LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' pro ceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il rilievo del CIPE in data 8 maggio 1996 con cui si comunicava la illegittima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 27 del 26 aprile 1996, da parte della ditta farmaceutica Sandoz, dei prezzi in aumento delle specialita' medicinali Entumin e Deserril; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 15 luglio 1996, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996, in particolare per quanto riguarda le specialita' medicinali Entumin e Deserril; Visto il ricorso proposto dalla ditta Sandoz al TAR Lazio in data 21 luglio 1996 contro il provvedimento predetto; Vista l'ordinanza del TAR Lazio n. 2648/96 del 29 agosto 1996 che accoglie la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento stesso; Ritenuto di dover dare esecuzione alla legge n. 425/96 citata, in particolare al comma 2 dell'art. 1 laddove si prevede che "i medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe C di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza"; Visto il proprio parere espresso nella seduta del 23 settembre 1996; Dispone: Art. 1. Le specialita' medicinali: "Entumin" nelle confezioni: 10 fiale 4 ml IM 40 mg - A.I.C. n. 021553033; 30 cpr 40 mg - A.I.C. n. 021553019; OS gocce 10 ml 10% - A.I.C. n. 021553021; "Deserril" nella confezione: 20 confetti da 1,4 mg - A.I.C. n. 013711015, sono classificate nella classe C ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.