IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
  Visto  il  nuovo  codice  della  strada,  approvato   con   decreto
legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  114  del  18
maggio  1992,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10
settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz
zetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 15 settembre  1993,  ed
in particolare l'art. 114, comma 3,  per  le  macchine  operatrici  e
l'art. 107, comma 3, per le macchine agricole il  quale  prevede  che
"con  decreto  del  Ministero  dei  trasporti,  sentito  il  Comitato
interministeriale  per  le  macchine  agricole   (C.I.M.A.)",   siano
stabilite le modalita' per il rilascio delle omologazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1992; 
  Sentito il Comitato  interministeriale  per  le  macchine  agricole
(C.I.M.A.) nelle riunioni del 27 settembre 1994, 24 ottobre 1994 e  9
giugno 1995; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
generale - n. 214 del 12 settembre 1988; 
  Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di  ratifica  ed  esecuzione
dell'accordo sullo spazio economico europeo con protocollo,  allegati
e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e  del  protocollo
di adattamento a detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles  il
17 marzo 1993, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1993; 
  Considerato che e' necessario diramare le disposizioni  in  materia
di accertamento dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole  e
delle macchine operatrici, dei loro  componenti  o  entita'  tecniche
prodotte in serie; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza  del
19 ottobre 1995; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,  n.
400 (nota n. 3484 del 13 agosto 1996); 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                           Articolo unico 
  1.  Le  modalita'  relative  alle  disposizioni   in   materia   di
accertamento dei requisiti delle macchine  agricole,  delle  macchine
operatrici, dei loro componenti o entita' tecniche prodotte in serie,
di cui agli articoli n. 57 e n. 58 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10
settembre 1993, n.  360,  sono  le  medesime  riportate  nel  decreto
ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94 - Regolamento recante norme sulle
procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e  loro
rimorchi. 
  2.  L'autorita'  competente  al  rilascio  delle  omologazioni  dei
componenti, delle macchine  agricole,  delle  macchine  operatrici  e
delle  entita'  tecniche  ad  esse  destinate  e'  il  Ministero  del
trasporti e della navigazione -  Direzione  generale  M.C.T.C.  -  IV
Direzione centrale - Divisione 48. 
  3. Gli allegati al decreto ministeriale 16  gennaio  1995,  n.  94,
sono  sostituiti,  per  le  macchine  agricole  e  per  le   macchine
operatrici, dagli allegati che  costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 4 settembre 1996 
                                                Il Ministro: BURLANDO 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1996 
  Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 237 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Si trascrivono i testi degli articoli 114  e  107  del
          decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  cosi'  come
          modificato dal decreto legislativo 10  settembre  1993,  n.
          360: 
             "Art.  114  (Circolazione  su  strada   delle   macchine
          operatrici). - 1. Le macchine operatrici per  circolare  su
          strada devono rispettare per le sagome  e  masse  le  norme
          stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
          ed  i  dispositivi  di  equipaggiamento  quelle   stabilite
          dall'art. 106. 
             2. Le macchine operatrici per circolare su  strada  sono
          soggette  ad  immatricolazione  presso  gli  uffici   della
          Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la  carta
          di  circolazione  a  colui  che  dichiari  di   essere   il
          proprietario del veicolo. 
             3. Le macchine operatrici per circolare su  strada  sono
          soggette altresi' alla disciplina prevista  dagli  articoli
          99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le  macchine  operatrici  che
          per necessita' funzionali hanno sagome  e  massa  eccedenti
          quelle previste dagli articoli 61  e  62  sono  considerate
          macchine operatrici eccezionali; ad esse  si  applicano  le
          norme previste dall'art. 104, comma 8. 
             4. Le macchine operatrici  semoventi  per  circolare  su
          strada devono essere munite di una targa contenente i  dati
          di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono
          essere munite di una speciale targa di immatricolazione. 
             5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2  e
          3, nonche' per quelli riguardanti  le  modificazioni  nella
          titolarita'   del   veicolo   ed   il   contenuto   e    le
          caratteristiche della carta di circolazione sono  stabilite
          con decreto del Ministro dei trasporti. 
             6. Le modalita' per l'immatricolazione  e  la  targatura
          sono stabilite dal regolamento. 
             7. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e' soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe
          violazioni commesse con macchine agricole". 
             "Art. 107 (Accertamento dei requisiti di idoneita' delle
          macchine agricole).  -  1.  Le  macchine  agricole  di  cui
          all'art. 57, comma 2, sono  soggette  all'accertamento  dei
          dati di identificazione, della potenza  del  motore  quando
          ricorre e della corrispondenza alle  prescrizioni  tecniche
          ed alle caratteristiche  disposte  a  norma  di  legge.  Il
          regolamento stabilisce le categorie  di  macchine  agricole
          operatrici trainate che sono escluse  dall'accertamento  di
          cui sopra. 
             2. L'accertamento di cui al comma 1  ha  luogo  mediante
          visita e  prova  da  parte  degli  uffici  della  Direzione
          generale della M.C.T.C., secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'agricoltura e delle foreste e  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, fatte  salve  le  competenze  del
          Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e
          di rumore. 
             3. Per le macchine agricole di cui al comma  1,  i  loro
          componenti  o  entita'   tecniche,   prodotti   in   serie,
          l'accertamento viene effettuato su  un  prototipo  mediante
          omologazione del  tipo,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dei  trasporti,  sentito  il  Comitato
          interministeriale  per  le  macchine  agricole  (C.I.M.A.),
          fatte salve le competenze  del  Ministro  dell'ambiente  in
          materia di emissioni inquinanti e di  rumore.  Fatti  salvi
          gli  accordi  internazionali,   l'omologazione   totale   o
          parziale  rilasciata  da  uno  Stato  estero  puo'   essere
          riconosciuta   valida   in   Italia   a    condizione    di
          reciprocita'". 
            - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri),  prevede  che
          con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi devono essere  comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.  Ai
          sensi del comma 4  dello  stesso  articolo,  gli  anzidetti
          regolamenti,  che  devono  recare   la   denominazione   di
          "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio  di
          Stato, sottoposti al  visto  ed  alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Note all'articolo unico: 
             - Si trascrivono di seguito i testi degli articoli 57  e
          58 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  cosi'
          come modificato dal decreto legislativo 10 settembre  1993,
          n. 360: 
             "Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine  agricole
          sono macchine a ruote  o  a  cingoli  destinate  ad  essere
          impiegate nelle attivita' agricole e forestali  e  possono,
          in quanto veicoli,  circolare  su  strada  per  il  proprio
          trasferimento e per il trasporto per  conto  delle  aziende
          agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
          agrario, nonche'  di  addetti  alle  lavorazioni;  possono,
          altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
          dette attivita'. 
             2. Ai fini della  circolazione  su  strada  le  macchine
          agricole si distinguono in: 
              a) SEMOVENTI: 
              1) trattrici agricole: macchine a motore  con  o  senza
          piano di carico munite di almeno due assi,  prevalentemente
          atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare
          prodotti  agricoli  e  sostanze  di  uso  agrario   nonche'
          azionare determinati strumenti, eventualmente  equipaggiate
          con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
          integrante della trattrice agricola; 
              2) macchine agricole operatrici  a  due  o  piu'  assi:
          macchine  munite  o  predisposte  per   l'applicazione   di
          speciali apparecchiature  per  l'esecuzione  di  operazioni
          agricole; 
              3) macchine agricole operatrici ad  un  asse:  macchine
          guidabili  da  conducente  a  terra,  che  possono   essere
          equipaggiate    con    carrello    separabile     destinato
          esclusivamente  al  trasporto  del  conducente.  La   massa
          complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente; 
              b) TRAINATE: 
              1)   macchine   agricole   operatrici:   macchine   per
          l'esecuzione di operazioni agricole e per il  trasporto  di
          attrezzature e di accessori funzionali per  le  lavorazioni
          meccanico-agrarie,  trainabili  dalle   macchine   agricole
          semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 
          3); 
              2) rimorchi agricoli: veicoli  destinati  al  carico  e
          trainabili dalle trattrici agricole; possono  eventualmente
          essere muniti di apparecchiature per lavorazioni  agricole;
          qualora  la  massa  complessiva  a  pieno  carico  non  sia
          superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante  della
          trattrice traente. 
