IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  e  garantita "Chianti" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale e'  stato
modificato  il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione di
origine controllata e garantita di cui sopra;
  Visto  il  decreto   dirigenziale   5   agosto   1996   concernente
modificazioni  al  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  e  garantita  "Chianti"  ed  approvazione   dei
disciplinari  di  produzione  relativi  ai  vini  a  denominazione di
origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti classico";
  Viste le domande presentate dagli interessati  intese  ad  ottenere
che  per  la vendemmia 1996 le rese massime di uve per ettaro ammesse
per la produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  e
garantita  "Chianti", "Chianti" con riferimento alle sottozone "Colli
Aretini",  "Colli  Fiorentini",  "Colli  Senesi",  "Colline  Pisane",
"Montalbano",  "Rufina" e "Chianti" con la qualificazione "superiore"
siano quelle  stabilite  dal  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   2   luglio  1984  e  non  quelle  previste  dal  decreto
dirigenziale 5 agosto 1996;
  Considerato che,  giusta  quanto  rappresentato  dagli  interessati
nelle  citate domande, il decreto dirigenziale 5 agosto 1996 e' stato
pubblicato in avanzata  fase  del  periodo  vendemmiale,  per  cui  i
produttori  non  ne  avevano  potuto  applicare  le  norme durante le
operazioni di vendemmia;
  Considerato che, in  conseguenza  delle  tecniche  di  coltivazione
conformi  a  quanto  stabilito  al  riguardo  dal  citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  luglio  1984,  i  produttori  hanno
ottenuto  delle rese di uva per ettaro in aderenza al disciplinare di
produzione approvato con il detto decreto presidenziale che stabiliva
rese superiori a quelle previste dal disciplinare  approvato  con  il
citato decreto dirigenziale 5 agosto 1996;
  Considerato  che  i  quantitativi di uve vendemmiate destinate alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita  "Chianti"  sopra  citati  sono stati pertanto ottenuti nel
rispetto di specifiche norme  che  dovevano  essere  applicate  prima
dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni;
  Considerato  altresi'  le  uve  ottenute  dalla  vendemmia 1996 nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica  2  luglio  1984
avevano  acquisito  il diritto all'uso della denominazione di origine
controllata e garantita "Chianti" o "Chianti" con i riferimenti  alle
sottozone o "Chianti" superiore;
  Considerato   che   le   modificazioni  apportate  con  il  decreto
dirigenziale 5 agosto 1996 al disciplinare di produzione relativo  ai
vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" non
modificano  la  denominazione  suddetta  e che quindi le uve prodotte
oltre i limiti previsti dal decreto dirigenziale  5  agosto  1996  ma
entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio  1984  non  hanno  perso il diritto alla produzione dei vini a
denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Chianti"  sopra
elencati;
  Tenuto  conto  che  il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini nella riunione tenutasi in data 14-15
ottobre  1996,  ritenendo  fondate  le  motivazioni   addotte   dagli
interessati,  ha  espresso  parere  favorevole all'accoglimento delle
domande sopra indicate;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  alla   emanazione   di
apposita  disposizione  che accolga il parere del citato Comitato, ma
che, tenuto conto della situazione determinatasi  solo  con  riguardo
alla  vendemmia  1996,  limiti  comunque  solo  a  tale  vendemmia la
validita'  della  deroga  concernente  le  rese  per  ettaro  di  uve
destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Chianti" nelle tipologie sopra specificate;
  Considerato che la deroga di cui sopra non  comporta  modifiche  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata e garantita "Chianti" approvato  con  il  citato  decreto
dirigenziale 5 agosto 1996, bensi' comporta una integrazione all'art.
2  del  decreto  dirigenziale stesso e che quindi non e' richiesta la
preventiva pubblicazione del parere del  Comitato  espresso  in  data
14-15  ottobre  1996,  parere  peraltro  citato  nelle  premesse  del
presente decreto;
  Considerato che l'art. 4 del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  aprile  1993, n. 348, concernente le procedure per il
riconoscimento delle denominazioni di origine  e  l'approvazione  dei
disciplinari di produzione prevede che le modifiche e le integrazioni
ai  decreti  ed ai disciplinari di produzione devono essere apportate
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
  All'art. 2  del  decreto  dirigenziale  5  agosto  1996  contenente
"Modificazioni  al  disciplinare di produzione della denominazione di
origine  controllata  e  garantita  "Chianti"  ed  approvazione   dei
disciplinari  di  produzione  relativi  ai  vini  a  denominazione di
origine controllata e garantita "Chianti"  e  "Chianti  classico"  e'
aggiunto il seguente comma che si colloca in successione al comma 2:
  "Art.  2, comma 3. - I viticoltori che limitatamente alla vendemmia
1996 hanno ottenuto nei vigneti gia' iscritti all'albo del  'Chianti'
uve, da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  e  garantita  'Chianti',  'Chianti' con riferimento alle
sottozone   'Colli  Aretini',  'Colli  Fiorentini',  'Colli  Senesi',
'Colline  Pisane',  'Montalbano',  'Rufina'  e   'Chianti'   con   la
qualificazione  'superiore',  nei limiti massimi di produzione di uve
per ettaro previsti per le tipologie sopra  citate  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2 luglio 1984, possono destinare detti
quantitativi  di  uve  alla  produzione  dei  vini  'Chianti'   nelle
tipologie sopra indicate".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI