IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  nuova
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto  dirigenziale  9  agosto  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 201 del 28 agosto 1996, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata  "Tarquinia"  ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Considerato  che  nel  testo  dell'art.  2,  commi 1 e 2, del sopra
citato disciplinare di produzione, per quanto concerne  la  tipologia
"Tarquinia"  bianco, non risulta specificato se i vitigni autorizzati
e/o raccomandati per le province di Roma  e  Viterbo  possono  essere
utilizzati  in  forma  singola  o congiunta e, per quanto riguarda la
tipologia "Tarquinia" rosso, non e' stata  riportata  la  percentuale
massima,  fissata  al  30%, relativa all'utilizzo, in forma singola o
congiunta, dei vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per
le suddette province;
  Visto il parere espresso sulla richiesta  di  riconoscimento  della
denominazione   di   origine  controllata  "Tarquinia"  dal  Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Considerato  che le citate omissioni risultano anche nella proposta
di disciplinare di  produzione  formulata  dal  predetto  Comitato  e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 31 maggio 1996 in
allegato al citato parere;
  Ritenuta la necessita' di dover provvedere alle rettifiche  di  cui
trattasi integrando il disciplinare di produzione della denominazione
di   origine   controllata   "Tarquinia",   approvato   con   decreto
dirigenziale 9 agosto 1996, con le specificazioni sopra indicate;
                              Decreta:
  Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del disciplinare  di  produzione
della  denominazione  di origine controllata "Tarquinia", allegato al
decreto dirigenziale 9 agosto 1996 e' integrato con le specificazioni
appresso riportate:
  (Omissis).
  Possono concorrere alla produzione di detto vino  anche  le  uve  a
bacca  bianca provenienti da vitigni - ad esclusione del Pinot grigio
- raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo,  da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
  (Omissis).
  Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino anche le uve a
bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati  per
le  province  di Roma e Viterbo, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 30%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 novembre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI