LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto il proprio provvedimento 30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e' pro ceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il rilievo del  CIPE  in  data  8  maggio  1996  con  cui  si
comunicava  la  illegittima  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale
parte II n. 27 del 26 aprile 1996, da parte della ditta  farmaceutica
Sandoz,  dei prezzi in aumento delle specialita' medicinali Entumin e
Deserril;
  Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 15 luglio  1996,
con  cui  si  e'  proceduto  alla riclassificazione dei medicinali ai
sensi dell'art.1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno  1996,  n.
323,  convertito  in  legge n. 425 dell'8 agosto 1996, in particolare
per quanto riguarda le specialita' medicinali Entumin e Deserril;
  Visto il ricorso proposto dalla ditta Sandoz al TAR Lazio  in  data
21 luglio 1996 contro il provvedimento predetto;
  Vista  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 2648/96 del 29 agosto 1996 che
accoglie la domanda incidentale di  sospensione  dell'esecuzione  del
provvedimento stesso;
  Ritenuto  di  dover dare esecuzione alla legge n. 425/96 citata, in
particolare al  comma  2  dell'art.  1  laddove  si  prevede  che  "i
medicinali  venduti  ad  un  prezzo  maggiore sono classificati dalla
Commissione unica del farmaco nella  classe  C  di  cui  alla  citata
disposizione  della  legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui
sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio  della  stessa
Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe
di appartenenza";
  Visto  il  proprio  parere  espresso  nella seduta del 23 settembre
1996;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le specialita' medicinali:
   "Entumin" nelle confezioni:
    10 fiale 4 ml IM 40 mg - A.I.C. n. 021553033;
    30 cpr 40 mg - A.I.C. n. 021553019;
    OS gocce 10 ml 10% - A.I.C. n. 021553021;
   "Deserril" nella confezione:
    20 confetti da 1,4 mg - A.I.C. n. 013711015,
sono classificate nella classe C ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.