              3) Ai fini della circolazione su  strada,  le  macchine
          agricole  semoventi  a  ruote  pneumatiche  o   a   sistema
          equivalente non devono essere atte a  superare,  su  strada
          orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine  agricole
          a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
          purche'  muniti  di  sovrappattini,  nonche'  le   macchine
          agricole  operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per   il
          conducente non devono essere atte  a  superare,  su  strada
          orizzontale, la velocita' di 15 km/h. 
              4) Le macchine agricole di cui alla lettera a),  numeri
          1) e 2), e di cui  alla  lettera  b),  numero  1),  possono
          essere attrezzate con un numero di posti  per  gli  addetti
          non superiore a tre,  compreso  quello  del  conducente;  i
          rimorchi agricoli possono essere adibiti per  il  trasporto
          esclusivo  degli  addetti,   purche'   muniti   di   idonea
          attrezzatura non permanente". 
             "Art.  58  (Macchine  operatrici).  -  1.  Le   macchine
          operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o  a
          cingoli, destinate ad operare su  strada  o  nei  cantieri,
          equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature.  In
          quanto veicoli possono circolare su strada per  il  proprio
          trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con  il
          ciclo operativo della macchina stessa o del  cantiere,  nei
          limiti e con le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di
          esecuzione. 
             2. Ai fini della  circolazione  su  strada  le  macchine
          operatrici si distinguono in: 
               a)  macchine  impiegate  per  la  costruzione   e   la
          manutenzione  di  opere  civili  o   delle   infrastrutture
          stradali o per il ripristino del traffico; 
               b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
          spanditrici di sabbia e simili; 
               c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione  di
          cose. 
             3. Le macchine operatrici semoventi, in  relazione  alle
          loro caratteristiche,  possono  essere  attrezzate  con  un
          numero di posti, per gli  addetti,  non  superiore  a  tre,
          compreso quello del conducente. 
             4. Ai fini della  circolazione  su  strada  le  macchine
          operatrici non devono essere atte  a  superare,  su  strada
          orizzontale,  la  velocita'  di  40   km/h;   le   macchine
          operatrici semoventi a ruote non pneumatiche  o  a  cingoli
          non devono essere atte a superare, su  strada  orizzontale,
          la velocita' di 15 km/h". 
             - Si riportano i testi dei dieci articoli del decreto 16 
          gennaio 
          1994, n. 94: 
             "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le norme stabilite
          nel  presente  regolamento  riguardano  le   procedure   di
          omologazione nazionale dei veicoli di cui agli articoli 52,
          53, 54, 55, 56 e 59 del codice  della  strada,  nonche'  le
          procedure  di  omologazione  dei  sistemi,  componenti   ed
          entita'  tecniche  destinati   all'impiego   nei   suddetti
          veicoli". 
             "Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
              codice della strada: il decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo
          10 settembre 1993, n. 360; 
              regolamento:  il  regolamento  di   esecuzione   e   di
          attuazione del nuovo codice  della  strada,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495; 
              omologazione: l'atto  in  base  al  quale  un  tipo  di
          veicolo, sistema, componente o entita' tecnica, prodotto in
          serie, a seguito  di  accertamenti  tecnici  effettuati  su
          prototipi,  e'  riconosciuto  conforme  ad   una   o   piu'
          prescrizioni tecniche previste dalla legge;  se  rilasciato
          in  base  a  prescrizioni  tecniche   nazionali   esso   e'
          denominato omologazione nazionale; se rilasciato in base  a
          prescrizioni  tecniche   stabilite   da   direttive   della
          Comunita'  economica  europea,  o  da   regolamenti   della
          Commissione  economica  per  l'Europa   dell'Organizzazione
          delle Nazioni Unite,  esso  e'  denominato  rispettivamente
          omologazione CEE o omologazione ECE-ONU; 
              omologazione in piu' fasi: l'atto in base al  quale,  a
          seconda del suo stato di completamento, un tipo di  veicolo
          incompleto  o  completato,  e'  giudicato   conforme   alle
          prescrizioni di legge a  seguito  di  accertamenti  tecnici
          effettuati su prototipi; 
              omologazione temporanea:  l'omologazione  rilasciata  a
          veicoli che presentino  soluzioni  costruttive  innovative,
          ammesse a titolo sperimentale  in  base  all'art.  227  del
          regolamento; 
              omologazione limitata per piccole serie: l'omologazione
          soggetta a vincoli  di  produzione,  rilasciata  a  veicoli
          prodotti in serie limitata; 
              estensione della omologazione:  la  procedura  in  base
          alla quale si rilascia l'omologazione a  veicoli,  sistemi,
          componenti od entita' tecniche che differiscono da un  tipo
          gia'  omologato  per  una  o  piu'  delle   caratteristiche
          essenziali,  costruttive  e  funzionali,   definite   nelle
          prescrizioni  tecniche  in  base  alle   quali   la   prima
          omologazione e' stata rilasciata; 
              veicolo: ogni veicolo a motore o rimorchiato,  completo
          od incompleto, tra quelli definiti agli  articoli  52,  53,
          54, 55, 56 e 59 del codice della strada; 
              veicolo  base:  qualsiasi  veicolo  incompleto  il  cui
          numero di identificazione sia mantenuto  nelle  varie  fasi
          del procedimento di omologazione in piu' fasi; 
              veicolo incompleto: qualsiasi veicolo  che,  per  poter
          essere conforme a tutte le  prescrizioni  di  omologazione,
          deve  ancora  essere  completato   in   almeno   una   fase
          successiva; 
              veicolo  completato:  il  veicolo   che   risulta   dal
          procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme
          a tutte la prescrizioni di omologazione previste  dall'art.
