IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo di Montepulciano"; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996; Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati relativa ad alcune modalita' del processo produttivo del vino; Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1996, con il quale viene accolto il ricorso di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini di cui sopra e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo di Montepulciano" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.