IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, art. 6, comma 24, 1 febbraio 1996, n. 39, art. 4, comma 25, 2 aprile 1996, n. 180, art. 4, comma 25, 3 giugno 1996, n. 300, 2 agosto 1996, n. 404, 1 ottobre 1996, n. 510; Vista l'istanza presentata dalla Franchi S.p.a. (gia' Iniziative industriali Beretta S.p.a.) di Brescia in data 20 novembre 1995; Considerato che la Luigi Franchi S.p.a. e' stata posta in data 13 maggio 1992 in amministrazione straordinaria e con i decreti del Ministero dell'industria del 19 agosto 1992 e del 3 agosto 1994 l'esercizio di impresa e' stato autorizzato fino alla data del 19 agosto 1995; Considerato che in data 9 novembre 1995 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' stato stipulato un accordo tra la Iniziative industriali Beretta S.p.a. (ora Franchi S.p.a.), la Luigi Franchi S.p.a. in A.S. e le OO.SS. di Brescia; Considerato che nel suddetto accordo la Franchi S.p.a. si e' impegnata alla salvaguardia integrale dell'occupazione della Luigi Franchi in A.S., pari a 117 unita' di cui 34 dalle liste di mobilita'; Considerato che la Franchi S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Decreta: L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla Franchi S.p.a. di Brescia, per 83 lavoratori gia' dipendenti della Luigi Franchi in A.S. i benefici previsti dell'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Roma, 25 ottobre 1996 Il Ministro: TREU