          227 del regolamento; 
              tipo di veicolo: i veicoli di una categoria  specifica,
          identici almeno per quanto riguarda la  loro  denominazione
          nonche'  talune   delle   caratteristiche   costruttive   e
          funzionali specificate nelle appendici I, II e V, al titolo
          III del regolamento, in quanto applicabili  alla  categoria
          nella  quale  sono  classificati.  Le  caratteristiche  che
          definiscono il tipo di veicolo sono riportate nell'allegato
          I; 
              sistema: qualsiasi installazione del  veicolo,  come  i
          freni,  l'impianto  di  controllo   delle   emissioni,   la
          sistemazione interna, ecc., soggetta alle  prescrizioni  di
          una norma tecnica particolare; 
              componente: un dispositivo, quale ad esempio un fanale,
          soggetto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare
          e destinato a far parte di un veicolo. Il  componente  puo'
          essere  omologato  indipendentemente  dal  veicolo  cui  e'
          destinato, se  la  norma  tecnica  particolare  lo  prevede
          espressamente; 
              entita'  tecnica:  un  dispositivo,   ad   esempio   il
          dispositivo  di  protezione   posteriore,   soggetto   alle
          prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinato a
          far parte di un veicolo. Se la norma tecnica particolare lo
          prevede  espressamente,  l'entita'  tecnica   puo'   venire
          omologata separatamente, ma soltanto in relazione ad uno  o
          piu' tipi determinati di veicoli; 
              tipo di sistema, componente, entita' tecnica:  sistemi,
          componenti ed entita' tecniche identici per quanto riguarda
          la  loro  denominazione  nonche'  gli  aspetti   essenziali
          specificati nelle norme tecniche in base  alle  quali  sono
          omologati; 
              costruttore:   la   persona    fisica    o    giuridica
          responsabile,    verso     l'autorita'     che     rilascia
          l'omologazione, di tutti gli aspetti  del  procedimento  di
          omologazione e della conformita' della produzione;  non  e'
          indispensabile che detta persona partecipi  direttamente  a
          tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema,  del
          componente     o     dell'entita'     tecnica      soggetta
          all'omologazione; 
              autorita'  che  rilascia  l'omologazione:   l'autorita'
          responsabile di tutti gli aspetti della omologazione di  un
          tipo di veicolo, sistema, componente  od  entita'  tecnica;
          essa  rilascia  e,  se  necessario  ritira,  le  schede  di
          omologazione,  assicura  il  collegamento  con   i   propri
          omologhi degli altri Stati e verifica le disposizioni prese
          dai  costruttori  per  assicurare  la   conformita'   della
          produzione; 
              servizio tecnico: l'organismo o l'ente  designato  come
          laboratorio di prova per l'esecuzione di prove od ispezioni
          a nome dell'autorita' che rilascia  l'omologazione  di  uno
          Stato membro  della  Comunita'  economica  europea,  ovvero
          aderente all'Accordo internazionale  relativo  all'adozione
          di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento
          reciproco delle omologazioni degli  accessori  e  parti  di
          veicoli a motore fatto a Ginevra il  20  marzo  1958,  reso
          esecutivo  in  Italia  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre  1961,  n.  1841.  La  funzione  di
          servizio tecnico in Italia  e'  svolta  dal  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione -  Direzione  generale  della
          motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione,
          tramite i centri prova autoveicoli da esso dipendenti; 
              scheda informativa: nel caso di omologazione nazionale:
          le  schede  figuranti   nell'allegato   III   al   presente
          regolamento; nel caso di omologazione CEE di un componente,
          di un sistema o di una entita' tecnica:  le  corrispondenti
          schede figuranti nell'allegato alla  direttiva  particolare
          in base alla quale e' richiesta l'omologazione; 
              documentazione     informativa:     l'insieme     della
          documentazione che il costruttore e' tenuto a presentare in
          allegato alla  domanda  di  omologazione  in  armonia  alle
          prescrizioni contenute  nella  norma  in  base  alla  quale
          l'omologazione e' richiesta; 
              scheda di omologazione: 
                a) nel caso di omologazione nazionale  e'  costituita
          dal certificato di omologazione e dal prospetto descrittivo
          (DGM 405), che per l'omologazione  del  veicolo  riportera'
          anche il tipo della punzonatura dei dati di identificazione
          che saranno impressi su ogni esemplare prodotto nonche'  il
          fac-simile della dichiarazione di conformita' e,  nel  caso
          di omologazione  di  componenti  od  entita'  tecniche,  il
          fac-simile della marcatura che figurera' su ogni  esemplare
          prodotto; 
                b)  nel  caso  di  omologazione  CEE  di  componenti,
          sistemi od entita' tecniche, essa sara' conforme al modello
          riportato in allegato alla direttiva CEE in base alla quale
          l'omologazione e' stata richiesta; 
                c) nel caso di omologazione  ECE-ONU  di  componenti,
          sistemi od entita'  tecniche,  la  scheda  di  omologazione
          dovra' essere  conforme  al  "type  approval  form"  ovvero
          "fiche d'homologation"  previsti  dal  regolamento  ECE-ONU
          applicato; 
              fascicolo   di    omologazione:    la    documentazione
          informativa piu' tutti i  verbali  di  prova  e  gli  altri
          documenti che il servizio tecnico o le autorita' competenti
          di  omologazione   hanno   aggiunto   alla   documentazione
          informativa nello svolgimento delle loro funzioni; 
              indice del fascicolo di omologazione: il  documento  in
          cui e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione,
          opportunamente numerato o contrassegnato in modo  che  ogni
          pagina sia chiaramente identificabile". 
             "Art. 3  (Competenze).  -  1.  Autorita'  competenti  al
          rilascio delle omologazioni. 
             L'autorita' competente al  rilascio  delle  omologazioni
          dei componenti, dei veicoli di massa complessiva fino a 3,5
          ton, dei loro sistemi e  delle  entita'  tecniche  ad  essi
          destinate  e'  il:  Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione - Direzione generale M.C.T.C.  -  IV  Direzione
          centrale - Divisione 41. 
             L'autorita' competente al  rilascio  delle  omologazioni
          dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5  ton,  dei
          loro sistemi e delle entita' tecniche ad esse destinate  e'
          il: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
          generale M.C.T.C. - IV Direzione centrale - Divisione 42. 
             2. Servizi tecnici responsabili dell'effettuazione delle
          prove di omologazione. 
             Competenti all'effettuazione delle verifiche e prove  di
          omologazione  sono  i  Centri  prova  del   Ministero   dei
          trasporti e della navigazione. 
             Esistono due ordini di competenze: quella territoriale e
          quella per discipline tecniche. 
             Nell'allegato IX al presente regolamento sono elencati i
          Centri  prova  del  Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione   con   la   indicazione    della    competenza
          territoriale, mentre le competenze per discipline  tecniche
          sono  compendiate  nella  tabella  figurante  nello  stesso
          allegato. 
             3. Nel quadro delle competenze sopra  definite,  per  la
          presentazione delle domande di omologazione,  si  osservano
          le seguenti regole: 
               a)  omologazione  dei  veicoli  sistemi   ed   entita'
          tecniche. 
             Le domande di omologazione dei veicoli a  motore  e  dei
          loro rimorchi vanno presentate dai  costruttori  al  Centro
          prove autoveicoli competente per territorio. 
             In tal caso: 
              per  i  costruttori  nazionali   si   fa'   riferimento
          all'ubicazione dello stabilimento di produzione  nel  quale
          avviene l'assemblaggio del veicolo finito  nello  stato  in
          cui viene presentato alle prove di omologazione. 
             Nel  caso  in  cui  l'assemblaggio  del  veicolo  finito
          avvenga nello stesso tempo in piu' impianti  di  produzione
          dello  stesso  costruttore  ricadenti  nella  giurisdizione
          territoriale di piu'  Centri  prova,  il  costruttore  puo'
          scegliere uno dei Centri prova competenti  per  territorio,
          previa autorizzazione del Ministero; 
              per i costruttori esteri si fa riferimento, nel caso in
          cui il  costruttore  abbia  una  rappresentanza  legale  in
          Italia, al centro prove autoveicoli  nella  cui  competenza
          territoriale tale rappresentanza e' ubicata. Il costruttore
          estero che intenda procedere direttamente  all'omologazione
          in  Italia,  dovra'  inoltrare  domanda   alla   competente
          divisione del Ministero e questa provvedera' a designare il
          Centro prove autoveicoli incaricato  dell'istruzione  della
          pratica e dell'effettuazione delle prove; 
               b) omologazione dei componenti. 
             In tale  caso,  prevale  la  competenza  per  disciplina
          tecnica. 
             4. Deroghe alla competenza territoriale. 
             Il costruttore, con motivata  domanda  da  inoltrare  al
          Ministero   tramite    il    Centro    prove    autoveicoli
          territorialmente competente, puo' chiedere di presentare le
          domande  di  omologazione  presso  un  altro  Centro  prove
          autoveicoli. 
             Il  Ministero  adottera'  le   proprie   determinazioni,
          dandone   comunicazione   ai   centri   prove   autoveicoli
          interessati". 
             "Art. 4 (Domanda di omologazione).  -  1.  Per  ottenere
          l'omologazione di un tipo di veicolo, prevista dall'art. 75
          del  codice  della  strada,  deve  essere   presentata   al
          Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione, unitamente alle  attestazioni  dei  versamenti
          effettuati in base  alle  tariffe  indicate  nelle  tabelle
          allegate alla legge 1 dicembre 1986, n. 870,  e  successive
          modificazioni, apposita domanda in triplice copia,  per  il
          tramite del  Centro  prova  autoveicoli  competente.  Sulla
          copia, che verra' successivamente trasmessa alla competente
          divisione della Direzione generale M.C.T.C., dovra'  essere
          apposto  il  timbro  relativo   all'avvenuto   assolvimento
          virtuale dell'imposta di  bollo  corrisposta.  La  domanda,
          conforme  allo  schema  indicato   nell'allegato   II,   e'
          accompagnata dalla documentazione informativa contenente le
          informazioni specificate nell'allegato III, dalle schede di
          omologazione   relative   a   ciascuna   delle    direttive
          particolari  CEE  o  regolamenti  ECE-ONU  applicabili   in
          alternativa, in base alle norme  del  regolamento,  nonche'
          dalla bozza del  prospetto  descrittivo  del  veicolo  (DGM
          405). Tutta la documentazione di cui  sopra  dovra'  essere
          presentata in triplice copia, in carta semplice, in formato
          A4, o ad esso riconducibile. E' facolta' del Ministero  dei
          trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. 
          richiedere,  a  completamento  della   documentazione,   la
          presentazione  dei  calcoli  di  determinate  strutture   o
          particolari costruttivi. 
