IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti l'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994. n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e l'art. 3, comma 185, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernenti l'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, concernente l'elaborazione dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il regolamento del 30 aprile 1996, n. 316, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, emanato in attuazione del comma 6, art. 2-bis della legge 30 novembre 1994, n. 656; Visti l'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, che prevede, per il periodo di imposta 1994, la possibilita' di definizione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 9, con il quale si dispone che le somme riscosse siano riversate all'Erario; Visto l'art. 3, comma 5, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, con il quale si dispone che il pagamento delle maggiori somme dovute per la definizione dell'accertamento deve essere eseguito mediante delega alle banche ovvero al concessionario della riscossione, previa l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le relative modalita' di attuazione; Visto l'art. 3, comma 7, del menzionato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, che stabilisce tra l'altro che sulle maggiori imposte definite non sono dovuti interessi; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1996, con il quale sono stati istituiti i codici-tributo relativi all'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di pagamento delle maggiori imposte dovute ai fini dell'accertamento con adesione per il periodo di imposta 1994; Decreta: Art. 1. 1. Il versamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, per la definizione dell'accertamento con adesione per il periodo di imposta 1994 relativo alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, e' effettuato utilizzando i codici-tributo e la modulistica specificata con il decreto ministeriale 10 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1996, e secondo le modalita' ivi indicate. 2. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sul modello di delega bancaria e' l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le ultime due cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno riportate due volte indicando 94.94; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, vanno indicate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento. 3. Gli interessi legali dovuti in caso di versamento rateale effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, sono versati cumulativamente al tributo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 1996 Il Ministro: VISCO