IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda Orientale"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994; Viste le istanze presentate avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati intese ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata proposta "Garda" in "Garda Orientale" e la modifica di alcune disposizioni del disciplinare di produzione anche per rendere adeguato il disciplinare stesso alla denominazione di origine controllata "Garda Orientale" proposta; Vista la dichiarazione con la quale i richiedenti la denominazione di origine controllata "Garda" rinunciano alla stessa chiedendo che venga modificata in "Garda Orientale"; Visto il parere integrativo del predetto Comitato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1996, con il quale vengono accolte le istanze presentate dai richiedenti il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda Orientale" in sostituzione di "Garda" e vengono parzialmente accolte le istanze intese ad apportare alcune modifiche al disciplinare di produzione; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Garda" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Garda" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Garda" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.