             2. In deroga al  comma  1,  se  una  o  piu'  schede  di
          omologazione relative a pertinenti direttive particolari  o
          regolamenti ECE-ONU non sono momentaneamente disponibili in
          quanto in fase di emanazione da parte  di  altra  autorita'
          che   rilascia   l'omologazione,   esse   potranno   essere
          presentate al Centro prove  prima  della  trasmissione  del
          fascicolo di omologazione  alla  competente  divisione  del
          Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione.   Laddove
          l'indisponibilita'   di   tali   documenti   derivi   dalla
          circostanza che il costruttore intende effettuare tutte  le
          verifiche di omologazione in unica soluzione,  i  documenti
          che  accompagnano  la  domanda   devono   comprendere   una
          documentazione informativa contenente le notizie  richieste
          dall'allegato III. Nel caso in cui il  costruttore  intenda
          conseguire contestualmente  all'omologazione  del  tipo  di
          veicolo anche omologazioni parziali di sistemi  od  entita'
          tecniche, per ognuna delle omologazioni parziali  richieste
          dovra' essere  allegata  domanda  redatta  conformemente  a
          quanto previsto al successivo punto 4. 
             3. Nel  caso  di  una  omologazione  in  piu'  fasi,  il
          richiedente deve fornire: 
              nella  prima  fase:  le  parti   della   documentazione
          informativa e le schede di omologazione  richieste  per  un
          veicolo completo, relative allo stato  di  costruzione  del
          veicolo base; 
              nella seconda e nelle successive fasi: le  parti  della
          documentazione informativa  e  le  schede  di  omologazione
          relative alla specifica fase di  costruzione,  nonche'  una
          copia della scheda di omologazione del  veicolo  incompleto
          rilasciata  nella  fase  di  costruzione   precedente.   Il
          richiedente deve inoltre fornire un elenco  completo  delle
          modifiche e delle aggiunte  da  lui  apportate  ai  veicoli
          incompleti. 
             4. La domanda di omologazione di  un  tipo  di  sistema,
          componente o entita' tecnica,  deve  essere  presentata  in
          triplice  copia  al  Ministero  dei   trasporti   e   della
          navigazione - Direzione generale M.C.T.C., corredata  dalle
          attestazioni dei versamenti delle tariffe corrisposte,  per
          il tramite del Centro prova autoveicoli  competente.  Sulla
          copia che verra' successivamente trasmessa alla  competente
          divisione della M.C.T.C. dovra' essere  apposto  il  timbro
          relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di
          bollo, il numero della marca operativa e  il  codice  della
          tariffa applicata. La domanda, nella  quale  dovra'  essere
          indicata la specifica  norma,  direttiva  CEE,  regolamento
          ECE-DNU,  o  norma  nazionale,   ai   sensi   della   quale
          l'omologazione e'  richiesta,  dovra'  essere  accompagnata
          dalla documentazione informativa specificata nella norma di
          omologazione invocata. 
             5. Nelle domande di omologazione CEE  o  ECE-ONU  di  un
          componente,  sistema  od  entita'  tecnica  il  costruttore
          dovra' espressamente  dichiarare  di  non  aver  presentato
          analoga domanda all'autorita' competente di un altro Stato. 
             6. La domanda e' presentata dal costruttore. Nel caso di
          veicoli, componenti, sistemi od entita'  tecniche  prodotti
          da  costruttori  esteri  non  aventi  sede  nel  territorio
          comunitario o negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
          economico europeo fatto a Oporto il  2  maggio  1992,  essa
          deve essere corredata anche di un atto  che  attribuisca  a
          persona residente in uno Stato membro della CEE  o  in  uno
          Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico  europeo,
          i  poteri  a  gestire  l'omologazione   nell'ambito   delle
          responsabilita'  che  la   definizione   di   "costruttore"
          implica. Gli atti di cui sopra dovranno corrispondere  alle
          norme  vigenti  sulla   documentazione   amministrativa   e
          sull'autenticazione delle firme. Qualora gli  atti  di  cui
          trattasi  siano  stati  presentati  in  occasione  di   una
          precedente omologazione, sara' sufficiente fare riferimento
          a quest'ultima". 
             "Art. 5  (Verifiche,  prove  e  verbalizzazioni).  -  1.
          Effettuata  l'istruttoria   della   domanda,   nonche'   la
          valutazione  iniziale   afferente   alla   conformita'   di
          produzione di cui al successivo art.  9,  il  Centro  prova
          autoveicoli  effettua  le  verifiche  e  prove   richieste,
          secondo le metodologie previste  dalle  norme  tecniche  in
          base alle quali l'omologazione e' stata richiesta. 
             2. Il costruttore di  veicoli,  componenti,  sistemi  od
          entita'  tecniche  assiste  alle  prove  con   un   proprio
          rappresentante, mettendo a disposizione  del  Centro  prova
          autoveicoli il numero di prototipi di veicoli,  componenti,
          sistemi  od  entita'  tecniche  specificato   dalle   norme
          tecniche  in  base  alle  quali  l'omologazione  e'   stata
          richiesta,  nonche'  il   personale   e   le   attrezzature
          eventualmente  necessarie.  Nel  caso  di  omologazione  di
          componenti, la presenza del rappresentante del  costruttore
          e' facoltativa. 
             3. Completate  le  verifiche  e  prove  di  omologazione
          dovra' essere redatto verbale, in triplice  copia,  di  cui
          due in bollo, completo  della  bozza  di  DGM  405  che  ne
          costituisce parte integrante. 
             4. Nel caso di omologazione  del  tipo  di  veicoli,  il
          relativo verbale (base) sara' compilato riportando  l'esito
          delle singole verifiche e prove eseguite  secondo  le  gia'
          esistenti  norme   nazionali   nonche'   i   numeri   delle
          omologazioni parziali CEE o ECE-ONU risultanti dalle schede
          di omologazione allegate al fascicolo informativo, ovvero i
          numeri dei verbali parziali che verranno compilati a parte,
          relativi alle prescrizioni tecniche delle singole direttive
          comunitarie o regolamenti ECE-ONU applicati.  Nel  caso  in
          cui  si  faccia  ricorso  alle   schede   di   omologazione
          precedentemente ottenute, sul verbale  base  dovra'  essere
          esplicitamente annotato che la scheda concerne il  tipo  di
          veicolo oggetto dell'omologazione  nazionale  verbalizzata.
          Le indicazioni relative alle omologazioni  parziali  CEE  o
          ECE-ONU, ed i riferimenti alle specifiche norme  applicate:
          numero  della  direttiva   e   dell'ultima   direttiva   di
          emendamento, o nel caso di regolamento ECE-ONU, numero  del
          regolamento,  completo  dei  riferimenti  alla   serie   di
          emendamenti  e  supplementi,  verra'  compendiato  in   una
          tabella allegata al verbale base. 
             5. Nel caso di verbalizzazioni di  prove  effettuate  su
          veicoli nell'ambito di  una  procedura  a  piu'  fasi,  nel
          verbale base  delle  fasi  successive  alla  prima,  dovra'
          essere verbalizzata anche la verifica della conformita' del
          veicolo alle prescrizioni e vincoli contenuti nella  scheda
          di omologazione della fase precedente. 
             6. La scheda di omologazione  del  tipo  di  un  veicolo
          nonche' le schede di omologazione dei  componenti,  sistemi
          od entita' tecniche afferenti ad omologazioni rilasciate in
          base  a  norme  nazionali,  constano  del  certificato   di
          omologazione riprodotto nell'allegato  IV  e  del  DGM  405
          redatti nella consueta forma. 
             7. Nei modelli  DGM  405,  redatti  nell'ambito  di  una
          procedura di omologazione in  piu'  fasi,  dovranno  essere
          annotati anche i vincoli e le prescrizioni da rispettare in
          sede di completamento del veicolo. 
