IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  l'art.  2-bis  del  decreto-legge 30 settembre 1994. n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e
l'art.  3,  comma  185,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.   549,
concernenti  l'accertamento  con  adesione  del  contribuente ai fini
delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
gennaio  1996,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  15  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del   31   gennaio   1996,   concernente
l'elaborazione  dei  parametri  di cui all'art. 3, commi da 181 a 189
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto il regolamento del 30 aprile 1996, n. 316,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 137 del 13 giugno 1996, emanato in attuazione
del comma 6, art. 2-bis della legge 30 novembre 1994, n. 656;
  Visti l'art. 3 del decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  547,  che
prevede,   per  il  periodo  di  imposta  1994,  la  possibilita'  di
definizione  del  reddito  di  impresa  e   del   reddito   derivante
dall'esercizio  di arti e professioni sulla base dei parametri di cui
all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e  l'art.
9,  con  il  quale  si  dispone che le somme riscosse siano riversate
all'Erario;
  Visto l'art. 3, comma 5, del citato decreto-legge 23 ottobre  1996,
n. 547, con il quale si dispone che il pagamento delle maggiori somme
dovute  per  la  definizione  dell'accertamento  deve essere eseguito
mediante  delega  alle  banche   ovvero   al   concessionario   della
riscossione,  previa  l'emanazione  di  un  decreto  ministeriale per
stabilire le relative modalita' di attuazione;
  Visto l'art. 3, comma 7, del menzionato  decreto-legge  23  ottobre
1996,  n.  547, che stabilisce tra l'altro che sulle maggiori imposte
definite non sono dovuti interessi;
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  10  luglio  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1996, con il
quale sono stati istituiti i codici-tributo relativi all'accertamento
con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul
valore aggiunto;
  Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di pagamento delle
maggiori imposte dovute ai fini dell'accertamento con adesione per il
periodo di imposta 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il versamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, comma 5,
del decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  547,  per  la  definizione
dell'accertamento  con  adesione  per  il  periodo  di  imposta  1994
relativo alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore  aggiunto,
e'   effettuato   utilizzando   i  codici-tributo  e  la  modulistica
specificata con il decreto ministeriale 10  luglio  1996,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del 16 luglio 1996, e secondo le
modalita' ivi indicate.
  2. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento
al concessionario o l'anno di imposta  da  indicare  sul  modello  di
delega  bancaria  e'  l'anno  per  il quale si versa l'imposta, nella
forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con  l'anno  solare,  le
ultime  due  cifre  dell'anno  cui  si  riferisce il versamento vanno
riportate  due  volte  indicando  94.94;  nel  caso  di esercizio non
coincidente con l'anno solare, vanno indicate le ultime due cifre dei
due anni cui si riferisce il versamento.
  3. Gli interessi  legali  dovuti  in  caso  di  versamento  rateale
effettuato  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, del
citato  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   547,   sono   versati
cumulativamente al tributo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 1996
                                                   Il Ministro: VISCO