,  e' sospesa l'erogazione delle
risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione puo' valere per
un massimo di due anni. Qualora  al  termine  di  detto  periodo  sia
accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra
i  proventi  e  i  costi del trasporto, le aziende perdono il diritto
alle  risorse  finanziane  che  in  tale  caso  sono  utilizzate  per
consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza
delle aziende stesse" (comma 4);
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, che ha
sostituito il precedente comma 4 con il seguente:
   "Per  le  aziende  per  le  quali   sia   accertato   il   mancato
conseguimento  del  miglioramento del rapporto tra i proventi e costi
del trasporto di cui al comma 3 e' sospesa l'erogazione di una  quota
di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento
del  mutuo  autorizzato  ai  sensi  del  comma 2. La sospensione puo'
valere per un massimo di  due  anni.  Qualora  al  termine  di  detto
periodo  sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del
rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le  aziende  perdono
il  diritto  alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese
che  in  tal  caso  sono  utilizzate  per  consentire  l'adozione  di
interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse";
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di
concerto con il Ministro del tesoro n. 2328 del  25  settembre  1996,
con   il  quale  sono  stati  definiti  i  piani  finanziari  per  il
riassorbimento dei disavanzi di  esercizio  delle  aziende  esercenti
servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa
ed  e'  stato  ripartito  il limite di impegno di 150 miliardi tra le
varie  predette  aziende in proporzione ai disavanzi dichiarati al 31
dicembre 1993;
  Dovendosi procedere, a norma del citato comma  2  dell'art.  2  del
decreto-legge  n.  98/1995,  all'emanazione  di  un  decreto  recante
procedure,  criteri  e  condizioni  per  la  contrazione  dei   mutui
decennali  destinati  alla copertura dei disavanzi di esercizio delle
suddette aziende rilevati al 3 dicembre 1993;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  recante:  "Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  mutui  di  cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 1 aprile
1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n.  204,  possono
essere  stipulati con tutti i soggetti esercenti l'attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.