             8.  Le  schede  tecniche  relative  ad  omologazioni  di
          sistemi, componenti od entita' tecniche rilasciate in  base
          a direttive CEE  o  regolamenti  ECE-ONU,  dovranno  essere
          redatte in conformita' al  modello  figurante  nella  forma
          tecnica  applicata.  Qualora  il  componente  o   l'entita'
          tecnica da omologare svolge la propria funzione o  presenta
          una particolare caratteristica soltanto in connessione  con
          altri  elementi  del  veicolo,  e  per  questa  ragione  la
          conformita'  a  una  o  piu'   prescrizioni   puo'   essere
          verificata  soltanto  quando  il  componente  o   l'entita'
          tecnica da omologare funzionano in  connessione  con  altri
          elementi  del  veicolo,  simulati  o  reali,   la   portata
          dell'omologazione del  componente  o  dell'entita'  tecnica
          deve  essere  limitata  di  conseguenza.   La   scheda   di
          omologazione di un componente  o  di  una  entita'  tecnica
          indica  in   tal   caso   le   eventuali   restrizioni   di
          utilizzazione e le eventuali condizioni  di  montaggio.  Il
          rispetto  delle  suddette  restrizioni  e  prescrizioni  e'
          verificato al momento dell'omologazione del veicolo. 
             9. Per l'ulteriore corso della pratica  di  omologazione
          il Centro prove autoveicoli dovra' trasmettere,  entro  due
          settimane dalla data di completamento e firma  dei  verbali
          delle visite e prove afferenti il programma di omologazione
          concordato, alla competente divisione  della  IV  Direzione
          centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione  -
          Direzione generale M.C.T.C., il fascicolo  di  omologazione
          costituito dai seguenti documenti: 
               a) rapporto relativo alla  possibilita'  di  procedere
          alla omologazione richiesta;  esso  puo'  essere  contenuto
          nella lettera di trasmissione; 
               b) originale della domanda di omologazione,  che,  nel
          caso di omologazione del tipo di un  veicolo,  deve  essere
          completata con gli  originali  delle  varie  domande  delle
          omologazioni parziali, ove richieste dal costruttore; 
               c)  schede  informative  compilate  ai   sensi   degli
          articoli 3 e 4, qualora il caso  ricorra,  integrate  dalla
          documentazione informativa e  dalla  relazione  di  calcolo
          delle strutture resistenti (due copie di cui una in bollo); 
               d) verbali delle  verifiche  e  prove  (una  copia  in
          bollo); 
               e) schede di omologazione:  tre  copie;  nel  caso  di
          omologazione nazionale il DGM 405 facente parte  integrante
          della  scheda  di  omologazione  deve  essere  vistato  dal
          funzionario  tecnico   che   ha   proceduto   ai   relativi
          accertamenti tecnici. 
             Nel  caso  di  schede  di   omologazione   relative   ad
          omologazioni  parziali  ECE-ONU,  oltre  alle   tre   copie
          vistate, saranno trasmesse anche le  copie  necessarie  per
          l'inoltro ai Paesi membri aderenti all'Accordo  di  Ginevra
          del 1958 che le richedono, complete dei verbali di prova se
          cosi' previsto dalla  norma  tecnica  in  base  alla  quale
          l'omologazione e' stata accordata. 
             Contestualmente il  Centro  prove  autoveicoli  inviera'
          direttamente  al  costruttore  o  alla  sua  rappresentanza
          legale  (in  caso  di  domanda  presentata  per  conto   di
          costruttori non aventi sede nel territorio della  CEE)  una
          copia  in  bollo  dei  verbali  delle  verifiche  e   prove
          effettuate. 
             10. La competente divisione del Ministero dei  trasporti
          e  della  navigazione  -   Direzione   generale   M.C.T.C.,
          accertata la  regolarita'  tecnica  ed  amministrativa  del
          fascicolo: 
               a) assegna il numero di omologazione che: 
               nel caso di omologazione di un veicolo ovvero nel caso
          di  omologazione  di  un  sistema,  componente  od  entita'
          tecnica rilasciata in base a norme nazionali sara' conforme
          alle prescrizioni figuranti nell'allegato V/a; 
               nel caso di omologazioni rilasciate secondo  direttive
          CEE   sara'   conforme    alle    prescrizioni    figuranti
          nell'allegato V/b; 
               nel  caso  di  omologazioni  rilasciate   secondo   un
          regolamento  ECE-ONU  sara'  conforme   alle   prescrizioni
          figuranti nel regolamento in base al  quale  l'omologazione
          viene rilasciata; 
               b) emette la  scheda  di  omologazione  provvista  del
          relativo numero di omologazione, autorizzando nel  caso  di
          omologazioni di veicoli, ovvero nel caso di omologazioni di
          componenti, sistemi od entita' tecniche rilasciate in  base
          a norma nazionale, la stampa del modello  DGM  405  che  ne
          costituisce parte integrante; 
               c) redige, nel caso di  omologazioni  di  veicoli,  il
          fac-simile  della  carta  di   circolazione   per   veicoli
          omologati, inserendo nella banca  del  centro  elaborazione
          dati del Ministero dei  trasporti  e  della  navigazione  -
          Direzione generale M.C.T.C. i dati  tecnici  necessari  per
          l'elaborazione delle carte di circolazione; 
               d) trasmette: 
               al costruttore una copia del fac-simile della carta di
          circolazione nonche' la  bozza  del  DGM  405  vistata  per
          l'autorizzazione alla stampa  e  copia  delle  omologazioni
          parziali  CEE  e/o   ECE/ONU,   copia   della   scheda   di
          omologazione CEE e/o ECE/ONU, originale del certificato  di
          omologazione   in   bollo,   copia   della   documentazione
          informativa ove ricorra; 
               al   Centro    prove    autoveicoli,    copia    della
          documentazione   trasmessa   al   costruttore,    integrata
          dall'originale del certificato di  omologazione  in  bollo,
          nonche' della scheda e  della  documentazione  informativa,
          anch'esse in bollo, perche' siano consegnate al costruttore
          dopo aver accertato la corrispondenza  alla  bozza  vistata
          dei DGM 405 stampati; 
               agli Stati parti contraenti  dell'Accordo  di  Ginevra
          del 1958, che ne hanno fatto formale richiesta, copia della
          scheda di omologazione. 
             Per quanto  attiene  gli  Stati  membri  della  Cee,  la
          competente  divisione  invia,  su  base  mensile,  l'elenco
          contenente le  menzioni  indicate  nell'Allegato  VI  delle
          omologazioni a norme CEE di sistemi, componenti  o  entita'
          tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel  corso  dello
          stesso  mese;  inoltre,  su  richiesta  dell'autorita'  che
          rilascia l'omologazione di  un  altro  Stato  membro,  essa
          invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei
          sistemi, componenti o entita' tecniche e/o il fascicolo  di
          omologazione  relativo  a  ciascun  sistema,  componente  o
          entita' tecnica per i  quali  ha  rilasciato,  rifiutato  o
          ritirato l'omologazione. 
             Il richiedente l'omologazione nazionale provvedera' alla
          stampa del modello DGM 405, ricevuto in  bozza,  che  fara'
          pervenire entro quarantacinque giorni, franco domicillo, al
          Centro prove autoveicoli, che ha  istruito  la  pratica  di
          omologazione, nel numero di cinquecento esemplari,  di  cui
          tre regolarmente bollati. Il Centro prove autoveicoli a sua
          volta, controllata la conformita' della stampa del  modello
          DGM 405 al  modello  vistato,  provvedera'  immediatamente,
          servendosi dell'eventuale  collaborazione  del  richiedente
          l'omologazione, a trasmetterlo  alla  competente  divisione
          del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
          generale  M.C.T.C.  (trenta  copie),  nonche'  agli  Uffici
          provinciali   della   direzione   generale   M.C.T.C.    Al
          richiedente  l'omologazione  verranno  restituiti   i   tre
          esemplari bollati, timbrati con il timbro  d'ufficio,  piu'
          le  copie  in  bollo  della  scheda  informativa  e   della
          documentazione informativa". 
             "Art. 6  (Modifiche  e  cessazioni  di  validita'  delle
          omologazioni). - 1. Il  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione - Direzione generale  M.C.T.C.,  in  base  alle
          norme comunitarie ed  a  quelle  ECE-ONU,  puo'  modificare
          solamente omologazioni da esso rilasciate. 
             2. Il costruttore che introduca in un tipo  di  veicolo,
          componente, sistema od entita' tecnica  di  tipo  omologato
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
          generale   M.C.T.C.,   modifiche    che    riguardino    le
          caratteristiche  tecniche  contenute   nel   fascicolo   di
          omologazione, e'  tenuto  ad  inoltrare  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della  navigazione   -   Direzione   generale
          M.C.T.C.,  tramite  il  Centro  prove  autoveicoli  che  ha
          proceduto  all'istruttoria  dell'omologazione   originaria,
          domanda di aggiornamento del fascicolo di omologazione.  Il
          Centro prove eseguira'  gli  accertamenti  e  le  eventuali
          verifiche  e  ne  riferira'   alla   competente   divisione
          esprimendo la propria valutazione tecnica. 
             3. Nel caso di omologazione  nazionale  di  veicoli,  le
          modifiche introdotte  per  diversificare  o  aggiornare  la
          produzione del tipo omologato danno luogo a: 
               a) Serie  del  tipo  omologato  non  differenziate  da
          quella precedente. 
             Cio' avviene particolarmente in occasione  di  richieste
          di adozione di parti montabili in alternativa, anche se  in
          conseguenza i veicoli sono soggetti a prove. 
               b) Nuova serie del tipo omologato. 
             E' la procedura in base alla  quale  l'omologazione  del
          tipo viene riconosciuta valida per altri  veicoli  prodotti
          in serie che differiscono dal tipo omologato  solo  per  le
          caratteristiche costruttive non essenziali.  Le  differenti
          serie del tipo omologato sono contraddistinte  da  apposito
          codice alfanumerico. Una nuova serie che si sostituisce  ad
          una precedente puo' essere indicata facendo riferimento  al
          numero di telaio a partire dal quale la stessa inizia. 
               c) Estensione dell'omologazione. 
             E'  la  procedura  in  base  alla  quale   si   rilascia
          l'omologazione del tipo ai veicoli prodotti  in  serie  che
          differiscono da un tipo  gia'  omologato  per  una  o  piu'
          caratteristiche costruttive essenziali. 
               d) Nuova omologazione. 
             Nel caso in cui le  modifiche  siano  strutturali  e  di
          entita' tale da configurare un nuovo tipo  di  veicolo,  si
          fara' luogo al rilascio di una nuova omologazione del tipo. 
             4. Nel caso di omologazione di  sistemi,  componenti  od
          entita'  tecniche,  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione -  Direzione  generale  M.C.T.C.  rilascia,  se
          necessario,  le  pagine   modificate   del   fascicolo   di
          omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in
          modo che risulti chiaramente la natura della modifica e  la
          data  della  nuova  pubblicazione.  In  occasione  di  ogni
          modifica  provvede  a  modificare  conseguentemente   anche
          l'indice  del  fascicolo  di  omologazione  (allegato  alla
          scheda di omologazione) in modo da indicare le  date  delle
          ultime pagine modificate. Oltre a  quanto  sopra  indicato,
          laddove siano mutati  i  dati  contenuti  nella  scheda  di
          omologazione originaria  o  siano  mutate  le  prescrizioni
          contenute  nella  norma  tecnica,  in   base   alla   quale
          l'omologazione originaria e' stata accordata, il  Ministero
          dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
          M.C.T.C. rilascia una scheda  di  omologazione  modificata,
          contrassegnata da un numero  di  estensione.  Sulla  scheda
          aggiornata  sono  chiaramente  indicati  il  motivo   della
          modifica  e  la  data  della  nuova  pubblicazione.  Se  il
          Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione
          generale M.C.T.C. ritiene che una modifica apportata ad  un
          fascicolo informativo esiga nuove  verifiche  e  prove,  ne
          informa il Centro prove e rinvia i documenti sopra indicati
          solo a seguito dell'esito favorevole delle nuove  verifiche
          e prove. 
             5.  Le  stesse  prescrizioni  si   applicano   al   caso
          dell'omologazione dei veicoli, con la variante che in  tale
          ultimo caso la modifica apportata puo' avere  gia'  formato
          oggetto  di  una  procedura  gia'   formalizzata   in   una
          omologazione parziale rilasciata da uno Stato membro  della
          CEE o da un Paese parte contraente dell'Accordo ECE-ONU  di
          Ginevra del 1958. In  tale  ultimo  caso  il  fascicolo  di
          omologazione del tipo di veicolo  verra'  aggiornato  sulla
          base  dei  dati  contenuti  nella  scheda  di  omologazione
          parziale  rilasciata  dall'autorita'  competente   che   ha
          rilasciato l'omologazione parziale". 
             "Art.  7  (Dichiarazione  di  conformita').  -   1.   Il
          costruttore detentore della scheda di  omologazione  di  un
          veicolo, per ognuno degli esemplari  venduti  rilascia  una
          dichiarazione di conformita' redatta in aderenza al modello
          indicato nell'Allegato VII. Il rilascio della dichiarazione
          di conformita' presuppone sempre il  deposito  della  firma
          alla competente divisione del Ministero. 
             2. Il costruttore detentore della scheda di omologazione
          di  componente  o  entita'  tecnica  appone,   su   ciascun
          componente o entita' tecnica fabbricati in  conformita'  al
          tipo  omologato,  il  proprio   marchio   di   fabbrica   o
          commerciale, l'indicazione del tipo e/o,  se  la  norma  in
          base alla  quale  l'omologazione  e'  stata  rilasciata  lo
          prevede, il numero o il marchio  di  omologazione  previsto
          dalla norma. In quest'ultimo caso, tuttavia, il costruttore
          puo' scegliere di non apporre  il  marchio  di  fabbrica  o
          commerciale o l'indicazione del tipo. 
             3.  Il  costruttore  dententore   di   una   scheda   di
          omologazione che ai sensi dell'art. 5,  comma  9,  contiene
          restrizioni  circa   l'utilizzazione   del   componente   o
          dell'entita' tecnica in  questione  fornisce,  per  ciascun
          componente  o  entita'   tecnica   prodotti,   informazioni
          dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni  di
          montaggio. 
             4. In caso di smarrimento,  sottrazione,  distruzione  o
          deterioramento della dichiarazione di conformita' originale
          gia' emessa per un veicolo, il  costruttore  ne  emette  il
          duplicato che, in duplice copia ed unitamente alla relativa
          denuncia debitamente vistata  dall'Organo  di  Polizia  che
          l'ha ricevuta, verra' presentato  agli  Uffici  provinciali
          della motorizzazione civile che provvederanno  direttamente
          all'immatricolazione del  veicolo  stesso.  Detta  denuncia
          vistata dovra' essere conservata in atti  presso  l'Ufficio
          provinciale   della   motorizzazione   civile   competente,
          unitamente al duplicato della dichiarazione di conformita'. 
          Copia della stessa denuncia vistata sara'  trattenuta  agli
          atti  dal  costruttore  a   giustificazione   dell'avvenuto
          rilascio del duplicato della dichiarazione di  conformita'.
          Nei mesi di gennaio, aprile,  luglio  ed  ottobre  di  ogni
          anno, i costruttori che nel trimestre  precedente,  abbiano
          rilasciato duplicati di dichiarazioni di  conformita'  sono
          tenuti a darne notizia al Ministero dei trasporti  e  della
          navigazione - Direzione generale M.C.T.C., trasmettendo  un
          elenco in  duplice  copia  delle  certificazioni  duplicate
          emesse". 
             "Art. 8 (Deroghe  e  procedure  alternative).  -  1.  Il
          Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione
          generale M.C.T.C. puo', a domanda del costruttore, esentare
          dalla applicazione di  una  o  piu'  prescrizioni  tecniche
          previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione  del
          nuovo codice della strada per  l'omologazione  di  veicoli,
          sistemi, componenti ed entita' tecniche, nei seguenti casi: 
               a) veicoli  prodotti  in  piccole  serie,  laddove  il
          limitato   numero   di   esemplari   prodotti   giustifichi
          tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove; 
               b) veicoli, sistemi, componenti  ed  entita'  tecniche
          quando  la  deroga  sia  ritenuta  necessaria  per   motivi
          sperimentali. 
