Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero degli affari esteri -
                                  Gabinetto
                                  Al   Ministero   della   difesa   -
                                  Gabinetto
                                   Al Ministero di grazia e giustizia
                                  - Gabinetto
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Gabinetto
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione generale delle dogane
                                  Al   Ministero  del  commercio  con
                                  l'estero - Gabinetto
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio   e   dell'artigianato  -
                                  Gabinetto
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  Al  Banco  nazionale di prova delle
                                  armi da fuoco portatili di  Gardone
                                  V.T.
  L'art.  5  della  legge  18  aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi, con modifiche introdotte dalla legge  21  febbraio
1990,   n.  36.  Nuove  norme  sulla  detenzione  delle  armi,  delle
munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati) stabilisce  che
"I  giocattoli  riproducenti  armi  non possono essere fabbricati con
impiego  di  tecniche  e  di   materiali   che   ne   consentano   la
trasformazione  in  armi da guerra o comuni da sparo o che consentano
l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti  idonei
all'offesa  della  persona.  Devono  inoltre avere l'estremita' della
canna parzialmente o totalmente occlusa da un  visibile  tappo  rosso
incorporato".
  Pervengono  numerosi  quesiti  in merito all'obbligatorieta' o meno
dell'apposizione del tappo rosso all'estremita' della canna di quella
particolare tipologia di strumenti denominati "soft-air", oggetto  in
questi ultimi tempi di particolare attenzione.
  Tali  strumenti,  realizzati prevalentemente in materiale plastico,
di massima costituiscono fedeli copie di armi da guerra o  comuni  da
sparo;  funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati
da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado  di
espellere esclusivamente pallini di plastica.
  prima   della  loro  immissione  in  commercio  i  prototipi  degli
strumenti in questione vengono sottoposti all'esame della Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi, al fine di accertare
- e se del caso escludere - ai sensi dell'art. 2, comma terzo,  della
legge  n.  110/75  (cosi' come sostituito dall'art. 1i della legge n.
36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona.
  Le soft-air sinora riconosciute come non  idonee  a  recare  offesa
alla persona (energia alla volata non superiore a 1 Joule) sono state
inserite  in  apposito  elenco  trasmesso  alle  SS.LL.  con  nota n.
559/C-50.824-E-93 del 19 giugno 1995.
  Per  quanto  concerne  la  successiva  immissione  sul  mercato   e
l'impiego  prevalente  delle  soft-air  ("giochi  di  guerra"  o "war
games"), con la circolare n. 559/C/10865.10179.A.(2) del 28  novembre
1995 sono state impartite direttive specifiche, cui si rimanda.
  I  riscontri  forniti  dai  signori  questori della Repubblica alla
sopra citata direttiva hanno confermato la  notevole  diffusione  dei
predetti  strumenti,  nonche' la diversita' di atteggiamento da parte
dei produttori e dei commercianti riguardo all'apposizione del  tappo
rosso  alla  volata. E' emerso infatti che, in assenza di indicazioni
in materia, molti  fabbricanti  e  rivenditori  commercializzano  gli
strumenti  in  argomento corredandoli - motu proprio - di tappo rosso
parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata.
  Appare a questo punto  utile  rilevare  che  la  Suprema  Corte  di
cassazione, sezione I, con le sentenze del 30 maggio 1994, n. 1664, e
2  giugno 1994, n. 1911, ha ritenuto soggetti alla disciplina dettata
per le cosiddette armi giocattolo dall'art. 5 della citata  legge  n.
110/75  i  congegni  da sparo ad aria compressa per i quali, ai sensi
dell'art.  2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sia  stata
ritenuta   insussistente,   dall'apposita  Commissione  ministeriale,
l'attitudine a recare offesa alla persona.
  "Per giocattoli",  ha  inoltre  precisato  la  Cassazione,  "devono
intendersi  non  solo  gli  oggetti  prodotti per l'infanzia ma anche
tutti quelli che abbiano come  funzione  naturale  quella  di  essere
destinati   al   divertimento,  ivi  compresi  quelli  relativi  alle
attivita' ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a
distinguere le armi giocattolo da quelle vere  va  apposto  anche  ai
modelli non destinati ai bambini".
  Appare  altresi' utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla
Suprema corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi' recita:
  "Il semplice uso o porto  fuori  dalla  propria  abitazione  di  un
giocattolo  riproducente  un'arma  sprovvisto  di  tappo rosso non e'
previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria
abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto  se
mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto
di   un'arma   rappresenti   elemento   costitutivo   o   circostanza
aggravante".
  Tutto cio' premesso, preso atto dell'opportunita' di fare chiarezza
sulla materia e in aderenza alle conclusioni della Suprema corte,  in
vista   della   necessita'   di   rendere  gli  strumenti  in  parola
immediatamente  riconoscibili  come  tali  -   evitando   cosi'   che
situazioni  connesse  al  porto, trasporto, detenzione ed uso possano
incidere negativamente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica  -,  su
conforme   parere   della  Commissione  consultiva  centrale  per  il
controllo delle armi, si invitano  le  SS.LL.  a  partecipare,  nelle
forme  ritenute piu' opportune, il contenuto della presente circolare
alle  locali  camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura,  in  modo  da consentire a produttori e commercianti del
settore di prendere atto  che  le  soft-air  devono  sottostare  alla
disciplina  dettata  per  le  cosiddette  armi giocattolo dal 4 comma
dell'art. 5 legge n. 110/75.
  Con l'occasione le SS.LL. avranno cura di rammentare che il termine
"incorporato" riportato dalla legge n. 110/75 a proposito  del  tappo
rosso  -  parzialmente  occlusivo,  nella fattispecie - va inteso nel
senso di "intimamente connesso", e  pertanto  non  asportabile  senza
danno per la volata della soft-air.
  I predetti obblighi dovranno essere estesi anche agli "Strumenti da
segnalazione  acustica"  (armi  da  salve),  declassificati  ai sensi
dell'art. 2  della  legge  n.  110/75  dalla  Commissione  consultiva
centrale  per  il  controllo  delle armi, anch'essi assimilabili alle
"armi giocattolo", cosi' come si evince, fra l'altro, dalla  sentenza
n. 1076 del 1 febbraio 1995, della Cassazione penale sez. I.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                              Il Ministro: NAPOLITANO