IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 1995 recante i criteri
per la concessione dei benefici di cui  all'art.  6,  comma  24,  del
decreto-legge  2  ottobre 1995, n. 416, reiterato con decreti-legge 4
dicembre 1995, n. 515, art. 6, comma 24, 1 febbraio 1996, n. 39, art.
4, comma 25, 2 aprile 1996, n. 180, art. 4, comma 25, 3 giugno  1996,
n. 300, 2 agosto 1996, n. 404, 1 ottobre 1996, n. 510;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla Franchi S.p.a. (gia' Iniziative
industriali Beretta S.p.a.) di Brescia in data 20 novembre 1995;
  Considerato che la Luigi Franchi S.p.a. e' stata posta in  data  13
maggio  1992  in  amministrazione  straordinaria  e con i decreti del
Ministero dell'industria del 19 agosto  1992  e  del  3  agosto  1994
l'esercizio  di  impresa  e'  stato autorizzato fino alla data del 19
agosto 1995;
  Considerato che in data 9 novembre 1995 al  Ministero  del  lavoro,
nell'ambito  della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge
29 dicembre 1990, n. 428,  e'  stato  stipulato  un  accordo  tra  la
Iniziative  industriali Beretta S.p.a. (ora Franchi S.p.a.), la Luigi
Franchi S.p.a. in A.S. e le OO.SS. di Brescia;
  Considerato che nel  suddetto  accordo  la  Franchi  S.p.a.  si  e'
impegnata  alla  salvaguardia  integrale dell'occupazione della Luigi
Franchi in A.S.,  pari  a  117  unita'  di  cui  34  dalle  liste  di
mobilita';
  Considerato  che la Franchi S.p.a. non ha le caratteristiche di cui
all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
                              Decreta:
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
corrispondere  alla Franchi S.p.a. di Brescia, per 83 lavoratori gia'
dipendenti della Luigi Franchi in A.S.  i benefici previsti dell'art.
8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio  1991,  n.
223.
   Roma, 25 ottobre 1996
                                                    Il Ministro: TREU