IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Vin Santo di Montepulciano";
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la
proposta  di  disciplinare  di  produzione  sopra  citati relativa ad
alcune modalita' del processo produttivo del vino;
  Visto il parere integrativo del Comitato sopra  citato,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1996, con il quale
viene accolto il  ricorso  di  cui  sopra  e  conseguentemente  viene
formulata  una  nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini
di che trattasi;
  Ritenuto pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata  per  i  vini  di cui sopra e
all'approvazione  del  relativo   disciplinare   di   produzione   in
conformita'  ai  pareri  espressi  dal  sopra  citato  Comitato  come
risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;
  Considerato che l'art. 4 del citato  regolamento  20  aprile  1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che
le denominazioni di origine controllata  vengano  riconosciute  ed  i
relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Vin Santo di Montepulciano" ed e' approvato, nel testo  annesso,  il
relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.