             In tali casi si applicano rispettivamente  le  procedure
          di  'omologazione  limitata  per  piccole   serie'   e   di
          'omologazione temporanea', appresso descritte. 
             2. La procedura di  omologazione  limitata  per  piccole
          serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con
          attrezzature e/o programmi tali da non giustificare, almeno
          in un primo periodo, una omologazione nazionale  in  attesa
          di una verifica dell'entita'  della  produzione  e,  per  i
          veicoli prodotti in serie,  a  richiesta  del  costruttore,
          nelle more del completamento  dell'omologazione  nazionale.
          Nell'Allegato X sono precisati i limiti delle piccole serie
          distinti per categorie di veicoli. Nel caso di omologazioni
          a piu' fasi, laddove sussistano le condizioni  sopracitate,
          essa trova applicazione anche in sede  di  omologazione  di
          fasi  intermedie  relative  a  trasformazioni  allestimenti
          effettuati in serie da industrie italiane. 
             3. La procedura della omologazione limitata per  piccole
          serie  differisce  da  quella  relativa  alla  omologezione
          nazionale per i seguenti aspetti: 
               a) autorita' competente al rilascio: per  il  rilascio
          delle  omologazioni  limitate  per   piccole   serie   sono
          competenti i Centri prova autoveicoli della  M.C.T.C.,  che
          applicheranno tale procedura nel caso in cui dalla  domanda
          del costruttore e dalla valutazione preliminare  effettuate
          nell'ambito della procedura del controllo  di  conformita',
          emergano elementi tali da configurare la sussistenza  delle
          condizioni di applicabilita' della  procedura  indicata  in
          premessa; 
               b)  validita':  il  Centro  prova  autoveicoli   della
          M.C.T.C. che  ha  rilasciato  l'omologazione  limitata  per
          piccole  serie  potra'  provvedere  d'ufficio,  quando   lo
          riterra' opportuno, e comunque ad intervalli non  superiori
          a due anni, al controllo della conformita' della produzione
          per valutare se ricorrano  le  condizioni  per  trasformare
          l'omologazione limitata per piccole serie  in  omologazione
          nazionale;  ovvero  se  siano  venuti  meno   i   requisiti
          necessari per l'omologazione limitata  per  piccole  serie.
          Nel primo caso il Centro prova autoveicoli impone l'obbligo
          dell'omologazione nazionale fissando  i  termini  per  tale
          adempimento;  nel  secondo  caso,   procede   alla   revoca
          dell'omologazione; 
               c) domanda di omologazione e verbalizzazione:  per  le
          omologazioni limitate per piccole  serie  vale,  in  quanto
          applicabile, la procedura prevista  per  l'omologazione  di
          portata nazionale, di cui agli articoli 4 e 5. Nel caso  in
          cui il costruttore  chieda  l'omissione  di  talune  prove,
          nella  domanda  dovranno   essere   motivate   le   ragioni
          economiche  della  richiesta  e  l'eventuale  deroga  sara'
          accordata, a seconda dei casi, dal Ministeto dei  trasporti
          e della navigazione -  Direzione  generale  M.C.T.C.  sulla
          base di un rapporto redatto dal Centro  prova  autoveicoli,
          in  fase  di  istruttoria  preliminare.  Nel  caso  in  cui
          l'omologazione limitata per  piccole  serie  sia  richiesta
          nelle    more    del    compietamento    della    procedura
          dell'omologazione nazionale, la domanda di omologazione  e'
          presentata contestualmente a quella  prevista  all'art.  4.
          Nel  caso  in  cui  successivamente   al   rilascio   della
          omologazione limitata per piccole serie,  il  Centro  prova
          autoveicoli verifichi la sussistenza dei requisiti  per  il
          passaggio   all'omologazione   nazionale,   il    detentore
          dell'omologazione  limitata  per   piccole   serie   dovra'
          presentare apposita domanda in carta legale.  Nel  caso  in
          cui l'omologazione limitata per  piccole  serie  sia  stata
          accordata  con  deroghe,  il  passaggio   ad   omologazione
          nazionale sara' accordato subordinatamente al completamento
          di tutte la verifiche e prove previste. Sul verbale,  sulla
          scheda  di  omologazione  e  sul  modello  DGM  405   delle
          omologazioni limitate per piccole serie accordate, dovranno
          essere annotati gli estremi  dei  provvedimenti  di  deroga
          eventualmente concessi dai Ministero del trasporti e  della
          navigazione - Direzione generale M.C.T.C.; 
               d) comunicazioni conseguenti: in sede di  omologazione
          limitata  per  piccole  serie,  non  puo'  darsi  corso   a
          comunicazioni agli Stati membri  di  avvenuti  accertamenti
          secondo le direttive CEE. 
             A seguito dell'esito positivo delle  verifiche  e  prove
          prescritte e della conseguente verbalizzazione,  il  Centro
          prova autoveicoli, provvedera' direttamente  alle  seguenti
          incombenze e comunicazioni: 
              attribuira'  alla  comunicazione  di  omologazione  una
          numerazione secondo  le  modalita'  indicate  nell'Allegato
          V/c; 
              curera' la redazione  del  fac-simile  della  carta  di
          circolazione per veicoli omologati, inserendo  nella  banca
          del Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti  e
          della navigazione -  Direzione  generale  M.C.T.C.  i  dati
          tecnici  necessari  per  l'elaborazione  delle   carte   di
          circolazione.    Tale     incombenza     e'     subordinata
          all'accertamento dell'avvenuto  deposito  della  firma  del
          costruttore presso la competente divisione del Ministero; 
              trasmettera' alla competente  divisione  del  Ministero
          del trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
          M.C.T.C., in carta semplice, entro trenta giorni dalla data
          di altribuzione del numero di omologazione: 
               copia del fascicolo di omologazione; 
               copia del verbale; 
               copia  della  scheda  di  omologazione  completa   del
          modello DGM 405. 
             4. La procedura di omologazione  temporanea  si  applica
          nel caso di omologazione di veicoli, sistemi, componenti od
          entita'  tecniche  che  presentino  soluzioni   costruttive
          incompatibili con le norme regolamentari in vigore,  e  che
          pertanto possano essere ammesse solamente in  un  programma
          di  sperimentazione  finalizzato  alla  valutazione   delle
          opportunita'   di   emendare   le   norme    regolamentari.
          L'omologazione   temporanea   di   un   veicolo,   sistema,
          componente od entita' tecnica e'  accordata  dal  Ministero
          dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
          M.C.T.C. Nel caso di veicoli  di  produzione  nazionale  od
          estera, l'omologazione temporanea e' soggetta, oltre che  a
          limitazioni temporali, anche a limitazioni  numeriche.  Nel
          caso  di   sistemi,   componenti   od   entita'   tecniche,
          l'omologazione   temporanea   non   autorizza   la   libera
          immissione sul mercato dei sistemi, componenti  od  entita'
          tecniche omologati, ma ne  autorizza  l'uso  su  un  numero
          limitato di veicoli, le cui carte di  circolazione  saranno
          debitamente  aggiornate.  La  procedura   di   omologazione
          temporanea differisce dalla  consueta  omologazione  per  i
          seguenti aspetti procedurali: 
               a) domanda di omologazione e verbalizzazioni: nel caso
          di omologazione di veicoli, la domanda  dovra'  specificare
          il numero dei veicoli per i quali e'  richiesta  la  deroga
          nonche' il periodo di tempo previsto per  la  durata  della
          sperimentazione.Nel  caso  di  omologazioni   di   sistemi,
          componenti  od  entita'  tecniche,  dovra'  invece   essere
          precisato  il  numero  dei  veicoli  sui   quali   verranno
          installati  i  sistemi,  componenti  od  entita'   tecniche
          sperimentali. La domanda  dovra'  inoltre  precisare  quali
          sono i motivi per  i  quali  il  veicolo,  il  sistema,  il
          componente o l'entita' tecnica non e' omologabile  in  base
          alla normativa vigente; 
               b) vincoli particolari:  ai  fini  del  controllo  dei
          limiti   numerici   e   temporali,   stabiliti    nell'atto
          dell'omologazione, nonche' della valutazione dei  risultati
          delle sperimentazioni, nel caso di omologazioni di veicoli,
          il costruttore dovra', per ciascun tipo omologato, annotare
          su apposito registro, con  numerazione  progressiva  e  con
          l'indicazione della  relativa  data,  le  dichiarazioni  di
          conformita' rilasciate. Tale registro dovra' essere posto a
          disposizione del Centro prova autoveicoli che ha effettuato
          le verifiche e prove, per essere  consultato  in  qualsiasi
          momento. 
