IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad  ottenere
il  riconoscimento  della denominazione di origine controllata "Garda
Orientale";
 Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994;
  Viste  le  istanze  presentate  avverso  il parere e la proposta di
disciplinare  di  produzione  sopra  citati  intese  ad  ottenere  la
modifica  della denominazione di origine controllata proposta "Garda"
in "Garda  Orientale"  e  la  modifica  di  alcune  disposizioni  del
disciplinare di produzione anche per rendere adeguato il disciplinare
stesso  alla  denominazione  di origine controllata "Garda Orientale"
proposta;
  Vista la dichiarazione con la quale i richiedenti la  denominazione
di  origine  controllata "Garda" rinunciano alla stessa chiedendo che
venga modificata in "Garda Orientale";
  Visto il parere integrativo del predetto Comitato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1996, con  il  quale  vengono
accolte le istanze presentate dai richiedenti il riconoscimento della
denominazione   di   origine   controllata   "Garda   Orientale"   in
sostituzione di "Garda" e vengono  parzialmente  accolte  le  istanze
intese ad apportare alcune modifiche al disciplinare di produzione;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento della
denominazione  di  origine  controllata  per   i   vini   "Garda"   e
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita'  ai  pareri  espressi  dal  sopra  citato  Comitato  come
risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento 20 aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede  che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano riconosciute con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Garda"  ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare
di produzione.
  La  denominazione  di  origine  controllata "Garda" e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel
predetto  disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 1996.