             Nel caso  di  omologazione  di  sistemi,  componenti  od
          entita' tecniche,  il  costruttore  annotera'  su  apposito
          registro gli estremi di immatricolazione  dei  veicoli  sui
          quali i sistemi,  i  componenti,  o  le  entita'  tecniche,
          oggetto di omologazione temporanea, sono stati  installati.
          Anche tale registro dovra' essere posto a disposizione  del
          Centro prova autoveicoli, che ha effettuato le verifiche  e
          prove del  sistema,  componente  od  entita'  tecnica,  per
          essere consultato in qualsiasi momento. 
             Nelle verbalizzazioni delle prove effettuate sui sistemi
          del veicolo, ovvero  sui  componenti  ed  entita'  tecniche
          incompatibili  con  la  normativa  vigente,  dovra'  essere
          riportata la descrizione delle prove  effettuate,  complete
          dei relativi risultati, dalla quale si evinca  la  garanzia
          di un livello di sicurezza equivalente a  quello  garantito
          dalla normativa tecnica vigente. Oltre a cio', il fascicolo
          di omologazione, se del caso, dovra' essere integrato da un
          documento che proponga emendamenti alla normativa vigente; 
                c)  comunicazioni  conseguenti:   a   seguito   delle
          verifiche e prove il Centro prova autoveicoli  trasmettera'
          alla Divisione competente del  Ministero  dei  trasporti  e
          della  navigazione  -  Direzione  generale   M.C.T.C.   due
          fascicoli  di   omologazione,   completi   di   un   parere
          sull'ammissibilita'  della  deroga  proposta,  nonche'  del
          documento con le proposte di emendamento  della  norma  non
          applicabile. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
          - Direzione generale  M.C.T.C.  esaminati  gli  atti  e  le
          circostanze,  se   del   caso   accordera'   l'omologazione
          temporanea; 
               d) conclusione della procedura: al termine del periodo
          di sperimentazione, il Centro prove  autoveicoli  redigera'
          un rapporto sui  risultati  ottenuti  e  lo  inoltrera'  in
          duplice  copia  al  Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione -  Direzione  generale  M.C.T.C.  Quest'ultimo,
          sulla base dei risultati ottenuti, valutera' l'opportunita'
          di adattare la norma tecnica alla soluzione sperimentata. 
             Qualora  nel  periodo  di  validita'   dell'omologazione
          temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi  sui
          requisiti di sicurezza della  sperimentazione,  a  giudizio
          insindacabile  del  Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione - Direzione  generale  M.C.T.C.  l'omologazione
          accordata sara' revocata e tutti i veicoli  risultanti  dai
          registri dovranno essere adeguati alla  normativa  vigente.
          Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la
          norma   tecnica   sia   conseguentemente    emendata,    il
          costruttore,  con  apposita  domanda,   potra'   convertire
          l'omologazione temporanea in omologazione definitiva". 
             "Art.  9  (Conformita'  della  produzione).  -  1.   Per
          garantire la conformita' del prodotto al tipo omologato, il
          Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione
          generale M.C.T.C. procede ad accertamenti consistenti in: 
              valutazioni preliminari volte ad accertare,  prima  che
          l'omologazione venga accordata, che il  sistema  produttivo
          posto in essere dal costruttore sia  atto  a  garantire  un
          prodotto conforme ed uniforme; 
              ispezioni periodiche agli impianti di produzione  volte
          ad accertare, ad omologazione accordata, che la  produzione
          sia costantemente tenuta sotto controllo e che il  prodotto
          che ne deriva sia conforme al tipo omologato. 
             2. Le norme generali che regolano la  conformita'  della
          produzione figurano  nell'Allegato  VIII  e,  nel  caso  di
          omologazioni di sistemi, componenti  ed  entita'  tecniche,
          sono integrate da norme 'ad  hoc'  eventualmente  figuranti
          nelle norme specifiche in base alle quali l'omologazione e'
          accordata. 
             3. Oltre  ai  controlli  effettuati  in  produzione,  il
          Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione
          generale M.C.T.C. puo' comunque  predisporre  ispezioni  su
          prodotti prelevati presso la rete di distribuzione; in tali
          casi, se le eventuali difformita' riscontrate  rispetto  al
          tipo omologato non  sono  imputabili  al  distributore,  il
          Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  direzione
          generale M.C.T.C. procede ad ispezioni straordinarie presso
          il costruttore. 
             4. Nel caso in cui si tratti di omologazioni di sistemi,
          componenti  od  entita'  tecniche  rilasciate  in  base   a
          direttive comunitarie o regolamenti  ECE-ONU,  nell'ipotesi
          di cui al precedente comma 3, la difformita' riscontrata e'
          segnalata dal Ministero dei trasporti e della navigazione -
          Direzione generale M.C.T.C. all'autorita' competente  dello
          Stato che ha rilasciato l'omologazione  e,  reciprocamente,
          il Ministero dei trasporti e della navigazione -  Direzione
          generale  M.C.T.C.,   su   segnalazione   delle   autorita'
          competenti  degli  Stati  che  accettano  le   omologazioni
          internazionali  rilasciate  dal  nostro   paese,   effettua
          ispezioni  straordinarie  presso  il  costruttore  al  piu'
          presto possibile, e, comunque, non oltre i sei  mesi  dalla
          data della richiesta. 
             5. Si ha non conformita' al  tipo  omologato  quando  si
          riscontrano, rispetto alla scheda di omologazione, e/o  del
          fascicolo di omologazione, divergenze  non  autorizzate  ai
          sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, dall'autorita'  competente.
          Non si puo' considerare che  un  veicolo,  un  sistema,  un
          componente od entita' tecnica non siano  conformi  al  tipo
          omologato se sono rispettate le tolleranze  previste  dalle
          norme in base alle quali l'omologazione e' stata accordata. 
             6. Se il Ministero dei trasporti e della  navigazione  -
          Direzione generale M.C.T.C. constata che veicoli,  sistemi,
          componenti  od  entita'   tecniche   accompagnati   da   un
          certificato di conformita', o recanti  un  contrassegno  di
          omologazione, non sono conformi al tipo da esso  omologato,
          esso prende i provvedimenti necessari affinche' i  veicoli,
          i sistemi, i componenti  o  le  entita'  tecniche  prodotti
          siano di nuovo conformi al  tipo  omologato.  Nel  caso  di
          omologazioni rilasciate  in  base  a  direttive  CEE  od  a
          regolamenti ECE-ONU il  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione - Direzione  generale  M.C.T.C.  comunica  alle
          autorita' competenti degli Stati membri o degli Stati parti
          contraenti   dell'Accordo   di   Ginevra   del   1958,    i
          provvedimenti presi, che possono giungere  fino  al  ritiro
          dell'omologazione. In tale ultima ipotesi la  comunicazione
          va effettuata entro trenta giorni  dalla  data  del  ritiro
          dell'omologazione stessa". 
             "Art.  10  (Notifica  delle  decisioni  e  dei   ricorsi
          esperibili). - Ogni decisione di rifiuto  o  di  ritiro  di
          omologazione, rifiuto  di  immatricolazione  o  divieto  di
          vendita,  presa  in  base  alle  disposizioni  adottate  in
          esecuzione  del  presente   regolamento,   e'   debitamente
          motivata. Essa viene notificata all'interessato  unitamente
          all'indicazione  dei  mezzi  di  ricorso   previsti   dalle
          legislazioni  in  vigore  e   dei   relativi   termini   di
          esperibilita'". 
             Il presente decreto, munito  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.